CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 29446/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24522/2021 proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 846/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16.7.2021, NRG 1005/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, MEF), del quale [OSCURATO:PERSONA] è dipendente, ha irrogato nei confronti del medesimo la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di un mese in ragione di alcune condotte già oggetto di procedimento penale poi chiuso con accertamento dell’estinzione del reato; 2. la sanzione, in esito ad impugnazione del lavoratore, veniva annullata dal Tribunale di Taranto, il quale riteneva la genericità della contestazione e l’insussistenza dei fatti presupposto dell’addebito; 3. la Corte d’Appello di Lecce, raggiunta dall’impugnazione del MEF, ne ha ritenuto l’inammissibilità, sostenendo che, sebbene il Tribunale avesse ritenuto sia la genericità della contestazione, sia la mancanza di prova dei fatti addebitati, l’appellante avesse censurato una sola delle due ragioni fondanti il decisum, ovverosia la questione sulla genericità della contestazione, sicché in ragione di ciò, valeva il principio per cui la mancata impugnazione di una delle plurime rationesparimenti idonee e sorreggere la decisione di merito, rendeva inammissibile l’impugnazione delle altre, determinandosi il giudicato in forza della rationon contestata; 4. la Corte territoriale richiamava altresì i principi di chiarezza e specificità dell’appello, evidenziando come in esso, nel caso di specie, non risultasse espressa alcuna censura sulle ragioni che avevano indotto in giudice di primo grado a ritenere non provato il fatto disciplinarmente rilevante, per insufficienza del mero rinvio agli esiti del processo penale; 5. il MEF ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso del lavoratore; 6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e con esso si rappresenta come anche la parte della sentenza di primo grado che, secondo la Corte d’Appello, non era stata oggetto di gravame, risultava invece impugnata dal MEF; 2. il motivo è fondato; 3. deve premettersi che, secondo questa S.C., «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (C., S.U., 27199/2017); 4. nel caso di specie il ricorso per cassazione contiene la trascrizione dei passaggi dell’atto di appello da cui emerge sia la volontà impugnatoria del MEF sul tema della prova degli addebiti (nella parte ove si afferma che la sentenza va «pure» riformata nella partein cui il giudice ha ritenuto che non vi fosse prova della sussistenza degli addebiti») sia una difesa argomentativa (nella parte ove si insiste sulla possibilità della P.A. di dimostrare gli addebiti anche solo sulla base degli elementi rivenienti dal giudizio penale); 5. è dunque evidente, al di là della fondatezza (o eventualmente dell’inammissibilità per altra ragione) che dovrà essere valutata in sede di rinvio, che l’atto di appello conteneva critica anche rispetto alla questione sull’accertamento della fondatezza degli addebiti e che la Corte di merito, erroneamente ritenendola insussistente, ha omesso di pronunciare ed ha individuato un’inammissibilità (per definitività della corrispondente ratio decidendi) che, come tale, non sussisteva; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle