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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 38927/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI difensore di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Cagliari, con sentenza pronunciata in data 20 Giugno 2022, sull'appello proposto tra l'altro da tutti gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Andrea, PIANA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Diego, confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Nicola alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] Andrea alla pena di un anno mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa e [OSCURATO:PERSONA] Diego alla pena di anni quattro mesi due di reclusione ed euro 22.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente in provincia di [OSCURATO:PERSONA]. 1.Quanto alla contestazione di cessione contestata al [OSCURATO:PERSONA] al capo 21 di imputazione il giudice distrettuale ribadiva la piena utilizzabilità del materiale intercettivo in presenza di ipotesi di reato per cui era obbligatorio l'arresto in flagranza in relazione all'art.280 cpv. lett.

H) del codice rito e che il giudice di primo grado aveva confermato il giudizio di responsabilità in relazione alla ipotesi di cui all'art.73 comma 4 cod.proc.pen.

Quanto ai profili di responsabilità riteneva la gravità del quadro indiziario ravvisato sulla base delle intercettazioni telefoniche acquisite anche con riferimento all'intervenuto perfezionamento della cessione contestata al [OSCURATO:PERSONA].

In relazione all'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato dei capi 18), 24) e 31) ribadiva la identificazione del ricorrente nel soggetto indicato come "su cugiu" nelle intercettazioni, a fronte di altre interlocuzioni in cui il [OSCURATO:PERSONA] risultava intercettato in prima persona e, quanto all'oggetto delle interlocuzioni, valorizzava i chiari riferimenti alla sostanza stupefacente, ai prezzi indicati e ai quantitativi e alla qualità delle sostanze trattate con il [OSCURATO:PERSONA].

Escludeva al contempo che il contributo del [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ricondotto al concorso nel reato di minima importanza in ragione del ruolo assunto dal ricorrente e alla somma di denaro dallo stesso finanziata per l'acquisto della partita di droga (capo 31).

In relazione all'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] il giudice distrettuale ha valorizzato i dialoghi intercettati nei quali l'imputato si rivolgeva al proprio fornitore, che presentavano un contenuto non diversamente interpretabile mentre, con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, assumeva che gli stessi erano stati già ricondotti nell'alveo dell'art.73 comma 5 d,P.R. 309/90.

Quanto infine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Diego il giudice distrettuale, oltre al rilievo indiziario del contenuto delle intercettazioni telefoniche, evidenziava una serìe dì elementi dì riscontro, tanto in relazione alla identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore della rilevante partita di stupefacente per cui MANCA e CERAavevano contratto il rilevante debito di euro 12.250 (annotazione manoscritta rinvenuta nella disponibilità del MANCA), sia con riferimento alla natura illecita delle transazioni e al valore economico delle stesse (annotazioni rinvenute anche presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] tali da documentare le forniture eseguite in favore del binomio [OSCURATO:PERSONA] per corrispettivi economici rilevanti), sia in relazione alla qualità dello stupefacente ceduto, non riconducibile a droghe leggere, sia in ragione dell'elevato importo economico delle transazioni annotate, sia, soprattutto, in ragione dell'utilizzo da parte degli spacciatori di sostanza da taglio (licodaina) incompatibile con il commercio di droghe leggere.

Riconosceva la congruità del trattamento sanzionatorio applicato al [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto della rilevante capacità criminale del prevenuto, desunta dai precedenti penali anche della stessa specie.

3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati. 3.1 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Nicola assume violazione di legge processuale in relazione agli art.291, 270, 271 comma 1, 380 comma 2 lett.h e 438 comma 6 bis cod.proc.pen. con riferimento alla qualificazione giuridica del reato contestato e all'ammissibilità dello strumento captativo, nonché vizio motivazionale per contraddittorietà ed illogicità sul punto.

Assume che le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche acquisite nell'ambito del procedimento connesso non erano state affatto esaminate sotto il profilo del denunciato vizio di cui all'art.270 e 271 comma 1 cod.proc.pen. evidenziando poi che la contestazione di cui in imputazione era stata esaminata e ricondotta a ipotesi di cui all'art.73 comma 5 dpr 309/90 in relazione alla quale vigeva un divieto di procedere ad intercettazione telefonica e comunque un divieto di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche assunte, risultando esplicito nella sentenza di merito il riferimento alla ipotesi di reato di minore offensività. 3.1.1 con una seconda articolazione lamenta violazione di legge in relazione all'accertamento della responsabilità dell'imputato a fronte di corredo intercettivo del tutto sprovvisto dei caratteri di intellegibilità, univocità e concludenza, operato mediante una valutazione di mera interpretazione del significato delle interlocuzioni, basata non già su massime di esperienza ma su mere enunciazioni congetturali, peraltro del tutto prive di elementi di riscontro, trattandosi di droga parlata, né risultando in qualche modo accertato, su base oggettiva, che la asserita trattativa illecita fosse andata a buon fine. 3.2 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Andrea assume difetto di motivazione per manifesta illogicità in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente fondata sulla interpretazione del materiale intercettivo.

Sotto un primo profilo evidenzia l'assoluta fragilità dell'indizio costituito dal termine "cugio" inteso a definire il cugino di uno degli interlocutori, trattandosi al contrario di espressione gergale non necessariamente volta a individuare un rapporto di parentela piuttosto che di colleganza o amicizia.

Sotto diverso profilo assume come il materiale intercettivo indicasse il [OSCURATO:PERSONA] quale acquirente, e quindi debitore di somme di denaro in relazione a modesti rifornimenti di stupefacente ma da nessun elemento del giudizio era possibile riconoscere che lo stesso fosse anche spacciatore dello stupefacente acquistato, né tale veste poteva essere desunta da elementi del processo, laddove il [OSCURATO:PERSONA] non era abituale frequentatore del bar ove si concentrava l'attività di spaccio, né aveva precedenti penali concernenti il traffico di sostanza stupefacente così da confortare una veste di pusher.

Con una ulteriore articolazione assume violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza tenuto conto altresì di un iter argomentativo contraddittorio e illogico teso a valorizzare il contributo economico fornito dal [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto dello stupefacente. 3.3 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Albero prospetta tre motivi di ricorso, dopo una premessa sulle vicende processuali e sugli elementi di prova raccolti nel giudizio.

Con il primo assume travisamento della prova e omessa considerazione da parte del giudice di appello del primo motivo di appello laddove era stata stigmatizzata l'assoluta inconcludenza delle intercettazioni telefoniche relative ai rapporti tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] al fine di riconoscere che il [OSCURATO:PERSONA] svolgesse attività di consegna di stupefacente per conto di questi, stante la inconcludenza e la non pertinenza delle intercettazioni indicate nella sentenza di primo grado, le quali evidenziavano semmai che era il [OSCURATO:PERSONA] a rifornirsi di modiche quantità di stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA] e comunque il giudice di appello aveva del tutto omesso di confrontarsi con le doglianze svolte con l'atto di appello.

Con una seconda articolazione denuncia, conseguentemente, il vizio motivazionale della sentenza impugnata in punto di accertamento della responsabilità penale del ricorrente laddove, appoggiandosi alla motivazione della sentenza di primo grado, aveva omesso di considerare che le intercettazioni su cui era stata fondata l'affermazione di responsabilità erano del tutto slegate dalla condotta contestata in imputazione, risultando semmai un interesse personale del [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto della stupefacente, mentre la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seppure propedeutica ad una consegna di stupefacente, non indicava il [OSCURATO:PERSONA] come soggetto incaricato della consegna, né veniva spiegato perché i giudici di merito avessero fatto riferimento alla marijuana.Risultava altresì un difetto di coordinamento tra la data in cui era intercorsa la conversazione indiziante (23 Marzo) rispetto alla data in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere la condotta illecita (18 Marzo, quindi anteriore) Con il terzo motivo di ricorso si assume violazione di legge e motivazione apparente in quanto gli argomenti utilizzati dal giudice di appello per disattendere l'appello del [OSCURATO:PERSONA] erano del tutto tautologici, ripetitivi di quanto affermato in primo grado, ma del tutto slegati dalla realtà processuale e dalle prove raccolte, in quanto in netta contraddizione con le emergenze delle intercettazioni telefoniche e travisanti la realtà processuale. 3.4 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Diego assume carenza e manifesta illogicità della sentenza impugnata anche in relazione ai motivi di doglianza articolati in appello evidenziando la incoerenza degli argomenti indicati dal giudice distrettuale per indicare nel [OSCURATO:PERSONA] Diego il fornitore della sostanza stupefacente di cui all'oggetto della conversazione in ragione della genericità e pluri direzionalità dell'elemento identificativo (cugino), dell'esistenza di più di un cugino del MANCA coinvolto nelle indagini, del fatto che il nome di Diego, pure emerso dal testo della interlocuzione, non era risolutivo in quanto compariva anche il nome dell'altro cugino (Simone).

Assume vizio motivazionale anche in relazione alla natura della sostanza stupefacente oggetto di cessione in quanto individuata esclusivamente con riferimento al verosimile prezzo di acquisto, incompatibile con il valore di mercato di droghe leggere e con riferimento alla natura di sostanza di taglio utilizzata, laddove dal tenore della conversazione emergeva che l'acquisto non sarebbe stato perfezionato se la droga fosse stata tagliata, così prospettandosi un generico programma di acquisto, poi non perfezionatosi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso che deducono violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla affermazione di responsabilità dei singoli ricorrenti in relazione alle ipotesi di reato agli stessi ascritte, concernenti l'illecito traffico di sostanze stupefacenti, sono manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e di analisi censoria degli argomenti nella stessa sviluppati nonché ripropositivi di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito e disattese con iter motivazionale ineccepibile sotto il profilo logico giuridico. 2.

Il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], di rilievo processuale, in quanto assume la inutilizzabilità nei suoi confronti del materiale captativo acquisito nel procedimento originario a carico del [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato in quanto poggia sul dato che si verta in ipotesi di reato per la quale non è consentito l'arresto in flagranza (art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 come invero dispone l'art.380 lett.h cod.proc.pen.) e, conseguentemente viga il divieto di utilizzazione in un diverso procedimento, come prevede l'art.270 comma 1 cod.proc.pen.

Il motivo non si confronta con il congruo e logico argomento proposto dal giudice distrettuale secondo cui la contestazione di cui al capo 21) concerne una ipotesi di cessione di panetti di hashish e risulta espressamente qualificata ai sensi dell'art.73 commi I e IV d.P.R. 309/90, che nessuna riqualificazione giuridica della fattispecie risulta essere intervenuta da parte dei giudici di merito e che la condanna risulta intervenuta in relazione a fattispecie del tutto coerente rispetto a quella indicata in imputazione.

La circostanza che i giudici di merito abbiano applicato una pena inferiore alla soglia minima prevista dall'art.73 comma 4 suddetto (anni due di reclusione) lungi da evidenziare una implicita riqualificazione giuridica del reato contestato, atteso che la fattispecie di cui all'art.73 comma 5 d.p.r. 309/90 è assurta a ipotesi autonoma di reato ben prima della data di commissione dell'illecito (11 Aprile 2017) e che neppure la stessa risulta richiamata in sentenza quale ipotesi attenuata del reato contestato, non può che essere interpretata quale applicazione di una pena illegale, non più emendabile nel giudizio di appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero. 1.1 Il secondo motivo di ricorso risulta parimenti inammissibile.

Il giudice distrettuale ha interpretato il materiale intercettivo senza incorrere in contraddizioni evidenti; in particolare ha riportato il chiaro contenuto delle interlocuzioni intervenute tra l'imputato e l'altro intermediario MANCA Daniele nelle quali risultano palesi i riferimenti alla natura dello stupefacente trattato, ai corrispettivi pattuiti per ciascun grammo, ai tempi e ai luoghi convenuti per la consegna.

Ha poi riconosciuto il perfezionamento della trattativa per il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si lamentava per la consegna di una banconota falsa, invitando l'interlocutore (Manca) ad una migliore selezione degli acquirenti.

A tale proposito vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captativo, cui il giudice di appello si è del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche ... fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.6, n.3882 del 4/11/2011, Annunziata, Rv.251527; sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; sez.1, n.37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.264802).

In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , Gregoli, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Bruni, Rv.281138).

Il giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i motivi di ricorso omettono di evidenziare profili di manifesta irragionevolezza o di palese illogicità.

2. Manifestamente infondato è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Andrea in quanto in fatto, meramente assertivo, privo di confronto con gli argomenti motivazionali della sentenza impugnata e del tutto sprovvisto di analisi censoria rispetto agli stessi.

I giudici di merito delineano la responsabilità del prevenuto quale giovane spacciatore e braccio destro di [OSCURATO:PERSONA] Armando nel periodo 14 Febbraio 2017 al 24 Giugno 2017 sulla base di numerose conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze in uso ai due imputati, da cui viene evidenziato lo stretto collegamento e l'attività di approvvigionamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente ad altri giovani (FARIGU Matteo) si occupa dello spaccio su strada in favore di numerosi acquirenti, riversando poi i corrispettivi dello spaccio al [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo di ricorso si limita a sollevare la questione, sebbene solo in termini dubitativi, sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si identifichi con il "su cugiu" che viene utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] nelle interlocuzioni con terzi soggetti.

A prescindere dalla non particolare rilevanza della questione, laddove i traffici di stupefacenti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano rappresentati nei dialoghi intervenuti in diretta interlocuzione tra gli stessi, ove vengono trattati i temi del prezzo dello stupefacente da praticare, i soggetti da rifornire e il denaro da raccogliere, così da emergere in tutta la sua rilevanza il legame e la collaborazione criminale tra i due, va altresì evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] indicasse i suoi più stretti collaboratori con gli appellativi di "PICCIOTTI" nonché di BULLOI (riferendosi al SARIGU) e di "Su CUGIU" (riferendosi al [OSCURATO:PERSONA] che era il suo più stretto assistente), di cui vantava all'esterno anche le doti di affidabilità e lealtà, non mancando pertanto di fare riferimenti personali da cui agevolmente desumere che "su cugiu" non poteva che essere il [OSCURATO:PERSONA] nelle relazioni con i terzi. 2.1 Quanto al significato attribuito dai giudici di merito alle intercettazioni telefoniche ed ambientali non possono che ribadirsi i principi indicati al paragrafo 1.1 in relazione al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], tenuto altresì conto che nessuna contestazione viene mossa dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] alla interpretazione operata dai giudici di merito al chiaro contenuto indiziante delle interlocuzioni richiamate dal primo giudice, nel rappresentare i profili di responsabilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] quale coadiutore, punto di riferimento e terminale operativo del [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di spaccio sul territorio di Capoterra. 2.2 Alla stregua della interpretazione fornita alle suddette intercettazioni, nonché dal contenuto della corrispondenza sequestrata al [OSCURATO:PERSONA] e dal sequestro di denaro operato, risulta del tutto privo di illogicità e non manifestamente contraddittorio il ragionamento del giudice distrettuale che ha escluso il riconoscimento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod.pen. per avere fornito un contributo all'attività di spaccio del tutto trascurabile.

A tale proposito ha stabilito il S.C. che per la configurabilità del concorso di persone nel reato non è indispensabile che il correo abbia contribuito causalmente alla realizzazione del reato, ma è necessario che abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione dello stesso, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (sez.6, n.1986 del 6/12/2016, Salamone, Rv.268972; sez.4, 10/12/2013, Merola e altri, Rv.258185).

Non pare dubbio che le azioni poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], siano riconducibili ad una attività di cooperazione agevolatrice della condotta criminosa del [OSCURATO:PERSONA] e che, in difetto di questa collaborazione, sarebbe stata necessaria una differente distribuzione di compiti nella fase esecutiva e l'esigenza di sopperire mediante sostituzione del correo.

Va poi evidenziato come in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (da ultimo sez.4, N.49364 del 19/07/2018, P., Rv.274037; n.26525 del 7/06/2023, Malfarà, Rv.284771-01), ipotesi certamente non ricorrente nella specie, in cui la figura del correo assume un ruolo determinante quale terminale 7 t_k operativo del [OSCURATO:PERSONA] fornitore dello stupefacente, spacciatore su piazza in favore di plurimi acquirenti e collettore dei corrispettivi ricevuti, anche dagli altri "picciotti", per riversarli al proprio referente.

3. Manifestamente infondati e privi di confronto con le motivazioni delle sentenze di merito sono i due motivi di ricorso proposti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale viene in considerazione come collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel trasporto e nella consegna di sostanza stupefacente del tipo leggero.

Invero è la stessa difesa del ricorrente a trascrivere i dialoghi intercettati che attengono alla posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA] le quali, oltre a delineare i criptici rapporti tra i due nel settore degli stupefacenti, fatti di brevissime interlocuzioni in cui è richiesta una generica disponibilità a svolgere alcuni incombenti o a ricevere forniture sulla base di disponibilità ("quanta ne hai") o di quantità individuate (twenty), fotografano in maniera inequivoca, come indicato dai giudici di merito, le due forniture in data 18 e 23 Marzo 2017 in cui il [OSCURATO:PERSONA] viene incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] di eseguire due consegne di stupefacenti a clienti che risultavano in contatto con lo stesso fornitore. 3.1 II primo episodio vede impegnato il [OSCURATO:PERSONA] a recarsi in un parcheggio per consegnare qualcosa a tale ARAMU Corrado.

Il [OSCURATO:PERSONA] mantiene i contatti con entrambi e annuncia all'ARAMU che all'appuntamento si presenterà "un amico suo" e contestualmente fornisce al [OSCURATO:PERSONA] le coordinate per raggiungere il luogo dell'appuntamento e per individuare il soggetto da rifornire (che utilizza una [OSCURATO:PERSONA]).

Nell'episodio del 18 Marzo, che attiene a una consegna di "un pacco" a CHIUCHIOLO Stefano il [OSCURATO:PERSONA] fa espressamente riferimento al [OSCURATO:PERSONA], quale suo corriere, indicandolo per nome "ti sto mandando [OSCURATO:PERSONA], va bene?", al che il CHIUCHIOLO, che manifesta apprezzamento ("apposto"), aggiunge "mandami con il pacco". 3.2 In considerazione dell'inequivoco tenore delle conversazioni, che dimostrano non solo il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel trasporto e nella consegna dello stupefacente ai clienti da rifornire, ma anche l'esistenza di una conoscenza pregressa, quantomeno da parte del CHIUCHIOLO, della collaborazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], risultano prive di qualsiasi fondamento le censure svolte in questa sede dalla difesa dell'imputato sia con riferimento ad un travisamento degli esiti intercettivi, sia di una mancata valutazione delle doglianze svolte in appello, laddove entrambi i motivi si limitano a riproporre argomenti già considerati e disattesi dal giudice distrettuale, che afferiscono al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si limitava a rifornirsi dal [OSCURATO:PERSONA] di modesti quantitativi da destinare all'uso personale, ovvero che al [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato operato alcun sequestro di stupefacente, argomenti che risultano chiaramente non calibrati rispetto ai due episodi sopra evidenziati.

Né d'altro canto il ricorrente assume una manifesta illogicità o un travisamento del dato intercettivo, il quale fotografa l'azione del [OSCURATO:PERSONA] in stretta sintonia con quella organizzativa dal fornitore [OSCURATO:PERSONA], che mantiene contemporaneamente i contatti con i soggetti da rifornire. 3.3 Anche in relazione al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] non può che ribadirsi il costante insegnamento del giudice di legittimità secondo il quale e l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 dei 5/10/2021 , Gregoli, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Bruni, Rv.281138).

Il giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i motivi di ricorso omettono di evidenziare profili di manifesta irragionevolezza o di palese illogicità mente, in relazione al rilievo difensivo secondo il quale dal contenuto delle intercettazioni non risulta accertato che le due consegne siano andate effettivamente a buon fine, soccorre la interpretazione operata dai giudici di merito, non sindacabile in questa sede in quanto priva di illogicità e contraddizioni, che in entrambi i casi l'accordo risulta essersi perfezionato in itinere in quanto le intercettazioni fotografano transazioni in corso di esecuzione, alle quali non era seguita alcuna contestazione da parte dei cessionari.

4. In fatto, aspecifici e privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e quindi inammissibili, sono i motivi di ricorso avanzati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Diego. 4.1 Manifestamente infondata è la questione relativa alla corretta identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale il fornitore di partite di sostanza stupefacente che aveva maturato un rilevante credito per forniture pregresse in favore alla coppia di interlocutori [OSCURATO:PERSONA]-MANCA laddove l'appellativo "cugiu", o "tu cugiu" quando era usato dal [OSCURATO:PERSONA], non solo trova corrispondenza nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era cugino del MANCA, ma anche nel dato, riportato dal giudice distrettuale, fornito dalla intercettazione ambientale in cui i due interlocutori, riferendosi al loro fornitore, da cui si auguravano di ottenere l'esclusiva nella città di Capoterra, lo indicavano con il nome di battesimo (Diego), escludendo pertanto qualsiasi possibilità di confonderlo con eventuali ulteriori familiari.

Peraltro decisivo a tale fine risulta l'elemento indiziario, rispetto al quale la difesa del ricorrente omette totalmente di confrontarsi, costituito dalla palese corrispondenza tra il debito contratto dal binomio MANCA-[OSCURATO:PERSONA] verso il fornitore "cugiu", come ricostruito in modo certosino e ripetuto nella lunga intercettazione ambientale del 20 Aprile 2017 n.5727, indicato in somma di poco superiore ad euro 12.000, con gli importi annotati a credito nel brogliaccio della contabilità sequestrato al [OSCURATO:PERSONA], nel quale venivano evidenziati una serie di importi a fianco dei nomi dei due interlocutori, anche per valori superiori a quelli riconosciuti dai debitori. 4.2 Quanto alla natura della sostanza stupefacente trattata, rilevante ai fini della qualificazione giuridica del reato sotto il paradigma dell'art.73 comma 1 D.p.r. 309/90 il giudice distrettuale, con ragionamento lineare e coerente alle risultanze del processo, non solo ha utilizzato l'argomento logico relativo al valore commerciale delle transazioni e all'entità del debito accumulato, ma ha utilizzato un obiettivo riferimento testuale ricavato dalla intercettazione del 1 Maggio 2017 in cui [OSCURATO:PERSONA] Armando e MANCA Daniele interloquivano sulla possibilità di acquisto di cento grammi di sostanza stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di euro 4.500, mostrando peraltro riserve sull'affare in quanto erano venuti a sapere che il fornitore aveva acquisito della sostanza da taglio (licodaina) per poterne diluire il principio attivo, sostanza utilizzabile solo in relazione alla cocaina.

Anche in questo caso gli argomenti utilizzati dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] manifestano un mero dissenso alla valutazione operata dai giudici di merito ma risultano del tutto privi di analisi critica rispetto alla trama motivazionale della sentenza di appello che, attraverso il riferimento alla trattativa in essere relativa alla fornitura di cocaina, ha tratto argomenti logici per affermare che i debiti contratti per l'acquisto di stupefacenti di varia natura, operati in passato dal binomio [OSCURATO:PERSONA]-MANCA, non potevano non comprendere, anche in ragione dell'entità dei corrispettivi pattuiti e di quelli annotati a credito- debito nelle rispettive contabilità, cessioni di sostanza stupefacente del tipo "pesante".

5. In conclusione tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, al versamento, ai sensi dell'art.61

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI difensore di [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Cagliari, con sentenza pronunciata in data 20 Giugno 2022, sull'appello proposto tra l'altro da tutti gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Andrea, PIANA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Diego, confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Nicola alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] Andrea alla pena di un anno mesi quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa e [OSCURATO:PERSONA] Diego alla pena di anni quattro mesi due di reclusione ed euro 22.000 di multa in relazione a ipotesi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente in provincia di [OSCURATO:PERSONA]. 1.Quanto alla contestazione di cessione contestata al [OSCURATO:PERSONA] al capo 21 di imputazione il giudice distrettuale ribadiva la piena utilizzabilità del materiale intercettivo in presenza di ipotesi di reato per cui era obbligatorio l'arresto in flagranza in relazione all'art.280 cpv. lett. H) del codice rito e che il giudice di primo grado aveva confermato il giudizio di responsabilità in relazione alla ipotesi di cui all'art.73 comma 4 cod.proc.pen. Quanto ai profili di responsabilità riteneva la gravità del quadro indiziario ravvisato sulla base delle intercettazioni telefoniche acquisite anche con riferimento all'intervenuto perfezionamento della cessione contestata al [OSCURATO:PERSONA]. In relazione all'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato dei capi 18), 24) e 31) ribadiva la identificazione del ricorrente nel soggetto indicato come "su cugiu" nelle intercettazioni, a fronte di altre interlocuzioni in cui il [OSCURATO:PERSONA] risultava intercettato in prima persona e, quanto all'oggetto delle interlocuzioni, valorizzava i chiari riferimenti alla sostanza stupefacente, ai prezzi indicati e ai quantitativi e alla qualità delle sostanze trattate con il [OSCURATO:PERSONA]. Escludeva al contempo che il contributo del [OSCURATO:PERSONA] potesse essere ricondotto al concorso nel reato di minima importanza in ragione del ruolo assunto dal ricorrente e alla somma di denaro dallo stesso finanziata per l'acquisto della partita di droga (capo 31). In relazione all'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] il giudice distrettuale ha valorizzato i dialoghi intercettati nei quali l'imputato si rivolgeva al proprio fornitore, che presentavano un contenuto non diversamente interpretabile mentre, con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, assumeva che gli stessi erano stati già ricondotti nell'alveo dell'art.73 comma 5 d,P.R. 309/90. Quanto infine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Diego il giudice distrettuale, oltre al rilievo indiziario del contenuto delle intercettazioni telefoniche, evidenziava una serìe dì elementi dì riscontro, tanto in relazione alla identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore della rilevante partita di stupefacente per cui MANCA e CERAavevano contratto il rilevante debito di euro 12.250 (annotazione manoscritta rinvenuta nella disponibilità del MANCA), sia con riferimento alla natura illecita delle transazioni e al valore economico delle stesse (annotazioni rinvenute anche presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] tali da documentare le forniture eseguite in favore del binomio [OSCURATO:PERSONA] per corrispettivi economici rilevanti), sia in relazione alla qualità dello stupefacente ceduto, non riconducibile a droghe leggere, sia in ragione dell'elevato importo economico delle transazioni annotate, sia, soprattutto, in ragione dell'utilizzo da parte degli spacciatori di sostanza da taglio (licodaina) incompatibile con il commercio di droghe leggere. Riconosceva la congruità del trattamento sanzionatorio applicato al [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto della rilevante capacità criminale del prevenuto, desunta dai precedenti penali anche della stessa specie. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati. 3.1 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Nicola assume violazione di legge processuale in relazione agli art.291, 270, 271 comma 1, 380 comma 2 lett.h e 438 comma 6 bis cod.proc.pen. con riferimento alla qualificazione giuridica del reato contestato e all'ammissibilità dello strumento captativo, nonché vizio motivazionale per contraddittorietà ed illogicità sul punto. Assume che le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche acquisite nell'ambito del procedimento connesso non erano state affatto esaminate sotto il profilo del denunciato vizio di cui all'art.270 e 271 comma 1 cod.proc.pen. evidenziando poi che la contestazione di cui in imputazione era stata esaminata e ricondotta a ipotesi di cui all'art.73 comma 5 dpr 309/90 in relazione alla quale vigeva un divieto di procedere ad intercettazione telefonica e comunque un divieto di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche assunte, risultando esplicito nella sentenza di merito il riferimento alla ipotesi di reato di minore offensività. 3.1.1 con una seconda articolazione lamenta violazione di legge in relazione all'accertamento della responsabilità dell'imputato a fronte di corredo intercettivo del tutto sprovvisto dei caratteri di intellegibilità, univocità e concludenza, operato mediante una valutazione di mera interpretazione del significato delle interlocuzioni, basata non già su massime di esperienza ma su mere enunciazioni congetturali, peraltro del tutto prive di elementi di riscontro, trattandosi di droga parlata, né risultando in qualche modo accertato, su base oggettiva, che la asserita trattativa illecita fosse andata a buon fine. 3.2 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Andrea assume difetto di motivazione per manifesta illogicità in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente fondata sulla interpretazione del materiale intercettivo. Sotto un primo profilo evidenzia l'assoluta fragilità dell'indizio costituito dal termine "cugio" inteso a definire il cugino di uno degli interlocutori, trattandosi al contrario di espressione gergale non necessariamente volta a individuare un rapporto di parentela piuttosto che di colleganza o amicizia. Sotto diverso profilo assume come il materiale intercettivo indicasse il [OSCURATO:PERSONA] quale acquirente, e quindi debitore di somme di denaro in relazione a modesti rifornimenti di stupefacente ma da nessun elemento del giudizio era possibile riconoscere che lo stesso fosse anche spacciatore dello stupefacente acquistato, né tale veste poteva essere desunta da elementi del processo, laddove il [OSCURATO:PERSONA] non era abituale frequentatore del bar ove si concentrava l'attività di spaccio, né aveva precedenti penali concernenti il traffico di sostanza stupefacente così da confortare una veste di pusher. Con una ulteriore articolazione assume violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza tenuto conto altresì di un iter argomentativo contraddittorio e illogico teso a valorizzare il contributo economico fornito dal [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto dello stupefacente. 3.3 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Albero prospetta tre motivi di ricorso, dopo una premessa sulle vicende processuali e sugli elementi di prova raccolti nel giudizio. Con il primo assume travisamento della prova e omessa considerazione da parte del giudice di appello del primo motivo di appello laddove era stata stigmatizzata l'assoluta inconcludenza delle intercettazioni telefoniche relative ai rapporti tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] al fine di riconoscere che il [OSCURATO:PERSONA] svolgesse attività di consegna di stupefacente per conto di questi, stante la inconcludenza e la non pertinenza delle intercettazioni indicate nella sentenza di primo grado, le quali evidenziavano semmai che era il [OSCURATO:PERSONA] a rifornirsi di modiche quantità di stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA] e comunque il giudice di appello aveva del tutto omesso di confrontarsi con le doglianze svolte con l'atto di appello. Con una seconda articolazione denuncia, conseguentemente, il vizio motivazionale della sentenza impugnata in punto di accertamento della responsabilità penale del ricorrente laddove, appoggiandosi alla motivazione della sentenza di primo grado, aveva omesso di considerare che le intercettazioni su cui era stata fondata l'affermazione di responsabilità erano del tutto slegate dalla condotta contestata in imputazione, risultando semmai un interesse personale del [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto della stupefacente, mentre la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seppure propedeutica ad una consegna di stupefacente, non indicava il [OSCURATO:PERSONA] come soggetto incaricato della consegna, né veniva spiegato perché i giudici di merito avessero fatto riferimento alla marijuana.Risultava altresì un difetto di coordinamento tra la data in cui era intercorsa la conversazione indiziante (23 Marzo) rispetto alla data in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere la condotta illecita (18 Marzo, quindi anteriore) Con il terzo motivo di ricorso si assume violazione di legge e motivazione apparente in quanto gli argomenti utilizzati dal giudice di appello per disattendere l'appello del [OSCURATO:PERSONA] erano del tutto tautologici, ripetitivi di quanto affermato in primo grado, ma del tutto slegati dalla realtà processuale e dalle prove raccolte, in quanto in netta contraddizione con le emergenze delle intercettazioni telefoniche e travisanti la realtà processuale. 3.4 La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Diego assume carenza e manifesta illogicità della sentenza impugnata anche in relazione ai motivi di doglianza articolati in appello evidenziando la incoerenza degli argomenti indicati dal giudice distrettuale per indicare nel [OSCURATO:PERSONA] Diego il fornitore della sostanza stupefacente di cui all'oggetto della conversazione in ragione della genericità e pluri direzionalità dell'elemento identificativo (cugino), dell'esistenza di più di un cugino del MANCA coinvolto nelle indagini, del fatto che il nome di Diego, pure emerso dal testo della interlocuzione, non era risolutivo in quanto compariva anche il nome dell'altro cugino (Simone). Assume vizio motivazionale anche in relazione alla natura della sostanza stupefacente oggetto di cessione in quanto individuata esclusivamente con riferimento al verosimile prezzo di acquisto, incompatibile con il valore di mercato di droghe leggere e con riferimento alla natura di sostanza di taglio utilizzata, laddove dal tenore della conversazione emergeva che l'acquisto non sarebbe stato perfezionato se la droga fosse stata tagliata, così prospettandosi un generico programma di acquisto, poi non perfezionatosi. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso che deducono violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla affermazione di responsabilità dei singoli ricorrenti in relazione alle ipotesi di reato agli stessi ascritte, concernenti l'illecito traffico di sostanze stupefacenti, sono manifestamente infondati in quanto generici, privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e di analisi censoria degli argomenti nella stessa sviluppati nonché ripropositivi di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito e disattese con iter motivazionale ineccepibile sotto il profilo logico giuridico. 2. Il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], di rilievo processuale, in quanto assume la inutilizzabilità nei suoi confronti del materiale captativo acquisito nel procedimento originario a carico del [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato in quanto poggia sul dato che si verta in ipotesi di reato per la quale non è consentito l'arresto in flagranza (art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 come invero dispone l'art.380 lett.h cod.proc.pen.) e, conseguentemente viga il divieto di utilizzazione in un diverso procedimento, come prevede l'art.270 comma 1 cod.proc.pen. Il motivo non si confronta con il congruo e logico argomento proposto dal giudice distrettuale secondo cui la contestazione di cui al capo 21) concerne una ipotesi di cessione di panetti di hashish e risulta espressamente qualificata ai sensi dell'art.73 commi I e IV d.P.R. 309/90, che nessuna riqualificazione giuridica della fattispecie risulta essere intervenuta da parte dei giudici di merito e che la condanna risulta intervenuta in relazione a fattispecie del tutto coerente rispetto a quella indicata in imputazione. La circostanza che i giudici di merito abbiano applicato una pena inferiore alla soglia minima prevista dall'art.73 comma 4 suddetto (anni due di reclusione) lungi da evidenziare una implicita riqualificazione giuridica del reato contestato, atteso che la fattispecie di cui all'art.73 comma 5 d.p.r. 309/90 è assurta a ipotesi autonoma di reato ben prima della data di commissione dell'illecito (11 Aprile 2017) e che neppure la stessa risulta richiamata in sentenza quale ipotesi attenuata del reato contestato, non può che essere interpretata quale applicazione di una pena illegale, non più emendabile nel giudizio di appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero. 1.1 Il secondo motivo di ricorso risulta parimenti inammissibile. Il giudice distrettuale ha interpretato il materiale intercettivo senza incorrere in contraddizioni evidenti; in particolare ha riportato il chiaro contenuto delle interlocuzioni intervenute tra l'imputato e l'altro intermediario MANCA Daniele nelle quali risultano palesi i riferimenti alla natura dello stupefacente trattato, ai corrispettivi pattuiti per ciascun grammo, ai tempi e ai luoghi convenuti per la consegna. Ha poi riconosciuto il perfezionamento della trattativa per il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si lamentava per la consegna di una banconota falsa, invitando l'interlocutore (Manca) ad una migliore selezione degli acquirenti. A tale proposito vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captativo, cui il giudice di appello si è del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche ... fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.6, n.3882 del 4/11/2011, Annunziata, Rv.251527; sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414; sez.1, n.37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv.264802). In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità ha poi affermato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , Gregoli, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Bruni, Rv.281138). Il giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i motivi di ricorso omettono di evidenziare profili di manifesta irragionevolezza o di palese illogicità. 2. Manifestamente infondato è il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Andrea in quanto in fatto, meramente assertivo, privo di confronto con gli argomenti motivazionali della sentenza impugnata e del tutto sprovvisto di analisi censoria rispetto agli stessi. I giudici di merito delineano la responsabilità del prevenuto quale giovane spacciatore e braccio destro di [OSCURATO:PERSONA] Armando nel periodo 14 Febbraio 2017 al 24 Giugno 2017 sulla base di numerose conversazioni telefoniche intercettate sulle utenze in uso ai due imputati, da cui viene evidenziato lo stretto collegamento e l'attività di approvvigionamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente ad altri giovani (FARIGU Matteo) si occupa dello spaccio su strada in favore di numerosi acquirenti, riversando poi i corrispettivi dello spaccio al [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo di ricorso si limita a sollevare la questione, sebbene solo in termini dubitativi, sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si identifichi con il "su cugiu" che viene utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] nelle interlocuzioni con terzi soggetti. A prescindere dalla non particolare rilevanza della questione, laddove i traffici di stupefacenti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano rappresentati nei dialoghi intervenuti in diretta interlocuzione tra gli stessi, ove vengono trattati i temi del prezzo dello stupefacente da praticare, i soggetti da rifornire e il denaro da raccogliere, così da emergere in tutta la sua rilevanza il legame e la collaborazione criminale tra i due, va altresì evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] indicasse i suoi più stretti collaboratori con gli appellativi di "PICCIOTTI" nonché di BULLOI (riferendosi al SARIGU) e di "Su CUGIU" (riferendosi al [OSCURATO:PERSONA] che era il suo più stretto assistente), di cui vantava all'esterno anche le doti di affidabilità e lealtà, non mancando pertanto di fare riferimenti personali da cui agevolmente desumere che "su cugiu" non poteva che essere il [OSCURATO:PERSONA] nelle relazioni con i terzi. 2.1 Quanto al significato attribuito dai giudici di merito alle intercettazioni telefoniche ed ambientali non possono che ribadirsi i principi indicati al paragrafo 1.1 in relazione al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], tenuto altresì conto che nessuna contestazione viene mossa dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] alla interpretazione operata dai giudici di merito al chiaro contenuto indiziante delle interlocuzioni richiamate dal primo giudice, nel rappresentare i profili di responsabilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] quale coadiutore, punto di riferimento e terminale operativo del [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di spaccio sul territorio di Capoterra. 2.2 Alla stregua della interpretazione fornita alle suddette intercettazioni, nonché dal contenuto della corrispondenza sequestrata al [OSCURATO:PERSONA] e dal sequestro di denaro operato, risulta del tutto privo di illogicità e non manifestamente contraddittorio il ragionamento del giudice distrettuale che ha escluso il riconoscimento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod.pen. per avere fornito un contributo all'attività di spaccio del tutto trascurabile. A tale proposito ha stabilito il S.C. che per la configurabilità del concorso di persone nel reato non è indispensabile che il correo abbia contribuito causalmente alla realizzazione del reato, ma è necessario che abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione dello stesso, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (sez.6, n.1986 del 6/12/2016, Salamone, Rv.268972; sez.4, 10/12/2013, Merola e altri, Rv.258185). Non pare dubbio che le azioni poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], siano riconducibili ad una attività di cooperazione agevolatrice della condotta criminosa del [OSCURATO:PERSONA] e che, in difetto di questa collaborazione, sarebbe stata necessaria una differente distribuzione di compiti nella fase esecutiva e l'esigenza di sopperire mediante sostituzione del correo. Va poi evidenziato come in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso (da ultimo sez.4, N.49364 del 19/07/2018, P., Rv.274037; n.26525 del 7/06/2023, Malfarà, Rv.284771-01), ipotesi certamente non ricorrente nella specie, in cui la figura del correo assume un ruolo determinante quale terminale 7 t_k operativo del [OSCURATO:PERSONA] fornitore dello stupefacente, spacciatore su piazza in favore di plurimi acquirenti e collettore dei corrispettivi ricevuti, anche dagli altri "picciotti", per riversarli al proprio referente. 3. Manifestamente infondati e privi di confronto con le motivazioni delle sentenze di merito sono i due motivi di ricorso proposti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale viene in considerazione come collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel trasporto e nella consegna di sostanza stupefacente del tipo leggero. Invero è la stessa difesa del ricorrente a trascrivere i dialoghi intercettati che attengono alla posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA] le quali, oltre a delineare i criptici rapporti tra i due nel settore degli stupefacenti, fatti di brevissime interlocuzioni in cui è richiesta una generica disponibilità a svolgere alcuni incombenti o a ricevere forniture sulla base di disponibilità ("quanta ne hai") o di quantità individuate (twenty), fotografano in maniera inequivoca, come indicato dai giudici di merito, le due forniture in data 18 e 23 Marzo 2017 in cui il [OSCURATO:PERSONA] viene incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] di eseguire due consegne di stupefacenti a clienti che risultavano in contatto con lo stesso fornitore. 3.1 II primo episodio vede impegnato il [OSCURATO:PERSONA] a recarsi in un parcheggio per consegnare qualcosa a tale ARAMU Corrado. Il [OSCURATO:PERSONA] mantiene i contatti con entrambi e annuncia all'ARAMU che all'appuntamento si presenterà "un amico suo" e contestualmente fornisce al [OSCURATO:PERSONA] le coordinate per raggiungere il luogo dell'appuntamento e per individuare il soggetto da rifornire (che utilizza una [OSCURATO:PERSONA]). Nell'episodio del 18 Marzo, che attiene a una consegna di "un pacco" a CHIUCHIOLO Stefano il [OSCURATO:PERSONA] fa espressamente riferimento al [OSCURATO:PERSONA], quale suo corriere, indicandolo per nome "ti sto mandando [OSCURATO:PERSONA], va bene?", al che il CHIUCHIOLO, che manifesta apprezzamento ("apposto"), aggiunge "mandami con il pacco". 3.2 In considerazione dell'inequivoco tenore delle conversazioni, che dimostrano non solo il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel trasporto e nella consegna dello stupefacente ai clienti da rifornire, ma anche l'esistenza di una conoscenza pregressa, quantomeno da parte del CHIUCHIOLO, della collaborazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], risultano prive di qualsiasi fondamento le censure svolte in questa sede dalla difesa dell'imputato sia con riferimento ad un travisamento degli esiti intercettivi, sia di una mancata valutazione delle doglianze svolte in appello, laddove entrambi i motivi si limitano a riproporre argomenti già considerati e disattesi dal giudice distrettuale, che afferiscono al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si limitava a rifornirsi dal [OSCURATO:PERSONA] di modesti quantitativi da destinare all'uso personale, ovvero che al [OSCURATO:PERSONA] non era mai stato operato alcun sequestro di stupefacente, argomenti che risultano chiaramente non calibrati rispetto ai due episodi sopra evidenziati. Né d'altro canto il ricorrente assume una manifesta illogicità o un travisamento del dato intercettivo, il quale fotografa l'azione del [OSCURATO:PERSONA] in stretta sintonia con quella organizzativa dal fornitore [OSCURATO:PERSONA], che mantiene contemporaneamente i contatti con i soggetti da rifornire. 3.3 Anche in relazione al ricorso del [OSCURATO:PERSONA] non può che ribadirsi il costante insegnamento del giudice di legittimità secondo il quale e l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, D'Andrea e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 dei 5/10/2021 , Gregoli, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Bruni, Rv.281138). Il giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i motivi di ricorso omettono di evidenziare profili di manifesta irragionevolezza o di palese illogicità mente, in relazione al rilievo difensivo secondo il quale dal contenuto delle intercettazioni non risulta accertato che le due consegne siano andate effettivamente a buon fine, soccorre la interpretazione operata dai giudici di merito, non sindacabile in questa sede in quanto priva di illogicità e contraddizioni, che in entrambi i casi l'accordo risulta essersi perfezionato in itinere in quanto le intercettazioni fotografano transazioni in corso di esecuzione, alle quali non era seguita alcuna contestazione da parte dei cessionari. 4. In fatto, aspecifici e privi di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e quindi inammissibili, sono i motivi di ricorso avanzati dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] Diego. 4.1 Manifestamente infondata è la questione relativa alla corretta identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale il fornitore di partite di sostanza stupefacente che aveva maturato un rilevante credito per forniture pregresse in favore alla coppia di interlocutori [OSCURATO:PERSONA]-MANCA laddove l'appellativo "cugiu", o "tu cugiu" quando era usato dal [OSCURATO:PERSONA], non solo trova corrispondenza nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era cugino del MANCA, ma anche nel dato, riportato dal giudice distrettuale, fornito dalla intercettazione ambientale in cui i due interlocutori, riferendosi al loro fornitore, da cui si auguravano di ottenere l'esclusiva nella città di Capoterra, lo indicavano con il nome di battesimo (Diego), escludendo pertanto qualsiasi possibilità di confonderlo con eventuali ulteriori familiari. Peraltro decisivo a tale fine risulta l'elemento indiziario, rispetto al quale la difesa del ricorrente omette totalmente di confrontarsi, costituito dalla palese corrispondenza tra il debito contratto dal binomio MANCA-[OSCURATO:PERSONA] verso il fornitore "cugiu", come ricostruito in modo certosino e ripetuto nella lunga intercettazione ambientale del 20 Aprile 2017 n.5727, indicato in somma di poco superiore ad euro 12.000, con gli importi annotati a credito nel brogliaccio della contabilità sequestrato al [OSCURATO:PERSONA], nel quale venivano evidenziati una serie di importi a fianco dei nomi dei due interlocutori, anche per valori superiori a quelli riconosciuti dai debitori. 4.2 Quanto alla natura della sostanza stupefacente trattata, rilevante ai fini della qualificazione giuridica del reato sotto il paradigma dell'art.73 comma 1 D.p.r. 309/90 il giudice distrettuale, con ragionamento lineare e coerente alle risultanze del processo, non solo ha utilizzato l'argomento logico relativo al valore commerciale delle transazioni e all'entità del debito accumulato, ma ha utilizzato un obiettivo riferimento testuale ricavato dalla intercettazione del 1 Maggio 2017 in cui [OSCURATO:PERSONA] Armando e MANCA Daniele interloquivano sulla possibilità di acquisto di cento grammi di sostanza stupefacente dal [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di euro 4.500, mostrando peraltro riserve sull'affare in quanto erano venuti a sapere che il fornitore aveva acquisito della sostanza da taglio (licodaina) per poterne diluire il principio attivo, sostanza utilizzabile solo in relazione alla cocaina. Anche in questo caso gli argomenti utilizzati dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] manifestano un mero dissenso alla valutazione operata dai giudici di merito ma risultano del tutto privi di analisi critica rispetto alla trama motivazionale della sentenza di appello che, attraverso il riferimento alla trattativa in essere relativa alla fornitura di cocaina, ha tratto argomenti logici per affermare che i debiti contratti per l'acquisto di stupefacenti di varia natura, operati in passato dal binomio [OSCURATO:PERSONA]-MANCA, non potevano non comprendere, anche in ragione dell'entità dei corrispettivi pattuiti e di quelli annotati a credito- debito nelle rispettive contabilità, cessioni di sostanza stupefacente del tipo "pesante". 5. In conclusione tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero di responsabilità per assenza di colpa, al versamento, ai sensi dell'art.61
Sentenza Cassazione n. 38927/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris