CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 38618/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Foggia, in difesa di FERRARA Raffaele, ha chiesto l'accoglimento del ricorso nonché la rimessione alle Sezioni unite. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, con la quale FERRARA Raffaele era stato condannato, in concorso con BRUNO Salvatore, per due furti pluriaggravati, rispettivamente commessi il 9 e il 15 gennaio 2010 ai danni di un esercizio commerciale sito all'interno della stazione ferroviaria, consumati mediante utilizzo di un filo di ferro con il quale gli agenti si erano impossessati di alimenti e bevande, prelevandoli dalla macchina distributrice senza introdurre il corrispettivo in denaro, ritenuta la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., sulle contestate aggravanti. 2. L'imputato FERRARA ha proposto ricorso con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 c. 3, cod. pen., in relazione alla intervenuta prescrizione dei reati per effetto del bilanciamento dell'attenuante con le aggravanti in termini di prevalenza della prima sulle seconde. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I giudici territoriali, ritenute le aggravanti contestate e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., hanno formulato un giudizio di bilanciamento tra tali elementi in termini di prevalenza dell'attenuante sulle aggravanti, determinando la pena in conseguenza. 3. Il motivo è manifestamente infondato. A mente dell'art. 157, cod. pen., come modificato dalla legge n. 251 del 2005, applicabile ratione temporis, ai fini del computo del termine prescrizionale, non si tiene conto del bilanciamento di cui all'art. 69, cod. pen., e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma dello stesso articolo, tenendo conto, quindi, tra gli altri, anche degli elementi circostanziali a effetto speciale, quali quelli contestati nella specie a norma dell'art. 625 c. 2, cod. pen. (cfr., sulla natura delle circostanze in esame, quali aggravanti a effetto speciale privilegiate, sez. 5, n. 47519 del 17/9/2018, Rv. 274181; sez. 4, n. 9157 del 31/1/2018, P.G. in proc. Passa/acqua e altro, Rv. 272190; n. 15133 del 6/2/2003, Bellani, Rv. 224754). Sul punto, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare, proprio in ipotesi di recidiva e, quindi, di aggravante a effetto speciale (con principio che deve essere esteso, stante la identità di ratio, anche alle aggravanti contestate nella specie) che, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta sub valente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen., esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69, cod. pen., abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (cfr., sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280059; sez. 6, n 50995 del 9/7/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278058; sez. 2, n. 21704 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275821; sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, dep. 2017, D'Uva, Rv. 269129). Trattasi di orientamento ormai consolidato, rispetto al quale non si ravvisa un effettivo contrasto con le pronunce richiamate in ricorso, comunque antecedenti al consolidarsi del diritto vivente, rilevandosene peraltro l'assoluta coerenza con l'insegnamento più recente del Supremo collegio di questa Corte in un caso concernente la diversa ipotesi di cui all'art. 649-bis. cod. pen., ai diversi fini della procedibilità d'ufficio (cfr., Sez. unite n. 3585 del 24/9/2020, dep. 2021, PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 280262, in cui si è affermato che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen., precisando, in motivazione, che la valutazione di equivalenza o di sub valenza della recidiva qualificata rispetto alle circostanze attenuanti, nell'ambito del giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 cod. pen., non ne elide la sussistenza né gli effetti prodotti ai fini del regime di procedibilità, sicché non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 5 ottobre 2021. Il