CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 21933/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. n. 4673/2016 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de la Grange, presso il cui studio, sito in Roma, via degli Scialoja n. 6, è elettivamente domiciliata -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto - controricorrente – avverso la sentenza n. 4088 /201 5 della Corte d ’ appello di Roma , depositata il 4 novembre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dall’I.N.P.S. (successore ex lege dell’I . N . P . D . A . P . ), ha rigetta to la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede del coniuge [OSCURATO:PERSONA], per ottenere la corretta liqui dazione del trattamento di fine servizio, considerando l’integrale anzianità di servizio, con decorrenza dal 10 luglio 1959 o, in subordine, dal 16 luglio 1962; 2. la Corte territoriale, nel riassumere i fatti di causa, rappresentava che il dante causa dell’odierna ricorrente – cui il datore di lavoro , U.S.L. RM/9 , con delibera del n. 1926 del 19 dicembre 1981, aveva esteso il giudicato di due pronunce del giudice amministrativo e riconosciuto il diritto, per i periodi prestati pre-ruolo, al medesimo trattamento economico dei sanitari di ruolo – aveva adito il TAR Lazio ottenendo, con pronuncia poi confermata dal Consiglio di Stato, il riconoscimento del medesimo diritto anche in sede giudiziale , in particolare quanto all’accertamento dell’obbligo della USL Roma C (quale successore della USL Roma 9) “a provvedere al versamento dei contributi per le assicurazioni sociali”. Nondimeno, poiché il Ciuffa – cessato dal servizio il 31 maggio 1984 e deceduto il 2 dicembre 2000 – non aveva mai ricevuto la liq uidazione del t.f.s. con il computo dell’integrale anzianità, espressamente riconosciuta quanto meno dal 16 luglio 1962 dalla stessa USL con lettera del 12 dicembre 2011, era stata intrapresa l’azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda (eccettuati i periodi dall’11 luglio 1961 al 28 agosto 1962 e dal 30 giugno 1966 al 16 agosto 1968, in quanto regolarizzati con riscatto da parte dello stesso interessato e quindi da ritenersi già presi in considerazione nel calcolo del t.f.s.);3. sulla base di tali premessefattuali, La Corte territoriale – disatteso il motivo di gravame concernente l’inapplicabilità del giudicato amministrativo all’I.N.P.S . per ché estraneo a l giudizio , in quanto eccezione sollevata solo in grado di appello – ha rigettato la domandaoriginariamente proposta, riformando la sentenza di primo grado, sul duplice rilievo che non vi era prova che la delibera amministrativa di riconoscimento della retrodatazione del rapporto fosse stata comunicata all’I.N.P.S. e che , comunque, ostava all’accoglimento della domanda il mancato versamento dei contributi, eccepito dall’Istituto previdenziale fin dal primo grado e mai contestato, risultando dunque carente il versamento contributivo e mai dedotto alcun obbligo in capo al medesimo ente a prescindere dalla relativa copertura assicurativa; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], nella citata qualità, articolando tre motivi , cui resiste l’I.N.P.S.; 5. il difensore della ricorrente ha depositato memoria e note spese. Considerato che: 1. in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’I.N.P.S. con riferimento all’asserita ir ritualità della procura rilasciata a margine, sul rilievo che l’atto risulta datato 20 gennaio 2016, mentre nell’epigrafe del medesimo atto si assume che la sentenza impugnata sia stata notificata l’8 febbraio 2016. Infatti, ciò che rileva ai fini del risp etto del requisito della speci alità del mandato difensivo è che la procura risulta rilasciata a margine della prima pagina del ricorsocon specifico riferimento al “ presente giudizio di cassazione” ed è stata conferita successivamente alla sentenza impugnata, mentre l’erronea indicazione della data dell’atto sembra conseguenza di un mero refuso, come tale inidoneo ad inficiare la validità dell’atto (v., in tal senso, Cass. Sez. 2, 30/11/2020, n. 27302); 2. con il primo motivo l a ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2116 cod. civ. anche in relazione agli artt. 2909 e 2697 cod. civ., ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello respinto la domanda per mancato versamento dei contributi omettendo di considerare il principio di automaticità delle prestazioni; 3. il motivo è fondato, atteso che trova applicazione nella specie i l principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116 cod. civ., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, quale regola generale che può essere derogata solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell’automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell’ente previdenziale alla percezione dei contributi, come affermato da questa Corte con precedente in termini (Cass. Sez. L, 01/12/2020, n. 27427), cui occorre dare continuità. Peraltro, in relazione all’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto previdenziale, va richiamato quanto pure affermato nella citata pronuncia, secondo cui «dato per principio quello dell’ automaticità, esso è limitato dall’intervenuta prescrizione del diritto dell ’ ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che, come detto, esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma che non è contenuta nella disciplina dell’indennità premio servizio. In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell’ente alla percezione dellacontribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all’art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l’inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore»; 4. con il secondo motivo la ricorrent e denuncia la violazione dell’art.115 cod. proc. civ. nonché dei principi generali sull’onere della prova e della motivazione, prospettando un’omessa motivazione su punti decisivi, ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per aver e la Corte d’appello ri levato d’ufficio la mancata comunicazione della delibera della AUSL, mentre l’I.N.P.S. si era limitato a sostenerne la irrilevanza, così come della sentenza amministrativa passata in giudicato, con eccezione giudicata tardiva nella sentenza impugnata. Sul punto, la ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte sull’efficacia, quale prova certa, del giudicato fra lavoratore e datore anche nei confronti dell’ente di previdenza e deduce di aver contestato fin dal primo grado il mancato versamento dei contributi, addirittura articolando prova per testi (pure riportata in ricorso) ed avanzando istanza di ordine di esibizione ex art. 213 cod. proc. civ.; 5. il secondo motivo è fondato nella parte in cui invoca l’efficacia del giudicato fra lavoratore e datore nei confronti dell’ente di previdenza sul piano probatorio in ordine alla durata complessiva del rapporto di lavoro del dante causa dell’odierna ricorrente, come da precedente cui pure occorre dare continuità (Cass. Sez. L, 19/08/2004 , n. 16300), in quanto la decisione passata in giudicato può configurarsi come documento o prova certa del rapporto di lavoro in questione; 6. l’accoglimento del primo e del secondo motivo, per quanto di ragione, comporta l’assorbimento del terzo motivo , co n cui la ricorrentedenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 437 cod. proc. civ. anche in relazione al principio devolutivo dell’appello, ex art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello ritenuto nuova e, quindi, inammissibile la questione sollevata dall’I.N.P.S. solo in appello circa la ir rilevanza della delibera amministrativa di riconoscimento della retrodatazione del rapporto; 7. in conclusione, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche pe