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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11740/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14257/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentan- te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Alessandro, domici- liata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte n.170/38/2013 depositata il 10 dicembre 2013, non notificata; Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte veniva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n. 125/12/2011 la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., ora in liquidazione, aventi ad oggetto la cartella di pagamento per IVA credito di imposta 2007, con cui era stato recuperato ad imposizione un credito di imposta 2006, ritenuto non detraibile in assenza di presentazione di dichiarazione annuale per l'anno di imposta suddetto.

2. Il giudice di prime cure riteneva accertata la spettanza del credito di imposta e accoglieva la prospettazione di parte contribuente con- siderando il credito detraibile.

Il giudice d'appello riformava tale de- cisione, stabilendo che il credito fosse indetraibile in assenza di di- chiarazione annuale, ritenuta l'unico strumento indefettibile per ac- cedere alla detrazione, salvo il diritto al rimborso entro il termine de- cennale di prescrizione.

Nondimeno, il giudice d'appello faceva cade- re le sanzioni, in quanto non dovute a causa della difficoltà interpre- tazione e dell'incertezza esistente in materia.

3. Avverso tale decisione ricorre l'Agenzia delle Entrate per quattro motivi, cui replica la contribuente con controricorso e ricorso inciden- tale affidato a tre motivi.

L'Agenzia deposita a sua volta controricorso in replica al ricorso incidentale.

Considerato che:

4. Invertendo l'ordine di abituale trattazione delle censure poste a base dei ricorsi, prima quelli a supporto del principale e poi quelli a sostegno dell'incidentale, dev'essere logicamente esaminato prima il ricorso proposto dalla contribuente, perché diretto a censurare la spettanza del diritto stesso alla detrazione fiscale.

Solo in un secondo momento, eventualmente, dev'essere esaminato quello dell'Agenzia relativo alle sanzioni, dal momento che queste ultime sono accessorie all'obbligazione tributaria principale e, pertanto, se fosse accolto il ri- corso incidentale e così riconosciuto il diritto alla detrazione, il ricorso principale resterebbe assorbito.

5. Con il primo motivo di ricorso incidentale - ex art.360 primo com- ma n.3 cod. proc. civ. - la contribuente deduce la violazione dell'art. 55 del d.P.R. n.633 del 1972, per aver la CTR erroneamente ritenuto che, per il solo fatto dell'omissione della dichiarazione annuale IVA, il contribuente non possa portare in detrazione il credito nella dichiara- zione del successivo anno di imposta.

6. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.

La Corte ribadisce che «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il perio- do di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispet- tato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia contro- verso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'im- posta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018, Rv. 647726 - 01, conforme a Cass. Sez.

U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 - 01).

7. Nel caso di specie la CTR a pag.3 della parte motiva della sentenza accerta la spettanza del credito IVA dandolo per pacifico («L'Ufficio non ha contestato la sussistenza del credito di imposta») ed è pari- menti incontroverso il fatto che il credito d'imposta sia sorto nel 2006, sia stato utilizzato nella dichiarazione IVA 2008 e che era stata in precedenza effettuata anche la comunicazione IVA, con indicazione esatta dell'importo del credito.

8. Orbene, sulla base della prospettazione di tali elementi, il Collegio desume che sono non contestati e sono pacifici i presupposti sostan- ziali per fruire della detrazione, ossia la presenza delle dichiarazioni periodiche IVA e il fatto che il contribuente ha fatto valere un credito di valore corrispondente a quello oggetto della cartella (sorte capita- le) entro la cornice biennale cui fa riferimento il principio di diritto so- pra riportato, elementi tutti la cui compresenza soltanto ha potuto consentire l'esercizio del diritto alla detrazione sulla base della giuri- sprudenza della S.C. citata, come riconosciuto dall'Agenzia prima e dalla CTR poi.

