CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21760/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 81/Rg 39508 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per diversi delitti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la sentenza alle pagine 6- 7 ha dato conto del concreto comportamento tenuto dall'imputato, costituito da un' eclatante valenza minatoria qual essersi cosparso d'olio, inondandone anche la cella, e brandendo il fornello del gas per dare fuoco a se stesso e agli agenti, condotte non ridimensionabile a mera "maleducazione", ma costitutive del delitto contestato; I motivi di ricorso relative al trattamento punitivo sono generici in quanto la sentenza impugnata, richiamando quella di primo grado con cui costituisce un unicum, ha dato conto alle pagg. 7-8 della maggiore pericolosità delle condotte accertate ai fini del riconoscimento della recidiva contestata e nel pieno esercizio della propria discrezionalità ha motivato circa la congruità della pena secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e circa l'assenza di elementi favorevoli per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.MIN C 12 ii2026