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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17547/2026

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ero registro generale 17394/2024Numero sezionale 2007/2026Numero di raccolta generale 17547/2026Data pubblicazione 03/06/2026MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;- resistente con procura -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 1 [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 748/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,depositata il 26/01/2024 R.G.N. 438/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].

MARIOudito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ANGELO.1. [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente del MIUR quale assistenteamministrativa a tempo indeterminato presso l’Istituto ComprensivoStatale n. 1 “[OSCURATO:PERSONA]” di Montebelluna, adiva il Tribunale perl’accertamento dell’illiceità e/o illegittimità e/o nullità del licenziamento,fondato sulla falsità dell’autodichiarazione di possesso del titolo di accesso(diploma di ragioneria), irrogatole in data 10.10.2019 perché tardivo.A sostegno della domanda, l’odierna ricorrente rappresentava che: -con comunicazione di avvio di procedimento disciplinare del 23.07.2019, ilDirigente le contestava, ai punti da 1 a 7 la dichiarazione sostitutiva resain molteplici occasioni tra il 2003 ed il 2010, con la quale la Bolzonellocertificava di essere in possesso di un Diploma di Ragioneria conseguitopresso l’Istituto “[OSCURATO:PERSONA]” con votazione 58/60, al punto 8,che l’[OSCURATO:PERSONA] n. 1 “[OSCURATO:PERSONA]” diRGN 17394/2024Pag.2Numero registro generale 17394/2024Numero sezionale 2007/2026Numero di raccolta generale 17547/2026Data pubblicazione 03/06/2026Montebelluna, in data 28/06/2019, aveva verificato che non risultava ilconseguimento del titolo di studio di [OSCURATO:PERSONA] di “Ragioneria”autocertificato dall’odierna ricorrente, infine, al punto 9, il dirigente lecontestava il fatto di essersi rivolta con tono alterato al Direttore deiservizi Generali ed Amministrativi della sede di servizio, rispondendo aduna richiesta di chiarimenti su una variazione apportata dalla stessa sig.raBolzonello al piano ferie e chiedendo l’intercessione al riguardo del propriocompagno, estraneo all’Istituzione scolastica; - in data 24/09/2019 sisvolgeva l’audizione a difesa; - in data 10.10.2019 il Dirigente decretavala sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per le violazionidi cui ai punti da 1 a 8, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 lett. d) e3 dell’art. 55 quater, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, così comerichiamato dall’art. 13, comma 9, del vigente CCNL relativo al personaledel comparto istruzione e ricerca, assorbita quella di cui al punto 9,contestualmente disponendo il depennamento dalle graduatoriepermanenti del personale amministrativo e la nullità di tutti i contrattistipulati dalla Bolzanello a far data dal 1° settembre 2002, compresoquello a tempo indeterminato in corso.2.

Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale rigettava il ricorso,ritenendo tempestiva la contestazione e non ravvisando alcuna violazionedel diritto di difesa.In particolare, il primo Giudice osservava che, sebbene l’accertamentoda parte della PA fosse avvenuto molti anni dopo l’assunzione, non v’eraalcuna decorrenza di termini prescrizionali; nel merito, rilevava l’assenzadel titolo fondante l’iscrizione nelle graduatorie.3.

Proponeva appello la Bolzonello lamentando nuovamente latardività della contestazione e rimarcando la differenza tra procedimentodisciplinare e mancanza dei titoli.Secondo l’impugnante, il disciplinare era fondato sull’analisi dellacondotta della dipendente non sulla idoneità/inidoneità dei titoli, ossia sulRGN 17394/2024Pag.3Numero registro generale 17394/2024Numero sezionale 2007/2026Numero di raccolta generale 17547/2026Data pubblicazione 03/06/2026comportamento tenuto con le autocertificazioni, e non certo sul loroeffetto sull’assunzione.4.

La Corte d’appello di Venezia rigettava l’impugnazione evidenziandoche: - la mancanza del titolo abilitativo idoneo all’ammissione dellaricorrente nella graduatoria GA, riscontrata dall’amministrazione e maicontestata dalla lavoratrice rendeva legittima la risoluzione del rapporto; -l’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 non prevedeva alcun termine entro ilquale la PA fosse tenuta ad effettuare controlli sulla veridicità delleautodichiarazioni; - le disposizioni di cui alla legge n. 69/2009 e alla leggen. 241/1990, si riferivano al solo procedimento amministrativo e nonerano applicabili agli atti di gestione del rapporto di lavorocontrattualizzato.5.

Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.Il Ministero ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipareall’udienza pubblica.Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta concludendo peril rigetto del ricorso.La ricorrente ha depositato memoria.6.

Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, il Procuratore generale e laricorrente hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle rispettiveconclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n.4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione all’articolo 112 cod.proc. civ. per mancanza della motivazione in relazione alla domandaprocessuale relativa alla violazione del principio di immediatezza stabilitodall’art. 7 L. 300/1970.Sostiene che la Corte d’Appello, nella sua parte motiva, non abbiafatto alcun riferimento al tema della tardività della contestazioneRGN 17394/2024Pag.4Numero registro generale 17394/2024Numero sezionale 2007/2026Numero di raccolta generale 17547/2026Data pubblicazione 03/06/2026disciplinare con la violazione dell’art. 7 della L. n. 300/1970, cosìincorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.2.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., laricorrente denuncia nullità della sentenza in relazione all’articolo 132, n. 4cod. proc. civ., per mancato esame delle circostanze relative alla tardivitàdella contestazione disciplinare.Assume che la Corte d’appello, oltre a non avere esaminato il temadella violazione dell’art. 7 della L. n. 300/70, non ha neppure esaminato lavicenda in tutti i suoi aspetti e la documentazione relativa alla risalenzanel tempo dei fatti contestati oltre che la circostanza che erano ormaipassati 10 anni dagli stessi.Tale esame era indispensabile per valutare la tardività o intempestivitàdella contestazione disciplinare e la relativa carenza configura violazionedel disposto dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., relativo al contenutoobbligatorio della sentenza.3.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione delle norme di diritto inrelazione alla tempestività della contestazione disciplinare ex art. 7 L. n.300/70.Sostiene che, nel caso di specie, era stata invocata l’applicazionedell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori in quanto applicabile ai procedimentiper sanzioni disciplinari e tale articolo andava applicato verificandone ipresupposti fattuali.Erroneamente invece il giudicante ha citato le norme di cui all’art. 71d.P.R. n. 445/2000 e di cui alle leggi n. 69/2009 e n. 241/1990, normenon pertinenti al caso in esame né alle censure sollevate con il ricorso inappello.4.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n.5, cod. proc. civ., nullità per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.RGN 17394/2024Pag.5Numero registro generale 17394/2024Numero sezionale 2007/2026Numero di raccolta generale 17547/2026Data pubblicazione 03/06/2026Rileva che la sentenza di secondo grado è viziata poiché non haesaminato il fondamentale tema del lasso di tempo trascorso tra i fatticontestati alla Bolzonello e l’avvio del procedimento disciplinare.5.

Il ricorso in tutti i motivi in cui è articolato non merita accoglimento.6.

Occorre, innanzitutto, premettere che la Corte d’appello haincentrato la propria motivazione sulla intervenuta risoluzione del rapporto(esaminata, come si legge, “da un punto di vista sostanziale”-pag. 5 dellasentenza -) per essere mancante il titolo di studio per l’inserimento nelleGAE e, quindi, su una nullità ab origine piuttosto che ad un licenziamentoper false dichiarazioni.D’altra parte, l’atto adottato dal Dirigente (v. fascicoletto documentiAll.

C doc. 4 produzione della ricorrente), al di là della formula finaleutilizzata (“sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso”)richiamava espressamente l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 quanto alleconseguenze in termini di decadenza dai benefici conseguenti alprovvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera edisponeva “ora per allora” il depennamento della Bolzanello dallegraduatorie del personale ATA per il profilo di assistente amministrativo afar data dall’a.s. 2002/2003, accertando la nullità di tutti i contrattistipulati a decorre da tale anno, “compreso il contratto a tempoindeterminato attualmente in essere” che risultava stipulato senza ilrispetto delle regole di reclutamento in vigore.7.

Rispetto a tale nullità ab origine la Corte territoriale, in modocoerente, ha verificato la tempestività dell’accertamento, escludendo chele disposizioni del medesimo d.P.R. n. 445/2000 imponessero terminientro i quali svolgere il controllo medesimo.Come è noto, la disposizione di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici alprovvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, eRGN 17394/2024Pag.6Numero registro generale 17394/2024Numero sezionale 2007/2026Numero di raccolta generale 17547/2026Data pubblicazione 03/06/2026il provvedimento medesimo alla (non veritiera) dichiarazione resa, inquanto «emanato sulla base» della stessa.E’ stato ripetutamente precisato da questa Corte che la norma inquestione si applica, nel settore del pubblico impiego privatizzato,allorquando l’infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutivacomporti l’assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impeditol’instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; ciò che assume rilievoè, in altri termini, l’oggettiva assenza del requisito, che determina ladecadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto(nullità): con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi perl’assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivogliadiversa valutazione.Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art.75 cit. ma anche art. 127 lett. d d.P.R. n. 3/1957) si ispirano infatti aduna logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operareallorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed inogni caso ostativi all’accesso all’impiego pubblico.8.

Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni falsecommesse ai fini o in occasione della instaurazione del rapporto di lavoropossono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamentodisciplinare ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), del d.lgs. n. 165/2001, nelrispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte lecircostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata (Cass. n.18699/2019; conformi: n. 22673/2020; n. 10854/2020).9.

Nello specifico, come detto, la Corte territoriale ha valorizzato, daun punto di vista sostanziale, la disposta decadenza ex art. 75 del d.P.R.n. 445/2000 per effetto della falsa dichiarazione, all’atto dell’ammissionenella graduatoria, del possesso del diploma di ragioneria , “titolo d’accessonecessario al fine di ottenere in graduatoria una posizione utileall’assunzione” che ha consentito alla Bolzanello “l’ottenimento di un postoRGN 17394/2024Pag.7Numero registro generale 17394/2024Numero sezionale 2007/2026Numero di raccolta generale 17547/2026Data pubblicazione 03/06/2026di lavoro che non avrebbe avuto se non avesse dichiarato il falso” - v. pag.6 della sentenza impugnata -.10.

Ed allora tutte le censure che ruotano sul mancato esame deirilievi concernenti vizi del procedimento disciplinare (che è altro rispettoalla nullità originaria del rapporto, valorizzata dalla Corte territoriale) sonoinconferenti rispetto alla qualificazione (assorbente) della Corteterritoriale.Quest’ultima, in sostanza, senza attribuire rilievo all’esercizio da partedell’Amministrazione del potere di recesso (a termini dell’art. 55-quaterlett. d, nei casi in cui i profili cui attiene la falsità documentale odichiarativa non sono necessariamente ostativi all’instaurazione delrapporto), ha valutato come centrale, secondo la qualificazione giuridicadel rapporto mediante l’utilizzo dell’istituto della decadenza, in ragionedella accertata difformità del requisito rispetto al modello legale, veicolatadalla falsa dichiarazione o dall’uso del documento falso, indubbiamenteostativa all’instaurazione del rapporto (oltre che verificabile senza marginidi apprezzamento).Ciò del tutto in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui inpresenza dell’illegittimità dell’assunzione, il rapporto di lavoro, in quantoaffetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall’art. 2126cod. civ., applicabile anche alle [OSCURATO:PERSONA], nel senso cherestano salvi tutti i diritti medio tempore maturati dal lavoratore ma, inassenza dei corretti presupposti per il conferimento dell’incarico non ècomprimibile il potere dell’amministrazione di intervenire sul rapportorisolvendolo (v.

Cass. n. 33976 del 2022; Cass. n. 2673 del 2020; Cass.n. 32263 del 2021).11.

Ed allora, in mancanza di specifica impugnazione del percorsoargomentativo della Corte territoriale, non può trovare applicazione ladisciplina del licenziamento richiamata dalla ricorrente.RGN 17394/2024Pag.8Numero registro generale 17394/2024Numero sezionale 2007/2026Numero di raccolta generale 17547/2026Data pubblicazione 03/06/202612.

Il ricorso va quindi rigettato.13.

Nulla va disposto con riguardo alle spese del presente giudizio inquanto il Ministero intimato si è costituito per la sola partecipazioneall’udienza pubblica cui non è poi intervenuto.14.

Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 22 aprile 2026.La Presidente est.([OSCURATO:PERSONA])RGN 17394/2024Pag.9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ero registro generale 17394/2024Numero sezionale 2007/2026Numero di raccolta generale 17547/2026Data pubblicazione 03/06/2026MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;- resistente con procura -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 1 [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 748/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,depositata il 26/01/2024 R.G.N. 438/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. MARIOudito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ANGELO.1. [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente del MIUR quale assistenteamministrativa a tempo indeterminato presso l’Istituto ComprensivoStatale n. 1 “[OSCURATO:PERSONA]” di Montebelluna, adiva il Tribunale perl’accertamento dell’illiceità e/o illegittimità e/o nullità del licenziamento,fondato sulla falsità dell’autodichiarazione di possesso del titolo di accesso(diploma di ragioneria), irrogatole in data 10.10.2019 perché tardivo.A sostegno della domanda, l’odierna ricorrente rappresentava che: -con comunicazione di avvio di procedimento disciplinare del 23.07.2019, ilDirigente le contestava, ai punti da 1 a 7 la dichiarazione sostitutiva resain molteplici occasioni tra il 2003 ed il 2010, con la quale la Bolzonellocertificava di essere in possesso di un Diploma di Ragioneria conseguitopresso l’Istituto “[OSCURATO:PERSONA]” con votazione 58/60, al punto 8,che l’[OSCURATO:PERSONA] n. 1 “[OSCURATO:PERSONA]” diRGN 17394/2024Pag.2Numero registro generale 17394/2024Numero sezionale 2007/2026Numero di raccolta generale 17547/2026Data pubblicazione 03/06/2026Montebelluna, in data 28/06/2019, aveva verificato che non risultava ilconseguimento del titolo di studio di [OSCURATO:PERSONA] di “Ragioneria”autocertificato dall’odierna ricorrente, infine, al punto 9, il dirigente lecontestava il fatto di essersi rivolta con tono alterato al Direttore deiservizi Generali ed Amministrativi della sede di servizio, rispondendo aduna richiesta di chiarimenti su una variazione apportata dalla stessa sig.raBolzonello al piano ferie e chiedendo l’intercessione al riguardo del propriocompagno, estraneo all’Istituzione scolastica; - in data 24/09/2019 sisvolgeva l’audizione a difesa; - in data 10.10.2019 il Dirigente decretavala sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per le violazionidi cui ai punti da 1 a 8, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 lett. d) e3 dell’art. 55 quater, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, così comerichiamato dall’art. 13, comma 9, del vigente CCNL relativo al personaledel comparto istruzione e ricerca, assorbita quella di cui al punto 9,contestualmente disponendo il depennamento dalle graduatoriepermanenti del personale amministrativo e la nullità di tutti i contrattistipulati dalla Bolzanello a far data dal 1° settembre 2002, compresoquello a tempo indeterminato in corso.2. Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale rigettava il ricorso,ritenendo tempestiva la contestazione e non ravvisando alcuna violazionedel diritto di difesa.In particolare, il primo Giudice osservava che, sebbene l’accertamentoda parte della PA fosse avvenuto molti anni dopo l’assunzione, non v’eraalcuna decorrenza di termini prescrizionali; nel merito, rilevava l’assenzadel titolo fondante l’iscrizione nelle graduatorie.3. Proponeva appello la Bolzonello lamentando nuovamente latardività della contestazione e rimarcando la differenza tra procedimentodisciplinare e mancanza dei titoli.Secondo l’impugnante, il disciplinare era fondato sull’analisi dellacondotta della dipendente non sulla idoneità/inidoneità dei titoli, ossia sulRGN 17394/2024Pag.3Numero registro generale 17394/2024Numero sezionale 2007/2026Numero di raccolta generale 17547/2026Data pubblicazione 03/06/2026comportamento tenuto con le autocertificazioni, e non certo sul loroeffetto sull’assunzione.4. La Corte d’appello di Venezia rigettava l’impugnazione evidenziandoche: - la mancanza del titolo abilitativo idoneo all’ammissione dellaricorrente nella graduatoria GA, riscontrata dall’amministrazione e maicontestata dalla lavoratrice rendeva legittima la risoluzione del rapporto; -l’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 non prevedeva alcun termine entro ilquale la PA fosse tenuta ad effettuare controlli sulla veridicità delleautodichiarazioni; - le disposizioni di cui alla legge n. 69/2009 e alla leggen. 241/1990, si riferivano al solo procedimento amministrativo e nonerano applicabili agli atti di gestione del rapporto di lavorocontrattualizzato.5. Avverso tale sentenza la soccombente ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.Il Ministero ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipareall’udienza pubblica.Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta concludendo peril rigetto del ricorso.La ricorrente ha depositato memoria.6. Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, il Procuratore generale e laricorrente hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle rispettiveconclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n.4, cod. proc. civ., nullità della sentenza in relazione all’articolo 112 cod.proc. civ. per mancanza della motivazione in relazione alla domandaprocessuale relativa alla violazione del principio di immediatezza stabilitodall’art. 7 L. 300/1970.Sostiene che la Corte d’Appello, nella sua parte motiva, non abbiafatto alcun riferimento al tema della tardività della contestazioneRGN 17394/2024Pag.4Numero registro generale 17394/2024Numero sezionale 2007/2026Numero di raccolta generale 17547/2026Data pubblicazione 03/06/2026disciplinare con la violazione dell’art. 7 della L. n. 300/1970, cosìincorrendo nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 4, cod. proc. civ., laricorrente denuncia nullità della sentenza in relazione all’articolo 132, n. 4cod. proc. civ., per mancato esame delle circostanze relative alla tardivitàdella contestazione disciplinare.Assume che la Corte d’appello, oltre a non avere esaminato il temadella violazione dell’art. 7 della L. n. 300/70, non ha neppure esaminato lavicenda in tutti i suoi aspetti e la documentazione relativa alla risalenzanel tempo dei fatti contestati oltre che la circostanza che erano ormaipassati 10 anni dagli stessi.Tale esame era indispensabile per valutare la tardività o intempestivitàdella contestazione disciplinare e la relativa carenza configura violazionedel disposto dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., relativo al contenutoobbligatorio della sentenza.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione delle norme di diritto inrelazione alla tempestività della contestazione disciplinare ex art. 7 L. n.300/70.Sostiene che, nel caso di specie, era stata invocata l’applicazionedell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori in quanto applicabile ai procedimentiper sanzioni disciplinari e tale articolo andava applicato verificandone ipresupposti fattuali.Erroneamente invece il giudicante ha citato le norme di cui all’art. 71d.P.R. n. 445/2000 e di cui alle leggi n. 69/2009 e n. 241/1990, normenon pertinenti al caso in esame né alle censure sollevate con il ricorso inappello.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, n.5, cod. proc. civ., nullità per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.RGN 17394/2024Pag.5Numero registro generale 17394/2024Numero sezionale 2007/2026Numero di raccolta generale 17547/2026Data pubblicazione 03/06/2026Rileva che la sentenza di secondo grado è viziata poiché non haesaminato il fondamentale tema del lasso di tempo trascorso tra i fatticontestati alla Bolzonello e l’avvio del procedimento disciplinare.5. Il ricorso in tutti i motivi in cui è articolato non merita accoglimento.6. Occorre, innanzitutto, premettere che la Corte d’appello haincentrato la propria motivazione sulla intervenuta risoluzione del rapporto(esaminata, come si legge, “da un punto di vista sostanziale”-pag. 5 dellasentenza -) per essere mancante il titolo di studio per l’inserimento nelleGAE e, quindi, su una nullità ab origine piuttosto che ad un licenziamentoper false dichiarazioni.D’altra parte, l’atto adottato dal Dirigente (v. fascicoletto documentiAll. C doc. 4 produzione della ricorrente), al di là della formula finaleutilizzata (“sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso”)richiamava espressamente l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 quanto alleconseguenze in termini di decadenza dai benefici conseguenti alprovvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera edisponeva “ora per allora” il depennamento della Bolzanello dallegraduatorie del personale ATA per il profilo di assistente amministrativo afar data dall’a.s. 2002/2003, accertando la nullità di tutti i contrattistipulati a decorre da tale anno, “compreso il contratto a tempoindeterminato attualmente in essere” che risultava stipulato senza ilrispetto delle regole di reclutamento in vigore.7. Rispetto a tale nullità ab origine la Corte territoriale, in modocoerente, ha verificato la tempestività dell’accertamento, escludendo chele disposizioni del medesimo d.P.R. n. 445/2000 imponessero terminientro i quali svolgere il controllo medesimo.Come è noto, la disposizione di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici alprovvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, eRGN 17394/2024Pag.6Numero registro generale 17394/2024Numero sezionale 2007/2026Numero di raccolta generale 17547/2026Data pubblicazione 03/06/2026il provvedimento medesimo alla (non veritiera) dichiarazione resa, inquanto «emanato sulla base» della stessa.E’ stato ripetutamente precisato da questa Corte che la norma inquestione si applica, nel settore del pubblico impiego privatizzato,allorquando l’infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutivacomporti l’assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impeditol’instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; ciò che assume rilievoè, in altri termini, l’oggettiva assenza del requisito, che determina ladecadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto(nullità): con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi perl’assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivogliadiversa valutazione.Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art.75 cit. ma anche art. 127 lett. d d.P.R. n. 3/1957) si ispirano infatti aduna logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operareallorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed inogni caso ostativi all’accesso all’impiego pubblico.8. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni falsecommesse ai fini o in occasione della instaurazione del rapporto di lavoropossono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamentodisciplinare ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d), del d.lgs. n. 165/2001, nelrispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte lecircostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata (Cass. n.18699/2019; conformi: n. 22673/2020; n. 10854/2020).9. Nello specifico, come detto, la Corte territoriale ha valorizzato, daun punto di vista sostanziale, la disposta decadenza ex art. 75 del d.P.R.n. 445/2000 per effetto della falsa dichiarazione, all’atto dell’ammissionenella graduatoria, del possesso del diploma di ragioneria , “titolo d’accessonecessario al fine di ottenere in graduatoria una posizione utileall’assunzione” che ha consentito alla Bolzanello “l’ottenimento di un postoRGN 17394/2024Pag.7Numero registro generale 17394/2024Numero sezionale 2007/2026Numero di raccolta generale 17547/2026Data pubblicazione 03/06/2026di lavoro che non avrebbe avuto se non avesse dichiarato il falso” - v. pag.6 della sentenza impugnata -.10. Ed allora tutte le censure che ruotano sul mancato esame deirilievi concernenti vizi del procedimento disciplinare (che è altro rispettoalla nullità originaria del rapporto, valorizzata dalla Corte territoriale) sonoinconferenti rispetto alla qualificazione (assorbente) della Corteterritoriale.Quest’ultima, in sostanza, senza attribuire rilievo all’esercizio da partedell’Amministrazione del potere di recesso (a termini dell’art. 55-quaterlett. d, nei casi in cui i profili cui attiene la falsità documentale odichiarativa non sono necessariamente ostativi all’instaurazione delrapporto), ha valutato come centrale, secondo la qualificazione giuridicadel rapporto mediante l’utilizzo dell’istituto della decadenza, in ragionedella accertata difformità del requisito rispetto al modello legale, veicolatadalla falsa dichiarazione o dall’uso del documento falso, indubbiamenteostativa all’instaurazione del rapporto (oltre che verificabile senza marginidi apprezzamento).Ciò del tutto in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui inpresenza dell’illegittimità dell’assunzione, il rapporto di lavoro, in quantoaffetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall’art. 2126cod. civ., applicabile anche alle [OSCURATO:PERSONA], nel senso cherestano salvi tutti i diritti medio tempore maturati dal lavoratore ma, inassenza dei corretti presupposti per il conferimento dell’incarico non ècomprimibile il potere dell’amministrazione di intervenire sul rapportorisolvendolo (v. Cass. n. 33976 del 2022; Cass. n. 2673 del 2020; Cass.n. 32263 del 2021).11. Ed allora, in mancanza di specifica impugnazione del percorsoargomentativo della Corte territoriale, non può trovare applicazione ladisciplina del licenziamento richiamata dalla ricorrente.RGN 17394/2024Pag.8Numero registro generale 17394/2024Numero sezionale 2007/2026Numero di raccolta generale 17547/2026Data pubblicazione 03/06/202612. Il ricorso va quindi rigettato.13. Nulla va disposto con riguardo alle spese del presente giudizio inquanto il Ministero intimato si è costituito per la sola partecipazioneall’udienza pubblica cui non è poi intervenuto.14. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n.4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavorodella Corte Suprema di cassazione il 22 aprile 2026.La Presidente est.([OSCURATO:PERSONA])RGN 17394/2024Pag.9
Sentenza Cassazione n. 17547/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris