CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27795/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha escluso la maturazione della prescrizione atteso che a seguito della astensione del difensore e di richiesta di rinvio della difesa vi era stata sospensione della prescrizione per 307 giorni e che di conseguenza la prescrizione maturava alla data dell' 11 maggio 2022 e che, rispetto a tale argomentazione, il ricorrente si limita a sostenere che la prescrizione si sarebbe maturata prima della sentenza di appello senza, però, confrontarsi con il compiuto ragionamento svolto dalla Corte territoriale; Rilevato, altresì, che la sentenza impugnata - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto dimostrata la sussistenza del reato di cui all'art.13, comma 13, d.lgs. 286/98 nell'elemento oggettivo ed in quello soggettivo evidenziando che l'imputato era a conoscenza del provvedimento di espulsione essendo stato assistito da un interprete alla udienza di convalida e che, in precedenza, egli era stato già espulso e più volte respinto alla frontiera mentre cercava di rientrare in Italia, che, inoltre, aveva fatto rientro in Italia prima del termine di cinque anni senza la preventiva autorizzazione e che il matrimonio contratto con una cittadina comunitaria era successivo ai latti per i quali si procede; Ritenuto, in particolare, che secondo la giurisprudenza integra il reato di cui all'art. 13, comma 13, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 il rientro nel paese dal quale lo straniero è stato allontanato prima del termine di cinque anni, nella ipotesi in cui la espulsione sia stata ordinata in via amministrativa con l'originaria indicazione del termine di dieci anni (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 13130 del 09/02/2017, Rv. 269674 - 01); Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio che è operazione non consentita in sede di legittimità e che, comunque, non si confronta in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dalla Corte territoriale per respingere il gravame; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma V 11