Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:773
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 10 dicembre 2009
1
(
1
)
Causa C‑392/08
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
«Direttiva 96/82/CE (Seveso II) – Piani di emergenza esterni – Termine»
I –
Introduzione
1.
La direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose (
2
) (in prosieguo: la «direttiva Seveso II») è intesa ad apprestare una tutela a fronte di rischi di incidenti in sede di utilizzazione
industriale di determinate sostanze. Essa esige pertanto, in particolare, l’elaborazione, per gli stabilimenti contemplati,
di cosiddetti piani di emergenza interni ed esterni.
2.
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che le autorità spagnole non hanno elaborato piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti
interessati. [OSCURATO:PERSONA] replica che non esiste alcun termine per la predisposizione di tali piani. Difetterebbero altresì ancora
piani di emergenza interni ed informazioni degli stabilimenti.
II –
Contesto normativo
3.
Le disposizioni rilevanti concernenti i piani di emergenza sono contenute nell’art. 11 della direttiva Seveso II:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell’articolo 9:
a) il gestore predisponga un piano di emergenza interno da applicare all’interno dello stabilimento
– per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l’attività;
– per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti alla direttiva 82/501/CEE, entro tre anni a decorrere dalla data di cui
all’articolo 24, paragrafo 1;
– per gli altri stabilimenti, entro due anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 24, paragrafo 1;
– per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in
ogni caso entro un anno dalla data a cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel
primo comma dell’articolo 2, paragrafo 1;
b) il gestore trasmetta alle autorità competenti, entro i termini in appresso indicati, informazioni che consentano loro di elaborare
il piano di emergenza esterno:
– per gli stabilimenti nuovi, prima dell’avvio dell’attività;
– per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti alla direttiva 82/501/CEE, entro tre anni a decorrere dalla data di cui
all’articolo 24, paragrafo 1;
– per gli altri stabilimenti, entro due anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 24, paragrafo 1;
– per gli stabilimenti che successivamente rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, senza indugi ed in
ogni caso entro un anno dalla data a cui la presente direttiva si applica allo stabilimento interessato, come indicato nel
primo comma dell’articolo 2, paragrafo 1;
c) le autorità designate a tal fine da ciascuno Stato membro predispongano un piano di emergenza esterno per le misure da prendere
all’esterno dello stabilimento.
2. I piani d’emergenza sono elaborati allo scopo di:
– controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente
e per i beni;
– mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e l’ambiente dalle conseguenze degli incidenti rilevanti;
– informare adeguatamente la popolazione ed i servizi o le autorità locali competenti;
– provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
I piani di emergenza contengono le informazioni di cui all’allegato IV.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi delle autorità competenti, i piani di emergenza interni previsti
dalla presente direttiva siano elaborati in consultazione con il personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il
personale di imprese subappaltatrici a lungo termine e affinché la popolazione sia consultat[a] sui piani di emergenza esterni,
allorché vengono elaborati o aggiornati.
4. [OSCURATO:PERSONA] membri istituiscono un sistema atto ad assicurare che i piani di emergenza interni ed esterni [vengano] riesaminati,
sperimentati e, se necessario, riveduti e aggiornati dai gestori e dalle autorità designate, ad intervalli appropriati, non
superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei
progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
4 bis (…)
5. (…)
6. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza, l’autorità competente può motivatamente decidere che non si
applicano le disposizioni del paragrafo 1 relative all’obbligo di predisporre un piano di emergenza esterno».
4.
Ai sensi degli artt. 24, n. 1, e 25 bis, la direttiva Seveso II doveva essere trasposta entro il 3 febbraio 1999.
III –
Procedimento e conclusioni
5.
Secondo una relazione della [OSCURATO:PERSONA] sull’applicazione della direttiva Seveso II (
3
), in [OSCURATO:PERSONA] come in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, non erano stati ancora predisposti, alla fine del 2002, tutti i piani di emergenza
esterni necessari ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. c). A seguito di un ulteriore quesito della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] comunicava,
nel 2006, che era stato elaborato solo il 35,2 % del complesso dei piani di emergenza esterni necessari.
6.
[OSCURATO:PERSONA] giungeva pertanto alla conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base all’art. 11
della direttiva Seveso II e, il 23 marzo 2007, invitava tale Stato membro a presentare osservazioni (lettera di diffida).
Poiché, a seguito della risposta del 25 giugno 2007, continuavano a mancare piani di emergenza esterni, la [OSCURATO:PERSONA], il
23 ottobre 2007, indirizzava alla [OSCURATO:PERSONA] un parere motivato, stabilendo un termine ultimo di due mesi per porre fine alla
violazione del diritto comunitario.
7.
Dopo aver valutato la risposta spagnola del 10 gennaio 2008, la [OSCURATO:PERSONA] manteneva la propria posizione e proponeva il
presente ricorso.
8.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo elaborato piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti soggetti alle
disposizioni dell’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 11,
n. 1, lett. c), della menzionata direttiva 96/82/CE;
condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
9.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
respingere il ricorso e
condannare l’istituzione ricorrente alle spese.
IV –
Valutazione giuridica
10.
Ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva Seveso II, le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri predispongono,
per tutti gli stabilimenti contemplati dalla direttiva, un piano di emergenza esterno per le misure da prendere all’esterno
dello stabilimento.
11.
[OSCURATO:PERSONA] osserva tuttavia che non esisteva ancora l’obbligo di predisporre i piani di emergenza esterni mancanti. L’art. 11,
n. 1, lett. c), della direttiva Seveso II non contiene infatti alcun termine per l’elaborazione di piani di emergenza esterni.
12.
Qualora una disposizione della direttiva non contenga un termine distinto per la sua attuazione, si applica di regola il termine
generale di recepimento (
4
). Entrambe le parti rimandano tuttavia a ragione all’art. 11, n. 1, lett. b), della direttiva Seveso II, il quale prevede
termini più lunghi a favore dei gestori degli stabilimenti per trasmettere le informazioni necessarie all’elaborazione di
piani di emergenza esterni. I piani di emergenza esterni non possono pertanto essere predisposti prima del ricevimento delle
informazioni.
13.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’obbligo di elaborare i piani di emergenza esterni sia soggetto ai termini previsti per la trasmissione
delle informazioni necessarie.
14.
I termini di cui all’art. 11, n. 1, lett. b), della direttiva Seveso II non possono tuttavia essere trasposti automaticamente
alla lett. c). Le autorità competenti, infatti, devono poter disporre di un tempo sufficiente ad elaborare, una volta ricevute
le informazioni, un piano di emergenza esterno.
15.
Di conseguenza, dalla direttiva non può desumersi un termine univoco per l’elaborazione dei piani di emergenza esterni.
16.
Nondimeno, l’art. 11, n. 1, lett. c), della direttiva Seveso II contiene un obbligo incondizionato degli [OSCURATO:PERSONA] membri, il
quale riveste un’importanza considerevole per gli obiettivi della direttiva. Come stabilisce espressamente l’art. 41, n. 1,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli enti pubblici devono inoltre adempiere ai loro obblighi entro
un termine ragionevole, secondo il principio della buona amministrazione, il quale deve essere rispettato anche dagli [OSCURATO:PERSONA]
membri in sede di applicazione del diritto comunitario (
5
). [OSCURATO:PERSONA] membri non possono pertanto ritardare eccessivamente l’elaborazione dei piani di emergenza esterni (
6
).
17.
Occorrerebbe pertanto chiarire quale lasso di tempo sia ragionevole per l’elaborazione di un piano di emergenza esterno. Ciò
deve essere chiarito, in linea di principio, sulla scorta di tutte le circostanze pertinenti (
7
). È vero che al riguardo possono risultare rilevanti le circostanze proprie di ciascun caso di specie (
8
); la [OSCURATO:PERSONA] può tuttavia dimostrare, in linea di principio, in modo concludente la sussistenza di una violazione a livello
nazionale anche facendo riferimento alle statistiche. Nell’ambito di tale modus procedendi i casi specifici devono essere
presi in considerazione solo qualora la difesa dello Stato membro si basi su casi specifici.
18.
Nella specie, è pacifico che da molti anni in [OSCURATO:PERSONA] non esistono per tutti gli stabilimenti contemplati i piani di emergenza
esterni necessari. È vero che le cifre non vengono illustrate in maniera sufficientemente dettagliata per poter stabilire
in quali casi i termini per la trasmissione delle informazioni necessarie ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. b), della direttiva
Seveso II sono già scaduti da tempo. [OSCURATO:PERSONA] non si difende tuttavia argomentando che il tempo per l’elaborazione di piani
di emergenza esterni non era stato sufficiente. Occorre pertanto partire dal presupposto che era a disposizione un tempo sufficiente
per l’elaborazione di tali piani di emergenza.
19.
[OSCURATO:PERSONA] motiva piuttosto l’assenza di piani di emergenza esterni adducendo che le autorità competenti avevano dovuto aspettare
anzitutto i piani di emergenza interni e le informazioni degli stabilimenti. Va riconosciuto che, senza tali misure degli
stabilimenti, i piani di emergenza esterni non possono essere elaborati.
20.
[OSCURATO:PERSONA] membri sono tuttavia obbligati, ai sensi dell’art. 11, n. 1, lett. a), e b), della direttiva Seveso II, a vigilare
sull’adempimento tempestivo di tali obblighi degli stabilimenti (
9
). [OSCURATO:PERSONA] non può giustificare la mancata elaborazione tempestiva di piani di emergenza esterni adducendo il mancato adempimento
di tale obbligo a monte.
21.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
V –
Sulle spese
22.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda.
VI –
Conclusione
23.
Propongo pertanto alla Corte di statuire come segue:
1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non avendo elaborato piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni
dell’art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in base all’art. 11, n. 1, lett. c), di
tale direttiva.
2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– GU 1997, L 10, pag. 13, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE,
che modifica la direttiva 96/82 (GU L 345, pag. 97).
3
– Progetto di relazione sull’attuazione della direttiva 96/82/CEE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose per il periodo 2000/2002, http://ec.europa.eu/environment/seveso/pdf/report_de.pdf, visitato
il 12 novembre 2009.
4
– V. la sentenza 2 agosto 1993, causa C‑355/90, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4221, punto 11), sulla designazione delle
zone speciali di conservazione per gli uccelli.
5
– Sentenza 21 giugno 2007, causa C‑428/05, Laub (Racc. pag. I‑5069, punto 25).
6
– Pertanto, nelle sentenze 12 marzo 2009, causa C‑289/08, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo, nonché causa C‑342/08, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio;
2 aprile 2009, causa C‑401/08, [OSCURATO:PERSONA]/Austria, nonché 15 ottobre 2009, causa C‑30/09, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo, la Corte
ha già stabilito che, non sussistendo ancora piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri di cui
trattasi hanno violato l’art. 11 della direttiva Seveso II.
7
– V., sulla durata ragionevole del procedimento dinanzi al Tribunale, le sentenze 16 luglio 2009, causa C‑385/07 P, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 181 e la giurisprudenza cit.),
nonché 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 144 e la giurisprudenza cit.). V., sulla verifica del termine ragionevole per l’esecuzione
di una sentenza in un ricorso per inadempimento, la sentenza 4 giugno 2009, causa C‑568/07, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (non ancora
pubblicata nella Raccolta, punti 51 e segg.).
8
– Così nelle sentenze concernenti la durata del procedimento (cit. alla nota 7).
9
– V. la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (cit. alla nota 6, punto 17).