CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di furto con strappo (capo A); letta la memoria difensiva; Considerato che l'unico motivo di ricorso (sostenuto da memoria successivamente trasmessa), che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, si risolve in mere doglianze in fatto che, peraltro, sono volte a prefigurare una diversa valutazione delle fonti di prova, a fronte di una sentenza che espone una motivazione coerente e priva di cadute logiche (pagg. 2-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/