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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09292/2026

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mone Sacca'-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore - eper essa quale mandataria Donext -, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiuseppe Grillo-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026-controricorrente e ricorrente incidentale -[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore- intimati -avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 733/2023depositata il 09/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale diReggio Calabria la società [OSCURATO:SOCIETA], deducendo di essere creditoredella somma di €. 139.932,58, quale saldo creditore di c/c, comeaccertato con efficacia di giudicato nella sentenza emessa dal medesimoTribunale in data 7/12/2005, e non impugnata, a definizione del giudiziodi opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva azionato un credito di € 44.260,17,derivante dal saldo passivo del citato c/c, credito ritenuto inesistente dalTribunale.Il Tribunale, ritenuto inopportuno disporre CTU, ha emesso la sentenzan. 997/2015, con cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare ad AltavillaMario la somma di €. 139.932,58,Avverso la sentenza ha proposto appello la [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] srl.La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la sentenzan.1290/05 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] costituisca giudicato traAltavilla e IGC solo relativamente all’accertamento dell’inesistenza delNumero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026credito della Banca, ma non nella parte in cui si dà atto che dalla CTUemerge un saldo creditore per un importo di euro 139.932,58.Pertanto, la Corte ha ritenuto infondata la domanda di ripetizione diindebito di [OSCURATO:PERSONA] perché non provata e ha riformato la sentenzaimpugnata.Con ricorso del 28/3/2024 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di figli e coeredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], hannoimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA],proponendo due motivi di ricorso.I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] spa (per essa la mandatariadoNext spa) e [OSCURATO:PERSONA] spa resistono con controricorso.

IntesaSanpaolo ha anche depositato ricorso incidentale, avente ad oggetto lacontestazione della compensazione delle spese processuali del primo esecondo grado.2.

Riguardo al proposto ricorso è stata formulata la seguenteproposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-biscod. proc. civ.:“3. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi.Primo motivo.

Violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e12 disp. legge in generale per violazione del giudicato portato dallasentenza n. 1290/2005; Violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c.; (art. 360, comma 1, n. 3); la C.d.A. ha errato nel riformare lasentenza di prime cure in ordine alla valutazione, la natura e la portata delgiudicato derivante dalla sentenza n. 1290/2005 sulla quale si fondava ladomanda dell’Altavilla violando il principio ormai granitico per cui, qualoraun fatto costituisca un punto fondamentale comune a due giudizi, ilgiudicato formatosi su tale fatto in uno dei due giudizi fa stato anchenell'altro, pur se avente ad oggetto un diverso diritto (cfr. Cass.. n.29084/2022; n. 21322/2018; n.25546/2014; n. 23723/2013; n.18381/2009).Numero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026Secondo motivo.

Violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c.e 12 disp. legge in generale per violazione del giudicato portato dallasentenza n. 1290/2005; Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc;Violazione dell'art. 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e 4); la C.d.A. haerrato nel riformare la sentenza di prime cure in ordine all’individuazionedel titolare dal lato passivo del rapporto bancario in questione, così comeaccertata dalla portata del giudicato della sentenza n. 1290/2005, comecircoscritta nei limiti soggettivi dal Giudice di prime cure, spingendosi benoltre il perimetro delle eccezioni proposte dall’appellante e non tenendo inalcun conto la ratio adottata dal tribunale ex art. 115 c.p.c.4. ― Il ricorso incidentale contiene il seguente motivo: «ex art. 360,c. 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c. per avere la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] compensato le spesedi lite tra l’attore e ISP, terza chiamata, anche quelle di primo grado, inriforma della sentenza di primo grado, in assenza dei motivi chelegittimino la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2,c.p.c.».RITENUTO CHE5. ― Il ricorso principale è palesemente inammissibile.È in particolare inammissibile il primo mezzo ai sensi dell’articolo360 bis, numero 1, c.p.c., nonché per difetto di autosufficienza, conassorbimento del secondo.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha agito in via monitoria nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento euro 47.288,40, quale credito maturatosul c/c n. 51/1598/58 acceso presso la Carical di [OSCURATO:PERSONA], daquest’ultima ceduto alla Carisal poi divenuta, appunto, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha spiegato opposizione al decreto ingiuntivo, cheè stata accolta, con rigetto della domanda già spiegata dalla banca in viamonitoria.

Il giudice adito ha inoltre dichiarato inammissibile la domandariconvenzionale dell’Altavilla di ripetizione di quanto risultante a suoNumero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026credito sulla base dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, nell’importo dieuro 139.932,58, perché tardiva, in quanto proposta solo con la comparsaconclusionale.

Tale sentenza è passata in giudicato.

Dopo di che lo stessoAltavilla Mario ha agito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentireaccertare, dichiarare e condannare la convenuta, sulla base del giudicatoderivante dalla sentenza di cui si è detto, alla restituzione del menzionatoimporto di euro 139.932,58.Accolta la domanda in primo grado, essa è stata invece respinta dalgiudice di appello che, per quanto rileva, ha osservato quanto segue: «Lasentenza n. 1290/05 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale AltavillaMario assume discendere il suo diritto … costituisce giudicato … nel puntoin cui accerta e dichiara che “…dalle risultanze del supplemento di CTUemerge cha alla data del 29.01.2001, cui si ha riguardo nel decretoingiuntivo, non sussiste alcun debito dell’Altavilla nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA] …” , ma non nella parte in cui si legge “…. anziconsiderando i versamenti effettuati dall’opponente nel periodo compresotra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 06.07.2000 il saldo risulta creditore … per unimporto di euro 139.932,58”.

Quest’ultima affermazione, infatti, non rilevasulla statuizione finale riguardante unicamente l’accertamentodell’inesistenza del credito azionato dalla IGC con il decreto ingiuntivon.166/01, atteso che non decide sulla domanda dell’Altavilla direstituzione delle somme ma anzi afferma che (punto 11 dellamotivazione): ”Non vi è spazio tuttavia per la chiesta condanna dellaBanca alla restituzione della somma suddetta, essendo la relativadomanda, proposta nell’interesse dell’Altavilla nelle note conclusionalidepositate il 22 settembre 2005, inammissibile perché tardiva”».È dunque del tutto evidente che l’assunto da cui muovono iricorrenti, secondo i quali la sentenza resa in sede di opposizione adecreto ingiuntivo avrebbe coperto di giudicato la sussistenza del lorocredito di euro 139.932,58, è frutto di un macroscopico errore.Numero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026Costituisce difatti ius receptum, nella giurisprudenza della Corte dicassazione, il principio secondo cui: «L'autorità del giudicato sostanzialeopera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione epresuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano incomune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restandoirrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o difatto da esaminare per pervenire alla decisione (tra le innumerevoli nellagiurisprudenza recente Cass. 14 dicembre 2024, n. 32545).Poiché nel caso di specie non vi era una domanda di condanna dellabanca alla restituzione dell’indebito ipoteticamente maturato nell’ambitodel rapporto di conto corrente intercorso tra le parti, è del tutto evidente,impregiudicata la questione dell’identificazione del soggetto subentrantead [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che i petita spiegati nell’una nell’altracausa siano tutt’affatto differenti: qui il petitum ha ad oggetto la condannadel soggetto passivamente legittimato al pagamento dell’importo di euro139.932,58, lì il petitum aveva ad oggetto la condanna di quanto dovutodalla Altavilla alla banca in forza del rapporto di conto corrente.

Ergo,l’accertamento inscritto nella sentenza resa sull’opposizione a decretoingiuntivo, quell’accertamento che ai sensi dell’articolo 2909 c.c. fa statotra le parti, i loro eredi o aventi causa, consisteva né più né meno chenell’insussistenza di un debito del correntista nei confronti della Banca.

Unaccertamento dunque il cui rilievo, per i fini dell’accoglimento delladomanda di condanna al pagamento della somma indicata, è pari a zero.Di qui l’inammissibilità della censura ai sensi del citato articolo 360bis, numero 1, c.p.c.È poi inammissibile la censura laddove sviluppa la tesi secondo cuinel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’Altavilla avrebbeintrodotto una domanda di accertamento mero del proprio creditorinveniente dal rapporto di conto corrente: difatti al riguardo il motivo ètotalmente carente di autosufficienza, giacché è radicalmente mancante diNumero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026un qualche specifico riferimento, diretto e «localizzato», al contenutodell’atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma sibasa su una affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, cheaveva accolto la domanda di condanna proposta dalla Altavilla e nellaquale era asserito che il medesimo avrebbe introdotto una domanda voltaa «rideterminare l’esatto dovuto dall’opponente».Ciò esime dall’osservare che discorrere di un accertamento operatoin sede di opposizione a decreto ingiuntivo è comunque nella speciepalesemente irrealistico: non risulta affatto che il giudice dell’opposizionea decreto ingiuntivo abbia dato atto di una simile domanda ed abbiaprovveduto in proposito, avendo al contrario preso in considerazione, oltrealla domanda monitoria, respinta in accoglimento dell’opposizionedell’Altavilla, la sola domanda di condanna della Banca avanzata dallostesso Altavilla per dichiarare essa inammissibile.

In realtà, come ha benecolto la corte d’appello, l’affermazione secondo cui «anzi considerando iversamenti effettuati dall’opponente nel periodo compreso tral’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 06.07.2000 il saldo risulta creditore … per un importo dieuro 139.932,58» era slegata da una qualche domanda dell’Altavilla edaltro non era che un rafforzamento della precedente affermazione inordine all’insussistenza di un credito della banca.Rimane avvolto nell’oscurità, ancora, il perché i ricorrenti abbianoinvocato l’autorità di Cass., Sez.

Un., 16 giugno 2006, n. 13916, che èintervenuta a risolvere un contrasto concernente l'efficacia di giudicatoesterno, in materia tributaria, dell'accertamento definitivo contenuto indecisione resa tra le stesse parti ma relativa ad annualità diverse dellostesso tributo o tributi diversi, pur in presenza dei medesimi presuppostifattuali: questione che per i fini della decisione dell’odierna controversianon rileva né punto né poco.Palesemente erroneo è poi il richiamo al principio secondo cui ilpassaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca perNumero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026pretendere il saldo negativo del c/c impedisce una successiva azione diripetizione da parte del cliente (viene citata Cass. 24 settembre 2018, n.22465): se sia rimasto accertato a mezzo di decreto ingiuntivo nonopposto che la banca è creditrice del proprio cliente, questi non può agirein giudizio per dimostrare di essere invece egli creditore della bancanell’ambito del medesimo rapporto, poiché, ovviamente, una similedomanda andrebbe a cozzare contro il giudicato già formatosi il quale,com’è superfluo rammentare, copre il dedotto e il deducibile.

Ma, perconverso, non è affatto vero che, se una sentenza ha accertato che ilcorrentista non è debitore della banca, ciò possa implicare che sia la bancadebitrice del cliente, tanto più di una somma specificamente individuata: ecioè è pienamente compatibile una statuizione di rigetto della domandadella banca di pagamento del saldo passivo di un conto corrente ed ilsuccessivo rigetto della domanda del cliente di condanna della Banca alpagamento del saldo attivo dello stesso conto corrente.

Sotto questoaspetto il motivo oltre che inammissibile, e anche senz’altro infondato.6. ― Il ricorso incidentale è inefficace ai sensi dell’articolo 334 c.p.c.(esso è datato 7 maggio 2024 mentre la sentenza impugnata e del 9ottobre 2023).3. la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la partericorrente ha chiesto la decisione.E’ stata quindi fissata l'odierna udienza in camera di consiglio.Hanno depositato memorie i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA].4.

All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegioreputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.Né in questo vi è ragione di ripensamento alla luce delleconsiderazioni esternate in memoria.Si ribadisce che nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente nonha proposto una domanda di accertamento dell’indebito pagato alla Bancae una domanda di condanna alla ripetizione dell’indebito, bensì solo (comeNumero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026chiaramente esposto dalle parti nei loro atti) la richiesta di “rideterminarel’esatto dovuto dall’opponente” alla Banca.E attraverso l’utilizzo della consulenza contabile il giudice ha accertatol’inesistenza del debito dell’Altavilla nei confronti della Banca.Non ha accertato l’indebito da ripetere a favore dell’opponente, si èlimitato ad esporre le analisi del CTU, per corroborare l’inesistenza deldebito del cliente (risultando dai calcoli del CTU che addirittura il saldo eracreditore, non passivo).Pertanto, non può ritenersi che la sentenza n. 1290/05 abbiaeffettuato “un accertamento del credito dell’opponente contenuto nei limitidella domanda di costui”, perché l’Altavilla non ha chiesto l’accertamentodi un suo credito (e tantomeno ha chiesto tempestivamente la condannadella Banca alla restituzione dell’indebito), ma solo la rideterminazione delsuo esatto debito verso la Banca.Né (diversamente da come insistono a sostenere i ricorrenti nellememorie) l’accertamento dell’inesistenza del debito verso la Bancacostituisce presupposto logico-giuridico di un accertamento circal’esistenza di un credito restitutorio a favore del cliente.L’esclusione della preclusione derivante dal giudicato risulta quindidalla differenza tra gli elementi costitutivi dell’azione nei due diversiprocessi, avendo il petitum, nel presente giudizio, ad oggetto la condannadel soggetto passivamente legittimato al pagamento dell’importo di euro139.932,58, mentre nel giudizio precedente il petitum aveva ad oggetto lacondanna di quanto dovuto da Altavilla alla Banca in forza del rapporto diconto corrente.Pertanto, l’accertamento contenuto nella sentenza resa sull’opposizione adecreto ingiuntivo, che farebbe stato fra le parti, i loro eredi o aventi causa,ai sensi dell’articolo 2909 c.c., consisteva solo nell’insussistenza di un debitodel correntista nei confronti della Banca.Il motivo, quindi, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1c.p.c.Numero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026L’inammissibilità deriva anche dalla carenza di autosufficienza delmotivo (contestata dai ricorrenti nelle memorie), non avendo i ricorrentieffettuato specifici riferimenti al contenuto dell’atto di citazione inopposizione e al punto in cui avrebbero formulato una domanda diaccertamento dell’indebito (e non è tale la mera richiesta di“rideterminazione di quanto dovuto alla banca”).5.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla propostaformulata si applica a mente dell'articolo 380-bis, comma 3, cod. proc.civ. l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. con conseguente condannadella parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamentedeterminata in favore della controparte; b) di un'ulteriore somma didenaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delleammende, somme che si liquidano come da dispositivo.Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico delricorrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro,al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di ciascun controricorrente in euro 3.000,00,oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali edaccessori di legge, nonché dell'ulteriore somma di euro 3000,00, a normadell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, i ricorrenti, insolido tra loro, al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, dellasomma di euro 2.500,00, a norma dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ.Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte deiNumero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026ricorrenti, in solido tra loro, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 12.1.2026Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mone Sacca'-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore - eper essa quale mandataria Donext -, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiuseppe Grillo-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026-controricorrente e ricorrente incidentale -[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore- intimati -avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 733/2023depositata il 09/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale diReggio Calabria la società [OSCURATO:SOCIETA], deducendo di essere creditoredella somma di €. 139.932,58, quale saldo creditore di c/c, comeaccertato con efficacia di giudicato nella sentenza emessa dal medesimoTribunale in data 7/12/2005, e non impugnata, a definizione del giudiziodi opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva azionato un credito di € 44.260,17,derivante dal saldo passivo del citato c/c, credito ritenuto inesistente dalTribunale.Il Tribunale, ritenuto inopportuno disporre CTU, ha emesso la sentenzan. 997/2015, con cui ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare ad AltavillaMario la somma di €. 