CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 30318/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 3 aprile 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di concorso in porto e detenzione di arma da sparo clandestina e di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi 1 e 4). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo con un unico motivo, vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione in ordine al giudizio di gravità degli indizi di colpevolezza e alla richiesta di riqualificazione dei reati provvisoriamente contestati ai sensi dell'art. 378, comma primo, cod. pen. In particolare, il ricorrente lamenta la mancata analisi delle doglianze espresse nel corso dell'udienza di riesame in merito alla carenza di consapevolezza del contenuto del borsello rinvenuto nei pressi dell'abitazione di Lorusso, che ha ammesso gli addebiti. Gli operanti, infatti, hanno visto semplicemente i due indagati accovacciarsi dopo essere scesi dal motorino, ma, al momento, il borsello era ancora occultato, tanto che gli operanti hanno impiegato circa trenta minuti per rinvenirlo. Si aggiunge, inoltre, che manca una motivazione sulla richiesta di riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 378 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Come rilevato anche dal Procuratore Generale nella suk requisitoria, gli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale appaiono equivoci e inidonei a fondare il giudizio di gravità indiziaria in merito alle condotte criminose provvisoriamente ascritte al ricorrente. Ciò, soprattutto, alla luce delle modalità di rinvenimento del borsello contenente l'arma e la sostanza stupefacente, della sua ubicazione in prossimità dell'abitazione di Lorusso e delle dichiarazioni spontanee rese da costui all'udienza di convalida dell'arresto. Manca, in particolare, nell'ordinanza impugnataiuna specifica indicazione degli elementi fattuali da cui desumere, nei termini di elevata e qualificata probabilità propri del giudizio di gravità indiziaria, sia il pregresso rapporto materiale tra il ricorrente e i beni di cui gli si contesta la detenzione che la consapevolezza della loro presenza nel borsello rinvenuto nel cespuglio in prossimità dell'abitazione di Lorusso. L'ordinanza impugnata, infatti, si è limitata a valorizzare quanto risulta dal verbale di arresto, ovvero che il ricorrente e il coindagato sono stati visti scendere dal ciclomotore e accovacciarsi a terra in prossimità di un muretto a secco e, sulla base di tale condotta, ha ritenuto, in termini meramente assertivi, che anche il ricorrente fosse consapevole della presenza del borsello e del suo contenuto. 2. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]