CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04107/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e, in particolare, travisamento dei dati probatori posti a fondamento della ritenuta responsabilità per il reato di truffa aggravata ascritto all'odierno ricorrente, non è consentito in questa sede in quanto non connotato dai requisiti, richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi rilevabili in questa sede (si veda in particolare pag. 4 della impugnata sentenza), e facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità , ha esplicato le congrue e non illogiche ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali deve affermarsi l'integrazione del reato de quo da parte dell'odierno ricorrente, sia sotto il profilo materiale che sotto quello soggettivo, dovendosi escludere, a contrario, la configurabilità di un mero inadempimento contrattuale di esclusivo rilievo civilistico; osservato, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa, non è connotato da concreto interesse, dal momento che l'esclusione dell'aggravante non avrebbe potuto comportare alcuna diminuzione della sanzione in quanto al ricorrente sono già state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (cfr. art. 69, quarto comma, cod.pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così