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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 15800/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18407/2016 R.G. proposto da MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 sono elettivamente domiciliati; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via delle Medaglie d'Oro 157; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 42/2016 della Corte d'Appello di Brescia, zo z- depositata il 11.2.2016, N.R.G. 319/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.1.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di Brescia, rigettando il gravame avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, ha confermato l'annullamento della sanzione di dieci giorni di sospensione irrogata dal dirigente scolastico dell'[OSCURATO:PERSONA] nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], docente, in quanto l'infrazione addebitata era punita dall'art. 494, co. 1, d.

Igs. 297/1994 con la sospensione fino ad un mese, sicché la competenza, ai sensi dell'art. 55-bis, del d.

Igs. 165/2001, era sottratta al responsabile della struttura, che l'aveva applicata e spettava invece all'Ufficio per i [OSCURATO:PERSONA]; il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) e l'[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso del Filippelli, che ha poi anche depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] l'unico motivo di ricorso sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, degli artt. 492, 494, 495, 498 d.

Igs. 297/1994 (art. 360 n. 3 c.p.c.) sul presupposto che dovrebbe aversi riguardo alla sanzione in concreto irrogata ed alla valutazione della competenza svolta ex ante dal Dirigente in ragione dell'entità della sanzione presumibilmente da applicare; il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all'orientamento costante di questa S.C. secondo cui «in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare» (Cass. 31 ottobre 2019, n. 28111 e, poi, Cass., 20 novembre 2019, n. 30226); la Corte territoriale, correttamente applicando l'art. 55 -bis, cit., si è attenuta a tale principio e quindi il ricorso va rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado, da porre a carico del Ministero, quale unico soggetto effettivamente legittimato in quanto titolare del rapporto di lavoro (Cass. 9 novembre 2021, n. 32938); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] A -1,2) [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] in Cance

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18407/2016 R.G. proposto da MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 sono elettivamente domiciliati; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via delle Medaglie d'Oro 157; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 42/2016 della Corte d'Appello di Brescia, zo z- depositata il 11.2.2016, N.R.G. 319/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27.1.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'Appello di Brescia, rigettando il gravame avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, ha confermato l'annullamento della sanzione di dieci giorni di sospensione irrogata dal dirigente scolastico dell'[OSCURATO:PERSONA] nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], docente, in quanto l'infrazione addebitata era punita dall'art. 494, co. 1, d. Igs. 297/1994 con la sospensione fino ad un mese, sicché la competenza, ai sensi dell'art. 55-bis, del d. Igs. 165/2001, era sottratta al responsabile della struttura, che l'aveva applicata e spettava invece all'Ufficio per i [OSCURATO:PERSONA]; il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) e l'[OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo, resistito da controricorso del Filippelli, che ha poi anche depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] l'unico motivo di ricorso sostiene la violazione e falsa applicazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001, degli artt. 492, 494, 495, 498 d. Igs. 297/1994 (art. 360 n. 3 c.p.c.) sul presupposto che dovrebbe aversi riguardo alla sanzione in concreto irrogata ed alla valutazione della competenza svolta ex ante dal Dirigente in ragione dell'entità della sanzione presumibilmente da applicare; il motivo è infondato, dovendosi dare continuità all'orientamento costante di questa S.C. secondo cui «in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare» (Cass. 31 ottobre 2019, n. 28111 e, poi, Cass., 20 novembre 2019, n. 30226); la Corte territoriale, correttamente applicando l'art. 55 -bis, cit., si è attenuta a tale principio e quindi il ricorso va rigettato, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado, da porre a carico del Ministero, quale unico soggetto effettivamente legittimato in quanto titolare del rapporto di lavoro (Cass. 9 novembre 2021, n. 32938); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] A -1,2) [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] in Cance
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