139.932,58,Avverso la sentenza ha proposto appello la [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] srl.La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la sentenzan.1290/05 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] costituisca giudicato traAltavilla e IGC solo relativamente all’accertamento dell’inesistenza delNumero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026credito della Banca, ma non nella parte in cui si dà atto che dalla CTUemerge un saldo creditore per un importo di euro 139.932,58.Pertanto, la Corte ha ritenuto infondata la domanda di ripetizione diindebito di [OSCURATO:PERSONA] perché non provata e ha riformato la sentenzaimpugnata.Con ricorso del 28/3/2024 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di figli e coeredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], hannoimpugnato la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA],proponendo due motivi di ricorso.I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] spa (per essa la mandatariadoNext spa) e [OSCURATO:PERSONA] spa resistono con controricorso. IntesaSanpaolo ha anche depositato ricorso incidentale, avente ad oggetto lacontestazione della compensazione delle spese processuali del primo esecondo grado.2. Riguardo al proposto ricorso è stata formulata la seguenteproposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-biscod. proc. civ.:“3. ― Il ricorso contiene i seguenti motivi.Primo motivo. Violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e12 disp. legge in generale per violazione del giudicato portato dallasentenza n. 1290/2005; Violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c.; (art. 360, comma 1, n. 3); la C.d.A. ha errato nel riformare lasentenza di prime cure in ordine alla valutazione, la natura e la portata delgiudicato derivante dalla sentenza n. 1290/2005 sulla quale si fondava ladomanda dell’Altavilla violando il principio ormai granitico per cui, qualoraun fatto costituisca un punto fondamentale comune a due giudizi, ilgiudicato formatosi su tale fatto in uno dei due giudizi fa stato anchenell'altro, pur se avente ad oggetto un diverso diritto (cfr. Cass.. n.29084/2022; n. 21322/2018; n.25546/2014; n. 23723/2013; n.18381/2009).Numero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026Secondo motivo. Violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c.e 12 disp. legge in generale per violazione del giudicato portato dallasentenza n. 1290/2005; Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc;Violazione dell'art. 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e 4); la C.d.A. haerrato nel riformare la sentenza di prime cure in ordine all’individuazionedel titolare dal lato passivo del rapporto bancario in questione, così comeaccertata dalla portata del giudicato della sentenza n. 1290/2005, comecircoscritta nei limiti soggettivi dal Giudice di prime cure, spingendosi benoltre il perimetro delle eccezioni proposte dall’appellante e non tenendo inalcun conto la ratio adottata dal tribunale ex art. 115 c.p.c.4. ― Il ricorso incidentale contiene il seguente motivo: «ex art. 360,c. 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92c.p.c. per avere la Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] compensato le spesedi lite tra l’attore e ISP, terza chiamata, anche quelle di primo grado, inriforma della sentenza di primo grado, in assenza dei motivi chelegittimino la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2,c.p.c.».RITENUTO CHE5. ― Il ricorso principale è palesemente inammissibile.È in particolare inammissibile il primo mezzo ai sensi dell’articolo360 bis, numero 1, c.p.c., nonché per difetto di autosufficienza, conassorbimento del secondo.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha agito in via monitoria nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento euro 47.288,40, quale credito maturatosul c/c n. 51/1598/58 acceso presso la Carical di [OSCURATO:PERSONA], daquest’ultima ceduto alla Carisal poi divenuta, appunto, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha spiegato opposizione al decreto ingiuntivo, cheè stata accolta, con rigetto della domanda già spiegata dalla banca in viamonitoria. Il giudice adito ha inoltre dichiarato inammissibile la domandariconvenzionale dell’Altavilla di ripetizione di quanto risultante a suoNumero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026credito sulla base dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, nell’importo dieuro 139.932,58, perché tardiva, in quanto proposta solo con la comparsaconclusionale. Tale sentenza è passata in giudicato. Dopo di che lo stessoAltavilla Mario ha agito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di sentireaccertare, dichiarare e condannare la convenuta, sulla base del giudicatoderivante dalla sentenza di cui si è detto, alla restituzione del menzionatoimporto di euro 139.932,58.Accolta la domanda in primo grado, essa è stata invece respinta dalgiudice di appello che, per quanto rileva, ha osservato quanto segue: «Lasentenza n. 1290/05 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale AltavillaMario assume discendere il suo diritto … costituisce giudicato … nel puntoin cui accerta e dichiara che “…dalle risultanze del supplemento di CTUemerge cha alla data del 29.01.2001, cui si ha riguardo nel decretoingiuntivo, non sussiste alcun debito dell’Altavilla nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA] …” , ma non nella parte in cui si legge “…. anziconsiderando i versamenti effettuati dall’opponente nel periodo compresotra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 06.07.2000 il saldo risulta creditore … per unimporto di euro 139.932,58”. Quest’ultima affermazione, infatti, non rilevasulla statuizione finale riguardante unicamente l’accertamentodell’inesistenza del credito azionato dalla IGC con il decreto ingiuntivon.166/01, atteso che non decide sulla domanda dell’Altavilla direstituzione delle somme ma anzi afferma che (punto 11 dellamotivazione): ”Non vi è spazio tuttavia per la chiesta condanna dellaBanca alla restituzione della somma suddetta, essendo la relativadomanda, proposta nell’interesse dell’Altavilla nelle note conclusionalidepositate il 22 settembre 2005, inammissibile perché tardiva”».È dunque del tutto evidente che l’assunto da cui muovono iricorrenti, secondo i quali la sentenza resa in sede di opposizione adecreto ingiuntivo avrebbe coperto di giudicato la sussistenza del lorocredito di euro 139.932,58, è frutto di un macroscopico errore.Numero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026Costituisce difatti ius receptum, nella giurisprudenza della Corte dicassazione, il principio secondo cui: «L'autorità del giudicato sostanzialeopera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione epresuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano incomune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restandoirrilevante, a tal fine, l'eventuale identità delle questioni giuridiche o difatto da esaminare per pervenire alla decisione (tra le innumerevoli nellagiurisprudenza recente Cass. 14 dicembre 2024, n. 32545).Poiché nel caso di specie non vi era una domanda di condanna dellabanca alla restituzione dell’indebito ipoteticamente maturato nell’ambitodel rapporto di conto corrente intercorso tra le parti, è del tutto evidente,impregiudicata la questione dell’identificazione del soggetto subentrantead [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che i petita spiegati nell’una nell’altracausa siano tutt’affatto differenti: qui il petitum ha ad oggetto la condannadel soggetto passivamente legittimato al pagamento dell’importo di euro139.932,58, lì il petitum aveva ad oggetto la condanna di quanto dovutodalla Altavilla alla banca in forza del rapporto di conto corrente. Ergo,l’accertamento inscritto nella sentenza resa sull’opposizione a decretoingiuntivo, quell’accertamento che ai sensi dell’articolo 2909 c.c. fa statotra le parti, i loro eredi o aventi causa, consisteva né più né meno chenell’insussistenza di un debito del correntista nei confronti della Banca. Unaccertamento dunque il cui rilievo, per i fini dell’accoglimento delladomanda di condanna al pagamento della somma indicata, è pari a zero.Di qui l’inammissibilità della censura ai sensi del citato articolo 360bis, numero 1, c.p.c.È poi inammissibile la censura laddove sviluppa la tesi secondo cuinel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’Altavilla avrebbeintrodotto una domanda di accertamento mero del proprio creditorinveniente dal rapporto di conto corrente: difatti al riguardo il motivo ètotalmente carente di autosufficienza, giacché è radicalmente mancante diNumero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026un qualche specifico riferimento, diretto e «localizzato», al contenutodell’atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma sibasa su una affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, cheaveva accolto la domanda di condanna proposta dalla Altavilla e nellaquale era asserito che il medesimo avrebbe introdotto una domanda voltaa «rideterminare l’esatto dovuto dall’opponente».Ciò esime dall’osservare che discorrere di un accertamento operatoin sede di opposizione a decreto ingiuntivo è comunque nella speciepalesemente irrealistico: non risulta affatto che il giudice dell’opposizionea decreto ingiuntivo abbia dato atto di una simile domanda ed abbiaprovveduto in proposito, avendo al contrario preso in considerazione, oltrealla domanda monitoria, respinta in accoglimento dell’opposizionedell’Altavilla, la sola domanda di condanna della Banca avanzata dallostesso Altavilla per dichiarare essa inammissibile. In realtà, come ha benecolto la corte d’appello, l’affermazione secondo cui «anzi considerando iversamenti effettuati dall’opponente nel periodo compreso tral’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 06.07.2000 il saldo risulta creditore … per un importo dieuro 139.932,58» era slegata da una qualche domanda dell’Altavilla edaltro non era che un rafforzamento della precedente affermazione inordine all’insussistenza di un credito della banca.Rimane avvolto nell’oscurità, ancora, il perché i ricorrenti abbianoinvocato l’autorità di Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916, che èintervenuta a risolvere un contrasto concernente l'efficacia di giudicatoesterno, in materia tributaria, dell'accertamento definitivo contenuto indecisione resa tra le stesse parti ma relativa ad annualità diverse dellostesso tributo o tributi diversi, pur in presenza dei medesimi presuppostifattuali: questione che per i fini della decisione dell’odierna controversianon rileva né punto né poco.Palesemente erroneo è poi il richiamo al principio secondo cui ilpassaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca perNumero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026pretendere il saldo negativo del c/c impedisce una successiva azione diripetizione da parte del cliente (viene citata Cass. 24 settembre 2018, n.22465): se sia rimasto accertato a mezzo di decreto ingiuntivo nonopposto che la banca è creditrice del proprio cliente, questi non può agirein giudizio per dimostrare di essere invece egli creditore della bancanell’ambito del medesimo rapporto, poiché, ovviamente, una similedomanda andrebbe a cozzare contro il giudicato già formatosi il quale,com’è superfluo rammentare, copre il dedotto e il deducibile. Ma, perconverso, non è affatto vero che, se una sentenza ha accertato che ilcorrentista non è debitore della banca, ciò possa implicare che sia la bancadebitrice del cliente, tanto più di una somma specificamente individuata: ecioè è pienamente compatibile una statuizione di rigetto della domandadella banca di pagamento del saldo passivo di un conto corrente ed ilsuccessivo rigetto della domanda del cliente di condanna della Banca alpagamento del saldo attivo dello stesso conto corrente. Sotto questoaspetto il motivo oltre che inammissibile, e anche senz’altro infondato.6. ― Il ricorso incidentale è inefficace ai sensi dell’articolo 334 c.p.c.(esso è datato 7 maggio 2024 mentre la sentenza impugnata e del 9ottobre 2023).3. la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la partericorrente ha chiesto la decisione.E’ stata quindi fissata l'odierna udienza in camera di consiglio.Hanno depositato memorie i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA].4. All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegioreputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.Né in questo vi è ragione di ripensamento alla luce delleconsiderazioni esternate in memoria.Si ribadisce che nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente nonha proposto una domanda di accertamento dell’indebito pagato alla Bancae una domanda di condanna alla ripetizione dell’indebito, bensì solo (comeNumero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026chiaramente esposto dalle parti nei loro atti) la richiesta di “rideterminarel’esatto dovuto dall’opponente” alla Banca.E attraverso l’utilizzo della consulenza contabile il giudice ha accertatol’inesistenza del debito dell’Altavilla nei confronti della Banca.Non ha accertato l’indebito da ripetere a favore dell’opponente, si èlimitato ad esporre le analisi del CTU, per corroborare l’inesistenza deldebito del cliente (risultando dai calcoli del CTU che addirittura il saldo eracreditore, non passivo).Pertanto, non può ritenersi che la sentenza n. 1290/05 abbiaeffettuato “un accertamento del credito dell’opponente contenuto nei limitidella domanda di costui”, perché l’Altavilla non ha chiesto l’accertamentodi un suo credito (e tantomeno ha chiesto tempestivamente la condannadella Banca alla restituzione dell’indebito), ma solo la rideterminazione delsuo esatto debito verso la Banca.Né (diversamente da come insistono a sostenere i ricorrenti nellememorie) l’accertamento dell’inesistenza del debito verso la Bancacostituisce presupposto logico-giuridico di un accertamento circal’esistenza di un credito restitutorio a favore del cliente.L’esclusione della preclusione derivante dal giudicato risulta quindidalla differenza tra gli elementi costitutivi dell’azione nei due diversiprocessi, avendo il petitum, nel presente giudizio, ad oggetto la condannadel soggetto passivamente legittimato al pagamento dell’importo di euro139.932,58, mentre nel giudizio precedente il petitum aveva ad oggetto lacondanna di quanto dovuto da Altavilla alla Banca in forza del rapporto diconto corrente.Pertanto, l’accertamento contenuto nella sentenza resa sull’opposizione adecreto ingiuntivo, che farebbe stato fra le parti, i loro eredi o aventi causa,ai sensi dell’articolo 2909 c.c., consisteva solo nell’insussistenza di un debitodel correntista nei confronti della Banca.Il motivo, quindi, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1c.p.c.Numero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026L’inammissibilità deriva anche dalla carenza di autosufficienza delmotivo (contestata dai ricorrenti nelle memorie), non avendo i ricorrentieffettuato specifici riferimenti al contenuto dell’atto di citazione inopposizione e al punto in cui avrebbero formulato una domanda diaccertamento dell’indebito (e non è tale la mera richiesta di“rideterminazione di quanto dovuto alla banca”).5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla propostaformulata si applica a mente dell'articolo 380-bis, comma 3, cod. proc.civ. l'art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. con conseguente condannadella parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamentedeterminata in favore della controparte; b) di un'ulteriore somma didenaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delleammende, somme che si liquidano come da dispositivo.Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico delricorrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro,al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di ciascun controricorrente in euro 3.000,00,oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali edaccessori di legge, nonché dell'ulteriore somma di euro 3000,00, a normadell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, i ricorrenti, insolido tra loro, al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, dellasomma di euro 2.500,00, a norma dell'art. 96, comma 4, cod. proc. civ.Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte deiNumero registro generale 8221/2024Numero sezionale 92/2026Numero di raccolta generale 9292/2026Data pubblicazione 13/04/2026ricorrenti, in solido tra loro, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 12.1.2026Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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