CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18819/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette e conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 1267 del 20/12/2018, dep. 2019, la I sezione di questa Corte era stata chiamata a decidere sul ricorso proposto avverso l'ordinanza del 26 ottobre 2017, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo aveva rigettato il reclamo proposto ex art. 35-ter I. n. 354 del 1975 (ord. pen.) da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Trapani del 3 maggio 2017, che aveva solo parzialmente accolto la domanda di rimedio risarcitorio. Osservava il Tribunale di sorveglianza che il provvedimento reclamato aveva circoscritto l'esame delle doglianze alla restrizione negli istituti di pena di Sciacca e di Agrigento perché gli altri periodi (espiati invece negli istituti di pena di Palermo e di Napoli) non erano ricompresi nel titolo in espiazione e vi era stata comunque una soluzione di continuità nell'espiazione. 1.1. La sentenza n. 1267 del 2019 ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente ai periodi di detenzione sofferta negli istituti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rilevando che erroneamente il provvedimento impugnato aveva ritenuto esclusa la competenza del magistrato di sorveglianza in ordine al rimedio risarcitorio per il sol fatto che la richiesta non si riferisse alla pena in corso di esecuzione. In particolare la I sezione ha precisato che dal chiaro tenore letterale dell'art. 35-ter, comma 2, ord. pen., si ricava il principio in base al quale spetta sempre al magistrato di sorveglianza pronunciarsi sulla domanda di ristoro avanzata da persona in stato di detenzione: e ciò sia nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per accordare il ristoro in forma «specifica», sia nell'ipotesi, rilevante nel caso di specie, in cui il ristoro possa riconoscersi soltanto in forma monetaria. In altri termini, la differenza delle modalità ristorative non incide sull'attribuzione alla magistratura di sorveglianza della competenza a pronunciarsi sulle istanze dei detenuti. 1.2. La I sezione ha inoltre precisato il tenore letterale della norma non è di ostacolo ex se al riconoscimento del rimedio compensativo specifico (che è l'opzione privilegiata dal legislatore) nelle ipotesi di trattamento lesivo subito per un titolo diverso da quello in esecuzione nel caso in cui l'espiazione del nuovo titolo avvenga senza soluzione di continuità con il precedente nell'ambito di una esecuzione unificata in un provvedimento di cumulo di pene; viceversa, nel caso in cui l'espiazione del nuovo titolo non avvenga in continuità con il precedente, sussistendo cesura temporale tra la precedente esecuzione -in cui si assume essersi verificata la violazione - e quella in corso al momento della domanda, potrà azionarsi il rimedio avente ad oggetto il solo ristoro monetario entro il termine decadenziale di sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.l. 26 giugno 2014, n. 92 se la violazione è precedente, ovvero entro il termine decennale di prescrizione, se successiva al 28 giugno 2014 e se l'interessato è detenuto la A domanda potrà essere proposta, come detto, al magistrato di sorveglianza dell'esecuzione in corso. 2. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, dopo avere annullato l'originaria ordinanza del magistrato di sorveglianza, limitatamente ai due segmenti di pena sopra indicati, rimettendo gli atti al primo giudice perché adottasse una nuova decisione, previa acquisizione delle relazioni degli istituti di pena interessati, è stato nuovamente investito del reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza del 5 maggio 2021, che aveva dichiarato inammissibile la richiesta del Giardiello. 3. Decidendo su tale reclamo, il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 26 ottobre 2022, lo ha rigettato, condividendo le valutazioni espresse dal magistrato di sorveglianza, nel senso che i due periodi sopra indicati avevano avuto termine in data (17 settembre 2012) anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2014, con la conseguenza che si era verificata la decadenza per inutile decorso del termine semestrale previsto dall'art. 2 dello stesso d.l. 4. Nell'interesse del Giardiello è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si denuncia violazione dell'art. 35-ter ord. pen. e dell'art. 2, comma 3, d.l. n. 92 del 2014, nonché del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente. Si osserva che la I sezione di questa Corte aveva definitivamente accertato la competenza del magistrato di sorveglianza a decidere, con la conseguenza che quest'ultimo avrebbe dovuto circoscrivere le proprie valutazioni solo alla sussistenza delle condizioni di detenzione inumana e degradante. Del resto, proprio alla stregua di tale premessa, il Tribunale di sorveglianza, con la prima ordinanza n. 1720/2019, aveva disposto la restituzione degli atti al magistrato di sorveglianza. Aggiunge il ricorrente che, nel presente procedimento, non vi era stato alcun periodo di libertà posteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2014, talché non poteva operare la decadenza semestrale prevista dall'art. 2, comma 3 del citato d.I., peraltro oggetto di preclusione endo-processuale, dal momento che l'annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di questa Corte era fondato sul rilievo pregiudiziale dell'inapplicabilità del menzionato termine di decadenza. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che la sentenza n. 1267 del 2019, nel disporre l'annullamento con rinvio della prima ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 26 ottobre 2017, non ha affatto affrontato, in relazione al caso di specie, il tema della sussistenza o non dei presupposti di ammissibilità della domanda proposta dal Giardiello, alla luce dell'art. 2, comma 3, d.l. n. 92 del 2014, conv. con I. n. 117 del 2014. Ciò, in quanto, diversamente da quanto ritiene il ricorrente, la questione non aveva affatto carattere logicamente pregiudiziale rispetto al tema - oggetto della sentenza rescindente - della competenza a decidere del magistrato di sorveglianza o del giudice civile. Siffatta conclusione emerge dalla piana lettura della sentenza n. 1267 del 2019, la quale, infatti, conclude precisando «che al momento della presentazione della domanda l'istante era detenuto, sicché sarebbe spettato proprio al magistrato di sorveglianza valutare se sussistessero le condizioni per accordare il ristoro sostitutivo in forma monetaria previsto dall'art. 35-ter, comma 3, ord. pen.». In tale contesto, il ricorso non contesta i dati fattuali accertati in sede di rinvio, ossia che i segmenti di pena ai quali la richiesta si riferisce avevano avuto termine il 17 settembre 2012, ossia in data anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 92 dei 2014, e che la richiesta è stata presentata oltre i sei mesi dalla data dell'entrata in vigore. Ciò posto, rileva il collegio che l'art. 2, comma 3 del quale si tratta dispone che «coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, hanno cessato di espiare la pena detentiva o non si trovano più in stato di custodia cautelare in carcere, possono proporre l'azione di cui all'articolo 35-ter, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data». Il ricorso insiste nel ritenere che la decadenza non sia applicabile poiché non vi è stato alcun periodo di libertà posteriore all'entrata in vigore del d.l. 92 del 2014, senza avvedersi che il tema non è quello della materiale condizione, detentiva o non, della persona al momento della richiesta (tema invece rilevante ai diversi fini della competenza a provvedere) o al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2014, ma quello dell'intervenuta espiazione o non, a quest'ultima data, del periodo di carcerazione al quale la richiesta si riferisce. Il d.l. n. 92 del 2014, infatti, dando attuazione nel nostro ordinamento alle indicazioni della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia, ha introdotto, con l'art. 1, l'art. 35-ter ord. pen. e, con l'art. 2, ha dettato la disciplina transitoria oggetto del presente procedimento, con riguardo all'azionabilità del rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter, comma 3, ord. pen. Quest'ultimo, a regime, si riferisce a quanti abbiano subito il pregiudizio di cui al comma 1 del medesimo art. 35-ter, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero a coloro che abbiano terminato di espiare la pena detentiva in carcere. Nell'interpretare la disciplina, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che «l'avvenuta espiazione della pena determina, stante l'univoco tenore letterale della norma (art. 35-ter, comma 3, ord. pen.), la possibilità di richiedere il solo ristoro nella forma monetaria; non è possibile, pertanto, ammettere in mancanza di una specifica disposizione di segno inverso, che il successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione, del tutto slegato dal primo, comporti la restituzione dell'interessato nella possibilità giuridica di richiedere il ristoro nella c.d. forma specifica per la precorsa carcerazione» (v., in motivazione, di recente, Sez. 1, n. 31042 del 02/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279798 - 0). Ne discende che la disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 3, d.l. n. 92 del 2014, va intesa in termini coerenti. Essa, al fine di realizzare un'esigenza di parità di trattamento nel porre rimedio a situazioni di violazione dei diritti fondamentali preesistenti, bilanciandola con esigenze di certezza dei rapporti giuridici, ha inteso circoscrivere la possibilità di attivare il rimedio risarcitorio in un tempo ragionevole (sei mesi, appunto) decorrente dall'entrata in vigore del medesimo d.l. tutte le volte che, in un momento antecedente, si fosse perfezionato il fatto costitutivo del medesimo diritto risarcitorio, ossia, appunto, (ferme le condizioni di cui all'art. 35-ter, comma 1, ord. pen.) l'espiazione della pena alla quale la richiesta si riferisce, senza che ricorra l'esecuzione unificata discendente da un cumulo di pene (che, ove sussistente, consentirebbe di attivare, come ricorda proprio Sez. 1, n. 1267 del 2019, il rimedio compensativo specifico e non quello risarcitorio). 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle s