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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 02125/2026

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23382/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] eBrianza, in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] pro tempore -intimato- Avverso: la sentenza pronunziata da l [OSCURATO:PERSONA] di Monza n. 1027/2025, depositata il 07/11/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti addì 16.12.2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Nulla sulle spese Così deciso in Roma,il 28/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23382/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] eBrianza, in persona del sig. [OSCURATO:PERSONA] pro tempore -intimato- Avverso: la sentenza pronunziata da l [OSCURATO:PERSONA] di Monza n. 1027/2025, depositata il 07/11/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti addì 16.12.2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Nulla sulle spese Così deciso in Roma,il 28/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 02125/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris