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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19498/2026

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Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, per il reato di cui all'art 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 in relazione alla detenzione ai fini di spaccio di grammi 303,5 di sostanza stupefacente del tipo hashish e di grammi 122,4 di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, la mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero invece essere riconosciute al fine di adeguare la pena alla effettiva gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile.

La doglianza, trascura che la Corte di appello ha motivato il diniego delle invocate attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivi di giudizio, laddove si tenga conto della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 — 01).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente aria B tr(Z Ma ,rtQn1l [OSCURATO:PERSONA] À (7), r [OSCURATO:PERSONA] 2026 Fu , De .5untis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, per il reato di cui all'art 73, comma 4, d.P.R. 309/1990 in relazione alla detenzione ai fini di spaccio di grammi 303,5 di sostanza stupefacente del tipo hashish e di grammi 122,4 di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, la mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero invece essere riconosciute al fine di adeguare la pena alla effettiva gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. La doglianza, trascura che la Corte di appello ha motivato il diniego delle invocate attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi positivi di giudizio, laddove si tenga conto della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 — 01). Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente aria B tr(Z Ma ,rtQn1l [OSCURATO:PERSONA] À (7), r [OSCURATO:PERSONA] 2026 Fu , De .5untis
Sentenza Cassazione n. 19498/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris