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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 31879/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15999/2022 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di amministratore unico della ditta [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) già [OSCURATO:PERSONA], con sede in Pistoia, C.so Mazzini n. 8, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimato - avverso la sentenza della Cortedi appello di Firenze, depositata in data 16 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze - decidendo sul reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della predetta società emessa dal Tribunale di Pistoia in data 16.12.2021. 2.La corte del merito ha ritenuto che: (i) la sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall’art. 20, quarto comma, della l. n. 44/1999 non si applicavaal procedimento prefallimentare, al quale non poteva riconoscersi natura esecutiva bensì cognitiva, con la conseguenza che la richiesta di sospensione così avanzata dalla debitrice non poteva essere accolta; (ii) pur richiesta dal debitore l’ammissione ai benefici di cui alla predetta legge n. 44/1999, il giudice doveva comunque riscontrare la situazione di insolvenza riguardante gli altri debiti non interessati dai provvedimenti di sospensione dal pagamento, riguardando l’insolvenza la situazione di impotenza finanziaria dell’imprenditore a far fronte al pagamento di tutte le obbligazioni sullo stesso gravanti; (iii) nel caso in esame già solo i debiti erariali erano di per sé idonei a superare le soglie di fallibilità, debiti per i quali non potevano sorgere dubbi in ordine “all’assenza di profili di usurarietà”, posto che la nota della Agenzia delle Entrate depositata dal P.M. nel corso dell’istruttoria aveva evidenziato una debitoria di complessivi euro 743.634,41, fondatasu cartelle notificate in data 18.11.2014 e 19.9.2019, debiti a cui dovevano essere aggiunti ulteriori carichi sospesi per euro 17.920,37; (iv) tale debitoria era altresì sufficiente a dimostrare lo stato di insolvenza della società, evidenziando di non essere la società debitrice neanche più in grado di far fronte alle ordinarie esigenze di carattere fiscale; (v) rispetto a tale debitoria la parte reclamante aveva invece sollevato solo contestazioni di carattere generico, per lo più collegate al presunto effetto sospensivo collegato alla presentazione dell’istanza di accesso ai benefici della legge n. 44/99; (vi) l’effetto sospensivodel provvedimento prefettizio era peraltro già cessato nel momento in cui si era pronunciato il Tribunale e neanche la riproposizione dell’istanza di sospensione, ancora nella fase istruttoria, poteva influire sulle valutazioni in punto di insolvenza della società, posto che, ancora una volta, la sola valutazione dei debiti estranei ad ogni profilo di usurarietà, quali quelli tributari, era da considerarsi sufficiente a dimostrare lo stato di insolvenza della società; (vii) anche in ordine al profilo di censura riguardante i debiti bancari e tributari, dei quali il Tribunale - secondo la prospettiva della reclamante - non avrebbe adeguatamente scrutinato la natura di debiti oggetto di contestazionegiudiziale, le relative doglianze non erano fondate, in quanto le affermazioni circa l’esistenza di elementi confermativi del la fondatezza delle contestazioni giudiziali erano rimaste totalmente prive di prova, non essendo stata depositata alcuna consulenza tecnica disposta dalle autorità giudiziarie, né tanto meno pronunce di accoglimento delle istanze del debitore, ma al contrario consulenze di parte, dal contenuto assolutamente generico e dunque prive di ogni valore probatorio; (viii) le questioni poste inoltre non potevano avere rilevanza neanche in relazione alla prova del mancato superamento delle soglie di fallibilità- e ciò anche in considerazione della scarsa attendibilità dei bilanci prodotti in giudizio, formati solo in pendenza della procedura prefallimentare - e per l ’ indicazione delle complessive passività riportate, non coincidenti con il complessivo debito erariale per altro modo accertato; (ix) neanche era condivisibile la doglianza relativa al contestato mancato esame della documentazione ulteriore rispetto ai bilanci, posto che non era stato chiarito dalla reclamante quale fosse tale documentazione e la sua rilevanzaprobatoria, presentandosi così il motivo di reclamo assolutamente generico. 3.

La sentenza, pubblicata il 16 maggio 2022, è stata impugnata daAlve s.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso per cassazione, affidato asette motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimato, non ha svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa valutazione delle allegazioni di parte reclamante in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1 l. fall. ai fini del fallimento dell’impresa. 1.1 Il motivo è inammissibile.

Si duole la ricorrente dell’omesso esame di “fatti” relativi ai documenti che avrebbero dovuto dimostrare il mancato superamento delle sogliedi fallibilità ex art. 1, 2 comma,l. fall.

Le doglianze non superano tuttavia il vaglio di ammissibilità perché solo genericamente formulate e non idonee, dunque,a dimostrare la decisività di tali “fatti” del cui omesso esame da parte della Corte territoriale ora si duole la società ricorrente(Cass. Sez.

Un. n. 8054/2014) .

Così articolato il motivo risulta espressivo di doglianzegenericamente volte ad una rivisitazione della quaestio facti, come tale inammissibile in questo giudizio di legittimità.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione ed“errata” applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 20 della l. n. 44/1999, in ordine alla “errata valutazione del provvedimento di sospensione ex art. 20 e della successiva istanza di finanziamento agevolato”. 2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile.

Sostiene infatti la società ricorrente che la prima istanza di sospensione del 2016, accolta dal Prefetto, avrebbe determinato la “proroga” dei pagamenti delle annualità successive (2017, 2018, 2019), con conseguente ridimensionamento del complessivo statodi insolvenza.

Le doglianze così formulatenon si confrontano tuttavia con la ratio decidendi che sostiene il provvedimento impugnato.

Ed invero, l’apprezzamento dello stato di insolvenza da parte della Corte territoriale si fonda, nel caso in esame, non solo sul profilo della sospensione dei pagamenti, ma anche e soprattutto sulla enormità della debitoria erariale, con la conseguenza che le censure sollevate in ordine alla sospensione della diversa debitoria, come tale interessata dal provvedimento prefettizio,risultano, con tutta evidenza, non decisive ai fini che qui interessano.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 20, comma 1, l. n. 44/199, in ordine all’inesigibilità dei crediti medio tempore maturati. 3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile, questa volta ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ.

Contesta la società ricorrentein iure l’apprezzamento della Corte territoriale, in ordine all’estensione dell’effetto sospensivo ex art. 20 l. n. 44/99.

Non vi è dubbio infatti che, sulla base delle affermazioni contenute nella giurisprudenza diquesta Corte di legittimità, è il debitore che deve dimostrare l’estensione degli effetti della sospensione,ai sensi dell’art. 20 l. n. 44/99, anche ai debiti non strettamente collegati ai fatti di reato.

È stato invero espressamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1582 del 20/01/2017 ), che “ La disciplina dettata dai primi quattro commi dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999, mirando a realizzare, attraverso la sospensione dei termini sostanziali e processuali, rispettivamente, per il pagamento e per l’accertamento dei debiti pecuniari, un bilanciamento tra l'interesse dei creditori all'adempimento e l'esigenza di verificare il nesso eziologico tra la difficoltà dell'adempimento e la genesi criminale del debito, determina un'indubbia alterazione delle ordinarie relazioni civili, la cui operatività, pur trovando giustificazione nell'interesse pubblico alla tutela delle posizioni debitorie, deve ritenersi necessariamente circoscritta ad ipotesi tassative.

Conseguentemente, la proposizione della domanda di elargizione delle provvidenze previste dalla legge in esame comporta il riconoscimento della sospensione prevista dall’art. 20, comma 1, con riguardo ai singoli crediti, ma non pregiudica il doveroso riscontro dello stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall., da valutarsi in relazione alla situazione generale dell'imprenditore, avendo riguardo alla sussistenza di altri inadempimenti o debiti” ( nello stesso senso, si legga anche: Cass. Sez.1, Ordinanza n. 6523 del 2020 ).

4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. c iv ., “omessa valutazione delle allegazioni di parte in relazione all’asserito debito erariale”, con particolare riferimento alla “contestazione dell’omessa notifica delle cartelle esattoriali, non valutata dalla Corte”. 4.1 Il motivo è inammissibile perché non corrisponde al vero che la Corte di merito non avesse considerato il cd. debito erariale, avendolo -al contrario e per quanto già sopra detto - esaminato per primo, con l ’ inevitabile conseguenza che la doglianza, così proposta, si risolve di nuovo in una richiesta di rivisitazione della quaestio facti, quanto al profilo dell’insolvenza.

5. Il quinto mezzo denuncia: “violazione dell’articolo 360 c. 1 n. 5 c.p.c.

Omessa valutazione delle produzioni documentali di parte relative all’asserito debito bancario.

Omessa valutazione delle risultanze della CTU emesse nei paralleli giudizi civili non valutati dalla Corte.

Motivazione contraddittoria in ordine alle risultanze emergenti dai bilanci in atti”. 5.1 Anche il quinto mezzo risulta formulato in modo inammissibile.

In relazione alla prima parte della doglianza qui in esame,quanto , cioè, alla dedotta mancata valutazione da parte della Corte territoriale delle risultanze della C.t.u. - che avrebbero, secondo gli assunti di parte ricorrente, ridimensionato il debito bancario, con conseguente necessità di un nuovo apprezzamento dello stato di insolvenza- questa Corte non si può esimere dal rilevare che le relative censure sono state articolatedalla ricorrente con un evidente difetto di autosufficienza, perché non accompagnate dalla doverosa allegazione degli stralci della C.t.u. necessari per comprendere l’eventuale decisività degli elementi di prova documentale di cui la Corte - secondo l’opinamento della ricorrente - non avrebbe apprezzato la valenza probatoria, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza.

Per il resto, le censure, invocando il vizio di “contraddittorietà’” della motivazione, non più contemplato nel novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., risultano radicalmente inammissibil i già nella loro formale articolazione (v.

Cass. Sez.

Un. n.8054/2014).

6. La ricorrente articola anche un sesto mezzo con il quale denuncia “Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 1 comma 2 della Legge Fallimentare, e dell’art. 15 comma 4 legge Fallimentare.

Erronea valutazione dei bilanci in atti ed erronea valutazione delle ulteriori risultanze in CTU”. 6.1 Anche il sesto mezzo è inammissibile.

Non corrisponde al vero che la Corte di merito si sia fermata alla sola valutazione dei bilanci (ritenuti, peraltro, non attendibili con accertamento in fatto qui non più sindacabile), tralasciando dunque l’esame dell’ulteriore documentazione.

In realtà, la Corte fiorentina ha valutato anche l’ulteriore documentazione prodotta dall’odierna ricorrente, ritenendola tuttavia non rilevante probatoriamente, perché solo genericamente dedotta ed illustrata.

Così formulata la doglianza si risolve, di nuovo, in un ulteriore scrutinio della quaestio facti, come tale inammissibile in questo giudizio di legittimità.

7. Il settimo motivo articola vizio di “Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.: la ricostruzione del reale stato di insolvenza della Alve in considerazione dei bilanci depositati e delle deduzioni svolte dalle CTU bancarie attraverso l’espletamento di una CTU contabile”.

Anche l’ultimo motivo è inammissibile perché, da un lato, la possibilità di ammettere o meno C.t.u. nel corso del giudizio di merito integra una scelta discrezionale dei giudici di quella fase processuale e non può essere sindacata nel giudizio di cassazione e perché, dall’altro, l’ulteriore documentazione depositata e sulla cui base era statorichiesto l’accertamento tecnico era stata ritenuta dalla Corte generica e probatoriamente non rilevante, con accertamento fattuale qui non più sindacabile.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato.

Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15999/2022 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di amministratore unico della ditta [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) già [OSCURATO:PERSONA], con sede in Pistoia, C.so Mazzini n. 8, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - intimato - avverso la sentenza della Cortedi appello di Firenze, depositata in data 16 maggio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze - decidendo sul reclamo ex art. 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]., nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della predetta società emessa dal Tribunale di Pistoia in data 16.12.2021. 2.La corte del merito ha ritenuto che: (i) la sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall’art. 20, quarto comma, della l. n. 44/1999 non si applicavaal procedimento prefallimentare, al quale non poteva riconoscersi natura esecutiva bensì cognitiva, con la conseguenza che la richiesta di sospensione così avanzata dalla debitrice non poteva essere accolta; (ii) pur richiesta dal debitore l’ammissione ai benefici di cui alla predetta legge n. 44/1999, il giudice doveva comunque riscontrare la situazione di insolvenza riguardante gli altri debiti non interessati dai provvedimenti di sospensione dal pagamento, riguardando l’insolvenza la situazione di impotenza finanziaria dell’imprenditore a far fronte al pagamento di tutte le obbligazioni sullo stesso gravanti; (iii) nel caso in esame già solo i debiti erariali erano di per sé idonei a superare le soglie di fallibilità, debiti per i quali non potevano sorgere dubbi in ordine “all’assenza di profili di usurarietà”, posto che la nota della Agenzia delle Entrate depositata dal P.M. nel corso dell’istruttoria aveva evidenziato una debitoria di complessivi euro 743.634,41, fondatasu cartelle notificate in data 18.11.2014 e 19.9.2019, debiti a cui dovevano essere aggiunti ulteriori carichi sospesi per euro 17.920,37; (iv) tale debitoria era altresì sufficiente a dimostrare lo stato di insolvenza della società, evidenziando di non essere la società debitrice neanche più in grado di far fronte alle ordinarie esigenze di carattere fiscale; (v) rispetto a tale debitoria la parte reclamante aveva invece sollevato solo contestazioni di carattere generico, per lo più collegate al presunto effetto sospensivo collegato alla presentazione dell’istanza di accesso ai benefici della legge n. 44/99; (vi) l’effetto sospensivodel provvedimento prefettizio era peraltro già cessato nel momento in cui si era pronunciato il Tribunale e neanche la riproposizione dell’istanza di sospensione, ancora nella fase istruttoria, poteva influire sulle valutazioni in punto di insolvenza della società, posto che, ancora una volta, la sola valutazione dei debiti estranei ad ogni profilo di usurarietà, quali quelli tributari, era da considerarsi sufficiente a dimostrare lo stato di insolvenza della società; (vii) anche in ordine al profilo di censura riguardante i debiti bancari e tributari, dei quali il Tribunale - secondo la prospettiva della reclamante - non avrebbe adeguatamente scrutinato la natura di debiti oggetto di contestazionegiudiziale, le relative doglianze non erano fondate, in quanto le affermazioni circa l’esistenza di elementi confermativi del la fondatezza delle contestazioni giudiziali erano rimaste totalmente prive di prova, non essendo stata depositata alcuna consulenza tecnica disposta dalle autorità giudiziarie, né tanto meno pronunce di accoglimento delle istanze del debitore, ma al contrario consulenze di parte, dal contenuto assolutamente generico e dunque prive di ogni valore probatorio; (viii) le questioni poste inoltre non potevano avere rilevanza neanche in relazione alla prova del mancato superamento delle soglie di fallibilità- e ciò anche in considerazione della scarsa attendibilità dei bilanci prodotti in giudizio, formati solo in pendenza della procedura prefallimentare - e per l ’ indicazione delle complessive passività riportate, non coincidenti con il complessivo debito erariale per altro modo accertato; (ix) neanche era condivisibile la doglianza relativa al contestato mancato esame della documentazione ulteriore rispetto ai bilanci, posto che non era stato chiarito dalla reclamante quale fosse tale documentazione e la sua rilevanzaprobatoria, presentandosi così il motivo di reclamo assolutamente generico. 3. La sentenza, pubblicata il 16 maggio 2022, è stata impugnata daAlve s.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso per cassazione, affidato asette motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimato, non ha svolto difese. La parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa valutazione delle allegazioni di parte reclamante in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1 l. fall. ai fini del fallimento dell’impresa. 1.1 Il motivo è inammissibile. Si duole la ricorrente dell’omesso esame di “fatti” relativi ai documenti che avrebbero dovuto dimostrare il mancato superamento delle sogliedi fallibilità ex art. 1, 2 comma,l. fall. Le doglianze non superano tuttavia il vaglio di ammissibilità perché solo genericamente formulate e non idonee, dunque,a dimostrare la decisività di tali “fatti” del cui omesso esame da parte della Corte territoriale ora si duole la società ricorrente(Cass. Sez. Un. n. 8054/2014) . Così articolato il motivo risulta espressivo di doglianzegenericamente volte ad una rivisitazione della quaestio facti, come tale inammissibile in questo giudizio di legittimità. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione ed“errata” applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 20 della l. n. 44/1999, in ordine alla “errata valutazione del provvedimento di sospensione ex art. 20 e della successiva istanza di finanziamento agevolato”. 2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile. Sostiene infatti la società ricorrente che la prima istanza di sospensione del 2016, accolta dal Prefetto, avrebbe determinato la “proroga” dei pagamenti delle annualità successive (2017, 2018, 2019), con conseguente ridimensionamento del complessivo statodi insolvenza. Le doglianze così formulatenon si confrontano tuttavia con la ratio decidendi che sostiene il provvedimento impugnato. Ed invero, l’apprezzamento dello stato di insolvenza da parte della Corte territoriale si fonda, nel caso in esame, non solo sul profilo della sospensione dei pagamenti, ma anche e soprattutto sulla enormità della debitoria erariale, con la conseguenza che le censure sollevate in ordine alla sospensione della diversa debitoria, come tale interessata dal provvedimento prefettizio,risultano, con tutta evidenza, non decisive ai fini che qui interessano. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedell’art. 20, comma 1, l. n. 44/199, in ordine all’inesigibilità dei crediti medio tempore maturati. 3.1 Anche il terzo motivo è inammissibile, questa volta ai sensi dell’art. 360bis cod. proc. civ. Contesta la società ricorrentein iure l’apprezzamento della Corte territoriale, in ordine all’estensione dell’effetto sospensivo ex art. 20 l. n. 44/99. Non vi è dubbio infatti che, sulla base delle affermazioni contenute nella giurisprudenza diquesta Corte di legittimità, è il debitore che deve dimostrare l’estensione degli effetti della sospensione,ai sensi dell’art. 20 l. n. 44/99, anche ai debiti non strettamente collegati ai fatti di reato. È stato invero espressamente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1582 del 20/01/2017 ), che “ La disciplina dettata dai primi quattro commi dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999, mirando a realizzare, attraverso la sospensione dei termini sostanziali e processuali, rispettivamente, per il pagamento e per l’accertamento dei debiti pecuniari, un bilanciamento tra l'interesse dei creditori all'adempimento e l'esigenza di verificare il nesso eziologico tra la difficoltà dell'adempimento e la genesi criminale del debito, determina un'indubbia alterazione delle ordinarie relazioni civili, la cui operatività, pur trovando giustificazione nell'interesse pubblico alla tutela delle posizioni debitorie, deve ritenersi necessariamente circoscritta ad ipotesi tassative. Conseguentemente, la proposizione della domanda di elargizione delle provvidenze previste dalla legge in esame comporta il riconoscimento della sospensione prevista dall’art. 20, comma 1, con riguardo ai singoli crediti, ma non pregiudica il doveroso riscontro dello stato d'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall., da valutarsi in relazione alla situazione generale dell'imprenditore, avendo riguardo alla sussistenza di altri inadempimenti o debiti” ( nello stesso senso, si legga anche: Cass. Sez.1, Ordinanza n. 6523 del 2020 ). 4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. c iv ., “omessa valutazione delle allegazioni di parte in relazione all’asserito debito erariale”, con particolare riferimento alla “contestazione dell’omessa notifica delle cartelle esattoriali, non valutata dalla Corte”. 4.1 Il motivo è inammissibile perché non corrisponde al vero che la Corte di merito non avesse considerato il cd. debito erariale, avendolo -al contrario e per quanto già sopra detto - esaminato per primo, con l ’ inevitabile conseguenza che la doglianza, così proposta, si risolve di nuovo in una richiesta di rivisitazione della quaestio facti, quanto al profilo dell’insolvenza. 5. Il quinto mezzo denuncia: “violazione dell’articolo 360 c. 1 n. 5 c.p.c. Omessa valutazione delle produzioni documentali di parte relative all’asserito debito bancario. Omessa valutazione delle risultanze della CTU emesse nei paralleli giudizi civili non valutati dalla Corte. Motivazione contraddittoria in ordine alle risultanze emergenti dai bilanci in atti”. 5.1 Anche il quinto mezzo risulta formulato in modo inammissibile. In relazione alla prima parte della doglianza qui in esame,quanto , cioè, alla dedotta mancata valutazione da parte della Corte territoriale delle risultanze della C.t.u. - che avrebbero, secondo gli assunti di parte ricorrente, ridimensionato il debito bancario, con conseguente necessità di un nuovo apprezzamento dello stato di insolvenza- questa Corte non si può esimere dal rilevare che le relative censure sono state articolatedalla ricorrente con un evidente difetto di autosufficienza, perché non accompagnate dalla doverosa allegazione degli stralci della C.t.u. necessari per comprendere l’eventuale decisività degli elementi di prova documentale di cui la Corte - secondo l’opinamento della ricorrente - non avrebbe apprezzato la valenza probatoria, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza. Per il resto, le censure, invocando il vizio di “contraddittorietà’” della motivazione, non più contemplato nel novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., risultano radicalmente inammissibil i già nella loro formale articolazione (v. Cass. Sez. Un. n.8054/2014). 6. La ricorrente articola anche un sesto mezzo con il quale denuncia “Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 1 comma 2 della Legge Fallimentare, e dell’art. 15 comma 4 legge Fallimentare. Erronea valutazione dei bilanci in atti ed erronea valutazione delle ulteriori risultanze in CTU”. 6.1 Anche il sesto mezzo è inammissibile. Non corrisponde al vero che la Corte di merito si sia fermata alla sola valutazione dei bilanci (ritenuti, peraltro, non attendibili con accertamento in fatto qui non più sindacabile), tralasciando dunque l’esame dell’ulteriore documentazione. In realtà, la Corte fiorentina ha valutato anche l’ulteriore documentazione prodotta dall’odierna ricorrente, ritenendola tuttavia non rilevante probatoriamente, perché solo genericamente dedotta ed illustrata. Così formulata la doglianza si risolve, di nuovo, in un ulteriore scrutinio della quaestio facti, come tale inammissibile in questo giudizio di legittimità. 7. Il settimo motivo articola vizio di “Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma I, n. 3 c.p.c., degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.: la ricostruzione del reale stato di insolvenza della Alve in considerazione dei bilanci depositati e delle deduzioni svolte dalle CTU bancarie attraverso l’espletamento di una CTU contabile”. Anche l’ultimo motivo è inammissibile perché, da un lato, la possibilità di ammettere o meno C.t.u. nel corso del giudizio di merito integra una scelta discrezionale dei giudici di quella fase processuale e non può essere sindacata nel giudizio di cassazione e perché, dall’altro, l’ulteriore documentazione depositata e sulla cui base era statorichiesto l’accertamento tecnico era stata ritenuta dalla Corte generica e probatoriamente non rilevante, con accertamento fattuale qui non più sindacabile. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa del fallimento intimato. Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, del
Sentenza Cassazione n. 31879/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris