CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 40719/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza, descritta in epigrafe, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza, proposta dall'odierno ricorrente, di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della medesima Corte territoriale n. 887/22 resa ai suoi danni. 2. Con il ricorso si lamenta violazione di legge riferita all'ad 175, comma 2, cod. proc. pen. Nell'assunto difensivo, non condiviso dalla Corte del merito, il ricorrente non avrebbe mai avuto consapevolezza del giudizio di appello sfociato nella sentenza che si intendeva impugnare grazie alla chiesta restituzione nel termine, perché, in sostituzione del suo fiduciario, il gravame sarebbe stato proposto da altro difensore, previa falsificazione del relativo mandato difensivo. Nomina falsa, quest'ultima, che conteneva una altrettanto fittizia revoca dell'effettivo difensore di fiducia, il quale ultimo, in ragione di tale sopravvenuta dismissione del relativo mandato, non aveva più intrattenuto contatti con l'imputato. Da qui le ragioni di vizio paventate dal ricorso, ancor più rese evidenti dalla incontestata dichiarazione confessoria resa dal difensore che ebbe ad interporre appello, senza il supporto del relativo mandato: aspetto destinato a mettere radicalmente in crisi le considerazioni esposte a sostegno della decisione assunta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché, ancora più a monte, doveva ritenersi tale l'istanza esitata dalla decisione impugnata. 2. Ad avviso della difesa, limitatamente alla sola fase di appello, il ricorrente non avrebbe avuto consapevolezza ,della stessa pendenza del giudizio e, a caduta della sentenza, emessa in esito ad un gravame proposto da un difensore mai incaricato in tal senso. Il che darebbe corpo ad una assenza illegittimamente ritenuta in tale grado di giudizio, la quale ultima, tuttavia, mal si attaglia a qualsivoglia delle previsioni tipizzate dall'art. 175 cod. proc. pen. 2.1. Considerata la data della sentenza che si vorrebbe impugnare grazie alla chiesta restituzione nel termine (31 ottobre 2022) emerge, per un verso, l'immediata inconferenza del riferimento letterale reso dal ricorso al tenore del secondo comma del citato articolo 175; per altro verso, risulta esclusa l'applicabilità anche del comma 2.1. dello stesso articolo, sia ratione temporis (perché limitata alle sole sentenze rese successivamente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della legge 150 del 2022 che ha introdotto tale comma), sia perché la relativa ipotesi, in generale, presuppone la correttezza formale delle valutazioni rese riguardo alla assenza dell'imputato. 2.2. Al più, volendo mantenere l'istanza in questione all'interno dell'egida normativa evocata dalla difesa, la stessa avrebbe potuto essere ricondotta all'ipotesi di cui al primo comma del medesimo articolo: ma tanto, in disparte ogni considerazione sulla correttezza di una siffatta impostazione, avrebbe determinato l'incompetenza funzionale della Corte territoriale adita alla luce del quarto comma del citato art. 175. 3. Vi è, piuttosto, che la rivendicata illegittimità dell'assenza del ricorrente rispetto al (solo) giudizio di appello imponeva di privilegiare il percorso processuale tracciato dall'art. 629 bis cod. proc. pen. Ciò in linea, del resto, con quanto ritenuto dalla stessa Corte del merito che, pur dubitando della possibilità di procedere ad una riqualificazione in tal senso dell'istanza sottoposta al suo scrutinio (in realtà favorita proprio dalla competenza della Corte adita rispetto al rimedio rescissorio comunque veicolato, quale che fosse la qualificazione data all'atto dalla parte, per il principio espresso dal primo periodo dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.), ne ha comunque vagliato il merito, escludendone la fondatezza. 4. Una tale soluzione interpretativa, per quanto già detto corretta sul piano della coerente qualificazione da dare alla istanza depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], presupponeva, a monte, la verifica della tempestività del rimedio rescissorio in realtà nel caso attivato. Verifica che questa Corte può operare retroattivamente, anche d'ufficio, ora per allora, per il portato pregiudiziale che la stessa assume rispetto alla disamina, nel merito, della fondatezza della chiesta rescissione del giudicato. 5.Sotto quest'ultimo versante, giova rimarcare che grava sul ricorrente l'onere di comprovare la tempestività del ricorso indicando la data di acquisita conoscenza della sentenza da rescindere (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Rv. 286252); e che la conoscenza, quale momento di decorrenza del termine ultimo per attivare il rimedio, ben può correlarsi alla data di notifica dell'ordine di esecuzione del titolo da impugnare (Sez. 2, Sentenza n. 14510 del 08/01/2025, Rv. 287945). Nel caso, sia nel ricorso che nell'istanza, la difesa ha individuato nell'ordine di esecuzione (risalente al 30 maggio 2024) la ragion d'essere della sopravvenuta conoscenza della sentenza di appello, passata in giudicato, da contrastare; ciò senza mai avere cura di precisare quella della relativa notifica del detto atto. Poiché l'istanza è stata depositata il 3 ottobre del 2024 e quindi ben oltre i trenta giorni di cui al comma 2 dell'art. 629 bis decorrenti dalla data dell'ordine di esecuzione, nel generico silenzio speso dal ricorrente nei rispettivi atti difensivi quanto ad una possibile notifica del detto atto in termini coerenti all'utile interposizione del rimedio, lo stesso, così intesa la richiesta all'uopo veicolata, andava dichiarato inammissibile, perché tardivo. 6. A tali considerazioni, pregiudiziali, infine, se ne aggiunge altra, parimenti assorbente. Il ricorso e, a monte, la richiesta veicolata alla Corte del merito prospettano una asserita inconsapevolezza dell'imputato limitata al solo giudizio di appello e alla sentenza resa in esito allo stesso. La prima fase di giudizio e, in particolare, la sentenza appellata dal difensore privo di mandato in tal senso, sono invece rimaste estranee all'iniziativa messa in atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il che lascia coerentemente dubitare della ammissibilità a monte della stessa, quale che ne sia il contenuto effettivo, perché disfunzionale in quanto non in grado di intaccare la definitività della condanna irrogata in primo grado.7. Alla dichiarazione di inammissibilità seguono le pronunce di cui all'art. 616 comma 1 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]