9. Se così è, allora è eccentrica rispetto alla consolidata giurispruden- za di legittimità l'ulteriore motivazione del giudice d'appello il quale ritiene di non poter riconoscere la detraibilità dell'imposta in assenza di dichiarazione annuale, ritenuta erroneamente l'unico strumento in- defettibile per accedere alla detrazione, salvo il diritto al rimborso en- tro il termine decennale di prescrizione.

Al contrario, in sede giurisdizionale sono sufficienti per il giudice tri- butario i requisiti richiamati al precedente capoverso e non è ostativa la mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione dell'eccedenza d'imposta, alla luce del principio stesso di neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto il quale ha carattere tendenzialmente assoluto (CGUE 12 maggio 2021 in causa C-844/19; CGUE 18 marzo 2021 in causa C-895-19; CGUE 28 febbraio 2018, in causa C672/16; CGUE 14 settembre 2017, in causa C-132/16; CGUE 18 luglio 2013, in causa C-124/12; CGUE 29 ottobre 2009, in causa C-29/08).

10. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli ulteriori due motivi di ricorso incidentale, con cui vengono dedotti an- che il mancato esercizio da parte della CTR del potere di accertamen- to della spettanza del diritto di credito e la violazione del principio di buona fede.

11. L'accoglimento della prospettazione di parte contribuente circa la spettanza del diritto alla detrazione comporta inoltre l'assorbimento dell'intero ricorso principale con cui è impugnato il capo della senten- za d'appello in punto di sanzioni, accessorie all'obbligazione principale e che, dunque, non possono che venir meno in conseguenza della ca- ducazione della stessa.

12. In conclusione, trova accoglimento il primo motivo di ricorso inci- dentale, assorbiti i restanti motivi e l'intero ricorso principale.

Per l'ef- fetto, la sentenza impugnata viene cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art.384 secondo comma cod. proc. civ., decidendo la controversia nel merito, la Corte accoglie il ricorso introduttivo spettando il diritto alla detrazione fiscale per cui è causa.

13. Il consolidamento della giurisprudenza in epoca successiva alle decisioni del merito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i re- stanti motivi e il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa integralm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14257/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentan- te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Alessandro, domici- liata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte n.170/38/2013 depositata il 10 dicembre 2013, non notificata; Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte veniva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n. 125/12/2011 la quale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., ora in liquidazione, aventi ad oggetto la cartella di pagamento per IVA credito di imposta 2007, con cui era stato recuperato ad imposizione un credito di imposta 2006, ritenuto non detraibile in assenza di presentazione di dichiarazione annuale per l'anno di imposta suddetto. 2. Il giudice di prime cure riteneva accertata la spettanza del credito di imposta e accoglieva la prospettazione di parte contribuente con- siderando il credito detraibile. Il giudice d'appello riformava tale de- cisione, stabilendo che il credito fosse indetraibile in assenza di di- chiarazione annuale, ritenuta l'unico strumento indefettibile per ac- cedere alla detrazione, salvo il diritto al rimborso entro il termine de- cennale di prescrizione. Nondimeno, il giudice d'appello faceva cade- re le sanzioni, in quanto non dovute a causa della difficoltà interpre- tazione e dell'incertezza esistente in materia. 3. Avverso tale decisione ricorre l'Agenzia delle Entrate per quattro motivi, cui replica la contribuente con controricorso e ricorso inciden- tale affidato a tre motivi. L'Agenzia deposita a sua volta controricorso in replica al ricorso incidentale. Considerato che: 4. Invertendo l'ordine di abituale trattazione delle censure poste a base dei ricorsi, prima quelli a supporto del principale e poi quelli a sostegno dell'incidentale, dev'essere logicamente esaminato prima il ricorso proposto dalla contribuente, perché diretto a censurare la spettanza del diritto stesso alla detrazione fiscale. Solo in un secondo momento, eventualmente, dev'essere esaminato quello dell'Agenzia relativo alle sanzioni, dal momento che queste ultime sono accessorie all'obbligazione tributaria principale e, pertanto, se fosse accolto il ri- corso incidentale e così riconosciuto il diritto alla detrazione, il ricorso principale resterebbe assorbito. 5. Con il primo motivo di ricorso incidentale - ex art.360 primo com- ma n.3 cod. proc. civ. - la contribuente deduce la violazione dell'art. 55 del d.P.R. n.633 del 1972, per aver la CTR erroneamente ritenuto che, per il solo fatto dell'omissione della dichiarazione annuale IVA, il contribuente non possa portare in detrazione il credito nella dichiara- zione del successivo anno di imposta. 6. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. La Corte ribadisce che «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il perio- do di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispet- tato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia contro- verso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'im- posta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018, Rv. 647726 - 01, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 - 01). 7. Nel caso di specie la CTR a pag.3 della parte motiva della sentenza accerta la spettanza del credito IVA dandolo per pacifico («L'Ufficio non ha contestato la sussistenza del credito di imposta») ed è pari- menti incontroverso il fatto che il credito d'imposta sia sorto nel 2006, sia stato utilizzato nella dichiarazione IVA 2008 e che era stata in precedenza effettuata anche la comunicazione IVA, con indicazione esatta dell'importo del credito. 8. Orbene, sulla base della prospettazione di tali elementi, il Collegio desume che sono non contestati e sono pacifici i presupposti sostan- ziali per fruire della detrazione, ossia la presenza delle dichiarazioni periodiche IVA e il fatto che il contribuente ha fatto valere un credito di valore corrispondente a quello oggetto della cartella (sorte capita- le) entro la cornice biennale cui fa riferimento il principio di diritto so- pra riportato, elementi tutti la cui compresenza soltanto ha potuto consentire l'esercizio del diritto alla detrazione sulla base della giuri- sprudenza della S.C. citata, come riconosciuto dall'Agenzia prima e dalla CTR poi. 9. Se così è, allora è eccentrica rispetto alla consolidata giurispruden- za di legittimità l'ulteriore motivazione del giudice d'appello il quale ritiene di non poter riconoscere la detraibilità dell'imposta in assenza di dichiarazione annuale, ritenuta erroneamente l'unico strumento in- defettibile per accedere alla detrazione, salvo il diritto al rimborso en- tro il termine decennale di prescrizione. Al contrario, in sede giurisdizionale sono sufficienti per il giudice tri- butario i requisiti richiamati al precedente capoverso e non è ostativa la mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione dell'eccedenza d'imposta, alla luce del principio stesso di neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto il quale ha carattere tendenzialmente assoluto (CGUE 12 maggio 2021 in causa C-844/19; CGUE 18 marzo 2021 in causa C-895-19; CGUE 28 febbraio 2018, in causa C672/16; CGUE 14 settembre 2017, in causa C-132/16; CGUE 18 luglio 2013, in causa C-124/12; CGUE 29 ottobre 2009, in causa C-29/08). 10. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli ulteriori due motivi di ricorso incidentale, con cui vengono dedotti an- che il mancato esercizio da parte della CTR del potere di accertamen- to della spettanza del diritto di credito e la violazione del principio di buona fede. 11. L'accoglimento della prospettazione di parte contribuente circa la spettanza del diritto alla detrazione comporta inoltre l'assorbimento dell'intero ricorso principale con cui è impugnato il capo della senten- za d'appello in punto di sanzioni, accessorie all'obbligazione principale e che, dunque, non possono che venir meno in conseguenza della ca- ducazione della stessa. 12. In conclusione, trova accoglimento il primo motivo di ricorso inci- dentale, assorbiti i restanti motivi e l'intero ricorso principale. Per l'ef- fetto, la sentenza impugnata viene cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art.384 secondo comma cod. proc. civ., decidendo la controversia nel merito, la Corte accoglie il ricorso introduttivo spettando il diritto alla detrazione fiscale per cui è causa. 13. Il consolidamento della giurisprudenza in epoca successiva alle decisioni del merito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i re- stanti motivi e il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa integralm
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