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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15652/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14330/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bari, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 60, quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 28, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Martielli in virtù di procura speciale a margine del ricorso, – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 135, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14330/2014 Numero sezionale 1385/2022 Numero di raccolta generale 15652/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 – intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA n. 351/1/2013, depositata il 25/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorreva dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Matera avverso la cartella di pagamento n. 067-2010- 0004472737, notificatale il 26 novembre 2010, dell’importo di € 120.790,86 e relativa ad omessi versamenti di IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2006, risultanti dalla dichiarazione Mod.

Unico 2007.

2. La C.T.P. di Matera, con sentenza n. 363/1/2011 depositata il 30 dicembre 2011, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto appello dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza n. 351/1/2013 depositata il 25 novembre 2013, rigettava l’appello.

4. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA].

5. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Con ordinanza dell’11 febbraio 2020 la Corte ha sospeso il giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, avendo la ricorrente presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225.

La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 20 aprile 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, R.G.

N. 14330/2014 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14330/2014 Numero sezionale 1385/2022 Numero di raccolta generale 15652/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che:

6. Trattasi di controversia in cui è stata presentata richiesta di definizione agevolata ex art. 3, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. in legge n. 136 del 2018, con pagamento frazionato in 17 rate fino al 30 novembre 2023, ragion per cui occorre attendere lo scadere di tale data per verificare l’esito della suddetta definizione agevolata; pertanto, deve essere confermata la sospensione del processo, già disposta (ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in legge n. 136 del 2018) con ordinanza dell’11 febbraio 2020, e la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, ad epoca successiva alla predetta data del 30 novembre 2023, al fine di verificare il perfezionamento della definizione agevolata, P.Q.M.

La Corte conferma la sospensione del processo e rinvia la causa a nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14330/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bari, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 60, quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 28, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Martielli in virtù di procura speciale a margine del ricorso, – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 135, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14330/2014 Numero sezionale 1385/2022 Numero di raccolta generale 15652/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 – intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA n. 351/1/2013, depositata il 25/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorreva dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Matera avverso la cartella di pagamento n. 067-2010- 0004472737, notificatale il 26 novembre 2010, dell’importo di € 120.790,86 e relativa ad omessi versamenti di IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2006, risultanti dalla dichiarazione Mod. Unico 2007. 2. La C.T.P. di Matera, con sentenza n. 363/1/2011 depositata il 30 dicembre 2011, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto appello dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza n. 351/1/2013 depositata il 25 novembre 2013, rigettava l’appello. 4. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]. 5. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Con ordinanza dell’11 febbraio 2020 la Corte ha sospeso il giudizio, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136, avendo la ricorrente presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1° dicembre 2016, n. 225. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 20 aprile 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, R.G. N. 14330/2014 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 14330/2014 Numero sezionale 1385/2022 Numero di raccolta generale 15652/2022 Data pubblicazione 16/05/2022 e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che: 6. Trattasi di controversia in cui è stata presentata richiesta di definizione agevolata ex art. 3, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. in legge n. 136 del 2018, con pagamento frazionato in 17 rate fino al 30 novembre 2023, ragion per cui occorre attendere lo scadere di tale data per verificare l’esito della suddetta definizione agevolata; pertanto, deve essere confermata la sospensione del processo, già disposta (ex art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. in legge n. 136 del 2018) con ordinanza dell’11 febbraio 2020, e la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, ad epoca successiva alla predetta data del 30 novembre 2023, al fine di verificare il perfezionamento della definizione agevolata, P.Q.M. La Corte conferma la sospensione del processo e rinvia la causa a nu
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