CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 16169/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19151-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] i ,I, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] GIUNTA, Mirella CHIAROLLA; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] N UCCI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3516/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 3516/20, del 28 dicembre 2020, della Corte di Appello di Milano che — chiamata a pronunciarsi, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen., all'esito della sentenza di questa Corte n. 34i21 /19, depositata il 27 luglio 2019, che accoglieva l'impugnazione ex art. 576 cod. proc. civ., esperita da [OSCURATO:PERSONA] — ha condannando gli stessi a risarcire il danno cagionato allo Zanantoni, quantificato nella misura di C 20.000,00; - che, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti — autori della pubblicazione "A Milano comanda la `Ndrangheia" — riferiscono di essere stati rinviati a giudizio, all'esito di denuncia/querela presentata dallo Zanantoni (il quale lamentava che lo scritto avesse lasciato intendere 1_ egn 1' C conuho con ammoni matavitosi.) per 11 uciato 11 1 ' 1 _ '1 I i E ui diffamazione a mezzo stampa; - che costoro risultavano dapprima condannati dal Tribunale di 1":1 „ lA Lnal 10, poi assolti traila 11/Ca1e L11. 1 _ _ 1: A — „11 „ A.U1_ Lt: UI I AI Jin.:111-1, uai contestatogli; - che proposto ricorso per cassazione dalla sola parte civile, ex art. 576 cod. proc. peri., questa Corte annullava 1ia pronuncia assolutoria, rinviando ex art. 622 cod. proc. pen. innanzi a sezione civile della Corte milanese perché provvedesse sulla domanda risarcitoria; Ric. 2021 n. 19151 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -2- - che essa condannava gli odierni ricorrenti al risarcimento del danno, quantificato nella misura di 20.000,00, ritenendo che nel caso sottoposto al suo giudizio dovesse già "ritenersi accertato, in quanto cosa giudicata, il carattere diffamatorio dello scritto oggetto di procedimento penale, nonché l'ascrivibilità dell'illecito penale de quo agli appellati"; - che avverso la sentenza della Corte ambrosiana ricorrono per cassazione il Carlucci e il Caruso, sulla base — come detto — di quattro motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ. e dell'art. 576 cod. proc. pen., censurando la pronuncia impugnata per aver disatteso la sentenza rescindente di questa Corte che demandava al giudice del rinvio un "nuovo esame" dei fatti, nonché per aver ritenuto "passato in giudicato" il punto della responsabilità civile dei ricorrenti per la contestata diffamazione; - che il secondo motivo denuncia — in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. u r COu. .1 pfoc. peli., conteando allaOfC tCífitOlialC di aVei _ st C erroneamente fatto rivivere la sentenza di primo grado, annullata da quella di assoluzione, a sua volta cassata su impugnazione della sola parte civile; - che il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ. e dell'art. 595, comma 3, cod. pen., censurando la sentenza impugnata, rispettivamente, perché avrebbe omesso ogni accertamento della sussistenza della responsabilità e sull'esistenza del risarcimento del danno, sia patrimoniale che non, rnstf_s1-1 1 et E 1,14-31-rn ,Iisiftrn 1 n 4,1 er; r,e-3 ci i questa omissione e della conseguente decisione; Ric. 2021 n. 19151 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -3- - che il quarto motivo censura la sentenza impugnata — in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — per aver contraddittoriamente affermato che il danno da diffamazione non è "in re Osci), utilizzando pero una valutazione equitativa basata su mere presunzioni, dalle quali non si deduce se relative ai danni patrimoniali o non patrimoniali; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, io Zanantoni, chiedendone la reiezione; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 febbraio 2022; - che hanno presentato memoria entrambe le parti, insistendo nelle rispettive argomentazioni. Considerato in diritto - che il ricorso va accolto, per le ragioni di seguito indicate; - che questo collegio reputa, infatti, che i rilievi espressi dal controricorrente, nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., non siano idonei a superare le considerazioni formulate nella proposta del consigliere relatore; - che i motivi primo e secondo — suscettibili di disamina congiunta, data la loro connessione — sono fondati; - che, nello scrutinarli, deve muoversi innanzitutto dalla constatazione che non è conferente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, contenuto nella decisione impugnata (si tratta di Cass. Sez. Un., sent. 25 febbraio 2010, n. 4549), giacché relativo ad un caso — opposto a quello che qui si esamina — di Ric. 2021 n. 19151 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -4- assoluzione in primo grado, seguita da condanna in appello, confermata in sede di legittimità; - che, per contro, in caso di accoglimento del ricorso proposto dalla sola parte civile contro una sentenza assolutoria, lungi dall'aversi il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado quanto alla responsabilità dei già imputati, "nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. si determina una piena «translatio» del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile" (Cass. Sez. 3, sent. 25 giugno 2019, n. 16916, Rv. 654433-01; Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2019, n. 15859, Rv. 654290-01); - che, del resto, come sottolineato anche dalle Sezioni Unite penali di questa Corte, la sentenza che "accoglie il ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato, provoca il definitivo nissoivimento (iene ragioni enc avevano originariamente giusinicaio, a 1 1 ' 1 11 • ' r seguito della costituzione della parte civile nel procedimento penale, le deroghe alle modalità di istruzione e di giudizio dell'azione civile, iniponendoiie i condizionameiiti del pi-oeesso penale, fuiìzioitali alle esigenze di speditezza del procedimento" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un. Pen., sent. dcp. 4 giugno 2021, n. 22065); - ne deriva, allora, 1ia. necessità — a nornia dell'art. 622 cod. proc. pcn. — "che la domanda risarcitoria venga esaminata secondo le regole dell'illecito aquiliano, dirette alla individuazione del soggetto responsabile ai fini civili su W gravare le conseguenze risarcitorie del danno verificatosi nella sfera della vittima", ciò che "comporta, in caso di riassunzione, l'assunzione della veste di attore-danneggiato Ar-,11,1 narte civile ts Ai f-cvnxTr,rwto danne eiantc da narte di coluI che nel processo penale rivestiva il ruolo di imputato" (cfr., nuovamente in Ric. 2021 n. 19151 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -5- motivazione, Cass. Sez. Un. Pen., sent. n. 22065 del 2021, cit.), con l'ulteriore conseguenza che "i rispettivi oneri probatori non potranno che compendiarsi nei principi — «actore non probante, reus absolvitun> e «in exapzendo reus pt actor» — sanciti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 2697 cod. civ." (così, in motivazione, Cass. Sez. Sez. 6 -3, ord. 20 gennaio 2022, n. 1754, Rv. 663856-01); - che, in sostanza, "il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento della sentenza d 'appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cd. iudicium rescissorium) funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (né di primo, né di secondo grado) riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 cod. proc. eiv., a niente del quale, all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle imp ugnazioni, soltanto all'appello va legittimainente riconosciuto carattere «sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, 11011 rivive per l 'elILLIU uLna Lar):3aLlknit... con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi ,dz cs " , tndguo, nuo primo) (così da ulimo, i motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 15859 del 2019, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2006, n. 11936, Rv. 591088-01); - che, d'altra parte, persino "la conda4--,: generica al risarcimento del danno", che risulti "contenuta in una sentenza penale " (ciò che, Ric. 2021 n. 19151 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -6- peraltro, non è accaduto nel caso che occupa), "consiste in una mera declaratoria iuris e richiede il semplice accertamento della potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli, indipendentemente dalresistenza e dalla misura del danno, il cui accertamento è riservato al giudice della liquidazione" (Cass. Sez. 3, sent. 16 dicembre 2005, n. 27723, Rv. 587248-01, in senso conforme Cass. Sez. 1, sent. .19 aprile 2010, n. 9295, Rv. 612779- 01), sicché nel caso di "sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio", non è esclusa "la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come «potenzialmente» dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati" (Cass. Sez. 3, sent. 27 agosto 2014, n. 18352, Rv. 632612-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 marzo 2018, n. 5660, Rv. 648292-01); - non colgono nei segno, pertanto, le osservazioni espresse dal controricorrente nella propria memoria ex art. 380-b15, comma 2, cod. proc. civ.; - che non irta alcun rilievo, infatti, quella che 'il controricorrente definisce come "circostanza peculiare del procedimento penale che ha visto quali imputati gli odierni ricorrenti", ovvero il fatto che, nello stesso, "costoro erano stati condannati dal Tribunale di Milano, che aveva ritenuto insussistente l'invocata (evidentemente dagli imputati) scriminante del diritto di cronaca e/o critica giornalistica"; che, conte sopra osservato, all'intervenuta cassazione della sentenza assolutoria di appello non può ricollegarsi alcun effetto di Ric. 2021 n. 19151 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -7- riviviscenza della pronuncia di condanna resa in prime cure, giacché, come si è detto, è la sentenza di secondo grado che "è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello" (cfr. in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 15859 del 2019, cit.); - che questa Corte intende dare continuità — per le ragioni sopra illustrate — a tale indirizzo (già affermato da Cass. Sez. 3, sent. n. -11936 del 2006, cit.), pur non ignorando quello differente al quale il controricorrente ha inteso richiamarsi (sul quale, da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 15 luglio 2020, n. 15041, Rv. 658250-01); che, d'altra parte, neppure può sostenersi che la sentenza rescindente pronunciata da questa Corte, in accoglimento dell'impugnazione ex art. 576 cod. proc. civ., abbia fornito un '<chiaro ed ineludibile principio di diritto", giacché essa — sebbene abbia accolto pure il secondo motivo di ricorso della parte civile, relativo alla scriminante del diritto di critica — ha essenzialmente censurato, anche sul punto, il solo percorso motivazionale della sentenza assolutoria già pronunciata in appello, rinviando, non a caso, al giudice civile per un "nuovo esame" dei fatti; - che i motivi terzo e quarto — relativi al danno e alla sua liquidazione — restano, pertanto, assorbiti; - che la sLittLtiz,4 1iiirn.2m41a. va, U111U1 assata, con f111Vi0 alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione nel merito — all'esito di un "nuovo esame" che accerti l'eventuale illiceità civile della condotta degli odierni ricorrenti e l'esistenza del danno reputazionale — oltre che sulle spese anche del presente giudizio. PQM Ric. 2021 n. 19151 sez. M3 - ud. 16-02-2022 -8- La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto, e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza