Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27063/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 07/03/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine al delitto di rapina aggravata in concorso, già ritenuta dal Tribunale la continuazione con altra condanna per altra rapina commessa con modalità analoghe.

Al riguardo deduce:

1. vizio di motivazione in ordine all'entità dell'aumento inflitto a titolo di continuazione, essendosi la Corte di merito limitata ad un'illustrazione «asettica» circa la determinazione della pena stabilita in aumento;

2. vizio di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi fatto «paradossalmente» riferimento ad indici positivi (assenza di precedenti penali e di successive condanne). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Come evidenziato nella requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte, diversamente da quanto dal ricorrente lamentato, l'aumento di pena apportato in continuazione - e che ha nel complesso determinato una riforma più favorevole al ricorrente della pena che il Tribunale aveva inflitto tenendo già conto della continuazione con analoga rapina già oggetto di giudicato - è motivato con riferimento alla reiterazione in un arco temporale estremamente breve ed alle relazioni emergenti dalle intercettazioni, temi con i quali nel relativo motivo di ricorso non ci si confronta.

2. Dalla lettura della sentenza impugnata e del relativo atto di appello risulta devoluto soltanto il tema dell'eccessività della pena inflitta dal Tribunale e non quello differente - da argomentare con puntualità - della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il fatto che nella motivazione della sentenza impugnata si sia fatto riferimento anche ad indici positivi favorevoli al ricorrente non assume alcun carattere distonico, in quanto si tratta di richiami del tutto coerenti con il risultato più favorevole a cui la Corte di merito è pervenuta in termini di complessivo trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Motivazione semplifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 07/03/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine al delitto di rapina aggravata in concorso, già ritenuta dal Tribunale la continuazione con altra condanna per altra rapina commessa con modalità analoghe. Al riguardo deduce: 1. vizio di motivazione in ordine all'entità dell'aumento inflitto a titolo di continuazione, essendosi la Corte di merito limitata ad un'illustrazione «asettica» circa la determinazione della pena stabilita in aumento; 2. vizio di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendosi fatto «paradossalmente» riferimento ad indici positivi (assenza di precedenti penali e di successive condanne). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Come evidenziato nella requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte, diversamente da quanto dal ricorrente lamentato, l'aumento di pena apportato in continuazione - e che ha nel complesso determinato una riforma più favorevole al ricorrente della pena che il Tribunale aveva inflitto tenendo già conto della continuazione con analoga rapina già oggetto di giudicato - è motivato con riferimento alla reiterazione in un arco temporale estremamente breve ed alle relazioni emergenti dalle intercettazioni, temi con i quali nel relativo motivo di ricorso non ci si confronta. 2. Dalla lettura della sentenza impugnata e del relativo atto di appello risulta devoluto soltanto il tema dell'eccessività della pena inflitta dal Tribunale e non quello differente - da argomentare con puntualità - della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il fatto che nella motivazione della sentenza impugnata si sia fatto riferimento anche ad indici positivi favorevoli al ricorrente non assume alcun carattere distonico, in quanto si tratta di richiami del tutto coerenti con il risultato più favorevole a cui la Corte di merito è pervenuta in termini di complessivo trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplifica
Sentenza Cassazione n. 27063/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris