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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 833/2024

ECLI:EU:T:2024:518
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TO0213_INF

Ordinanza del Presidente del Tribunale del 6 agosto 2024 – [OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA] / Commissione

([OSCURATO:PERSONA]213/24 R)

«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, detenuto, noleggiato o controllato in altro modo da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russo, di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione – Articolo 3 quinquies del regolamento (UE) n. 833/2014 – Irricevibilità manifesta del ricorso principale – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Ricevibilità prima facie del ricorso principale (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 15, 16)

2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Comunicazione della Commissione relativa al divieto per una compagnia aerea registrata in un paese terzo di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione europea – Valutazione di tale atto alla luce del suo contenuto, del suo contesto di fatto e di diritto e dell’intenzione e dei poteri della Commissione – Atto imputabile alla Commissione – Insussistenza – Decisione lesiva – Insussistenza – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio 833/2014, art. 3 quinquies e 8, § 1) (v. punti 17-22, 25, 27-31)

3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera di cortesia di un’istituzione dell’Unione inviata in risposta a una domanda formulata dal suo destinatario – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punto 24) Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Non occorre più statuire sulla domanda d’intervento presentata dalla Repubblica federale di Germania. 3) Ognuna delle parti si farà carico delle proprie spese relative alla domanda d’intervento della Repubblica federale di Germania. 4) Le spese sono riservate quanto al resto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0213_INF Ordinanza del Presidente del Tribunale del 6 agosto 2024 – [OSCURATO:PERSONA] ve [OSCURATO:PERSONA] / Commissione ([OSCURATO:PERSONA]213/24 R) «Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia, detenuto, noleggiato o controllato in altro modo da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russo, di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione – Articolo 3 quinquies del regolamento (UE) n. 833/2014 – Irricevibilità manifesta del ricorso principale – Atto non impugnabile – Irricevibilità» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell'esecuzione – Presupposti per la ricevibilità – Ricevibilità prima facie del ricorso principale (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 15, 16) 2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Comunicazione della Commissione relativa al divieto per una compagnia aerea registrata in un paese terzo di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell’Unione europea – Valutazione di tale atto alla luce del suo contenuto, del suo contesto di fatto e di diritto e dell’intenzione e dei poteri della Commissione – Atto imputabile alla Commissione – Insussistenza – Decisione lesiva – Insussistenza – Irricevibilità (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio 833/2014, art. 3 quinquies e 8, § 1) (v. punti 17-22, 25, 27-31) 3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera di cortesia di un’istituzione dell’Unione inviata in risposta a una domanda formulata dal suo destinatario – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punto 24) Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Non occorre più statuire sulla domanda d’intervento presentata dalla Repubblica federale di Germania. 3) Ognuna delle parti si farà carico delle proprie spese relative alla domanda d’intervento della Repubblica federale di Germania. 4) Le spese sono riservate quanto al resto.
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