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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 23085/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12-11-2020 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 marzo 2017, il Tribunale collegiale di Bari, nell'ambito di un articolato procedimento penale in materia di stupefacenti, per quanto in questa sede rileva, affermava la responsabilità penale degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 a loro rispettivamente ascritti; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni 7, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 30.900 di multa, in quanto ritenuto colpevole degli episodi del reato prima indicato, contestatigli ai capi B, C, E, F, G, H, K, B1, B2, B3, B4, B5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, Eh, E12, E13, E14, E16, E18, E19,E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27,E28, G1, G2, G3, N, Ni, N2, N3); [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.200 di multa, poiché ritenuto colpevole dell'episodio ascrittogli al capo L, qualificato ai sensi dell'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, mentre [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa, rispetto all'episodio di cui al capo I, anch'esso qualificato ai sensi dell'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990.

I fatti risultano commessi in Monopoli, Fasano, Bari e Provincia, in un arco temporale compreso, complessivamente, tra il 2012 e il 2013.

Con sentenza del 12 novembre 2020, la Corte di appello di Bari, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riduceva le pene loro rispettivamente inflitte nei seguenti termini: per [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le attenuanti generiche, mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa e, per [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la recidiva semplice, mesi 9 di reclusione ed euro 1.050 di multa; quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti e previa diversa qualificazione dei reati ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminava la pena in anni 4, mesi 7, giorni 10 di reclusione ed euro 9 900 di multa.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa lamenta la violazione degli art. 132 e 133 cod. pen., rilevando che la Corte territoriale, pur avendo correttamente riconosciuto la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in considerazione delle quantità minime o comunque imprecisate delle sostanze stupefacenti cedute ai diversi acquirenti, nonché dell'assenza di una struttura organizzativa e permanente di vendita al minuto, non ha tuttavia tenuto conto delle medesime circostanze anche nel contenere la pena base nel minimo della cornice edittale, anziché nella misura indicata di anni tre di reclusione.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa deduce la inammissibilità e inutilizzabilità ai fini della decisione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], osservando che tale deposizione non era stata richiesta né dal Pubblico Ministero né tantomeno dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ma dalla difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA], per cui l'esame del teste non poteva essere esteso alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], come puntualmente eccepito dinanzi ai giudici di merito.

Il teste [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, avrebbe potuto e dovuto rispondere, sia in sede di esame che in sede di controesame, solo su circostanze inerenti la posizione di [OSCURATO:PERSONA], e non su fatti riguardanti eventuali profili di reità dì [OSCURATO:PERSONA], tanto più che il predetto teste non era stato indicato da alcuna altra parte processuale a prova contraria ex art. 468 comma 4 cod. proc. pen., vedendo la circostanza articolata nella lista testi solo sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per cui le domande del P.M. sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e su chi gli abbia fornito la droga non potevano ritenersi consentite, così come le risposte del teste [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere utilizzate ai fini decisori, perché estranee al tema su cui doveva vertere la testimonianza Pertanto, eliminata l'efficacia probatoria della suddetta deposizione, non poteva essere affermata la penale responsabilità del ricorrente rispetto al capo L, posto che gli altri dati investigativi, contenuti nelle informative di P.G., erano inammissibili perché non emersi nell'istruttoria dibattimentale, né acquisiti al fascicolo per il dibattimento con il consenso della difesa e comunque erano insignificanti sul piano probatorio, riportando solo: 1) alcuni contatti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che però sono stati ricondotti dal primo in sede di interrogatorio ad acquisti di pescato; 2) alcuni fermi e/o perquisizioni eseguiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], duranti i quali non è stata rinvenuta sostanza stupefacente; 3) due controlli, risalenti nel tempo, privi di alcun rilievo investigativo.

In via gradata, il difensore chiede infine che venga dichiarata l'intervenuta prescrizione del reato, per come riqualificato nella fattispecie di cui all'ad. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 dal giudice di primo grado.

2.2. Con memoria pervenuta il 17 febbraio 2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato quattro motivi.

Con il primo, la difesa censura l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, osservando che la Corte territoriale ha omesso di fornire una risposta adeguata alle doglianze difensive relative all'assenza totale di prove a suo carico e all'assenza di riscontri probatori alle captazioni telefoniche.

In particolare, non sarebbe stata tenuta in debita considerazione la ricostruzione fornita in sede di interrogatorio di garanzia da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di aver fornito a Tricase non dello stupefacente, bensì il "kamagra", un medicinale tipo "viagra" che si acquista liberamente in Inghilterra, ove egli risiede da diversi anni e che era solito fornire agli amici con problemi di erezione come Tricase.

Si evidenzia inoltre che i contenuti delle intercettazioni telefoniche non avevano alcuno spessore probatorio, tanto più che nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] non sono stati rinvenuti né soldi, né sostanze stupefacenti, né strumenti di spaccio, non essendo stato chiarito se sia stato [OSCURATO:PERSONA] a cedere la droga a Tricase, o se quest'ultimo ne fosse già in possesso, essendone egli un consumatore abituale.

Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, esposti congiuntamente, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa della applicazione della recidiva, della determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva: si evidenzia, in proposito, che la Corte di appello non ha verificato se la reiterazione dell'illecito sia stata effettivo sintomo di maggiore pericolosità dell'imputato, gravato invero da condanne relative a fatti risalenti e riferite a condotte non specifiche; né la Corte territoriale avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA] risiede e lavora onestamente da anni all'estero, recandosi in Italia solo per trovare l'anziana madre, e che inoltre egli ha serbato un comportamento collaborativo durante l'intero procedimento, avendo peraltro la difesa prestato anche il consenso all'utilizzabilità di tutti gli atti di indagini ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.

1. Iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che, nel giudizio di secondo grado, la difesa ha definito la sua posizione in forza dell'art.599 bis cod. proc. pen., concordando la pena rispetto alla qualificazione giuridica degli episodi ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per cui non risultano consentite le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, che del resto è stato rideterminato dalla Corte territoriale proprio nei termini oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti nel corso del giudizio di secondo grado.

Di qui l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre evidenziare che l'affermazione della penale responsabilità operata dai giudici di merito non presenta criticità.

Occorre premettere che l'accusa elevata a carico dell'imputato (capo L) era quella di avere concorso con [OSCURATO:PERSONA] nel cedere sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA]; fatto commesso in Monopoli, il 27 gennaio 2013.

Orbene, come precisato nel ricorso e come emerge dalla sentenza impugnata, la difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'esame di [OSCURATO:PERSONA] "al fine di chiarire i rapporti intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]", ciò nell'evidente ottica di verificare se [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto o meno la dose di stupefacente dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].Sul punto ha ragionevolmente osservato la Corte di appello che "l'eventuale risposta negativa non avrebbe potuto che comportare la consequenziale domanda da chi, quindi, l'avesse ricevuta", domanda che in effetti è stata formulata e che avuto risposta in [OSCURATO:PERSONA], per cui, si legge nella sentenza impugnata, "non vi è stata testimonianza di un diverso capitolo di prova, introduttivo di un diverso thema probandum, ma il consequenziale e necessario epilogo, o se vogliamo approfondimento istruttorio, partorito da quella domanda e dalla risposta data dal testimonianza"; sotto tale aspetto, sono stati esclusi profili di inutilizzabilità, atteso che "la difesa di [OSCURATO:PERSONA] era stata informata sin dagli atti preliminari al dibattimento della richiesta di prova testimoniale a discarico del [OSCURATO:PERSONA] formulata dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], sicché da quel momento avrebbe potuto approntare la sua linea difensiva mediante le richieste istruttorie ritenute più acconce.

Insomma, l'esito positivo della testimonianza a discarico richiesta dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] e il conseguenziale sviluppo testimoniale era ampiamente prevedibile sin dalla predisposizione della relativa lista dei testimoni, anche perché i due rispondevano in concorso dello stesso reato".

2.1. Orbene, l'impostazione seguita dalla Corte di appello appare immune da censure, dovendosi evidenziare che alcun profilo di inutílizzabilità appare ravvisabile rispetto alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta essere stato esaminato nel contraddittorio delle parti sul tema indicato nella lista testi della difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA], tema che oggettivamente rendeva tutt'altro che imprevedibile la domanda sull'autore della cessione della droga al teste, il quale nel capo di imputazione era indicato come l'acquirente dello stupefacente, per cui, nel corso dell'escussione dibattimentale, legittimamente è stata affrontata la questione relativa al ruolo assunto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA], il quale, si legge nell'imputazione, era accusato di aver trattato la cessione con [OSCURATO:PERSONA].

Del resto, la prova a discarico proveniente da una delle parti private ben può trasformarsi, nella rivelazione del suo contenuto e nei limiti nell'aderenza ai temi prestabiliti, in una prova a carico di un'altra parte, senza che da ciò consegua una violazione del diritto di difesa, essendo riconosciuto alle altre parti la facoltà di introdurre elementi probatori contrari, sia con la presentazione di una lista testi autonoma, sia con la richiesta di una prova contraria, sia con la sollecitazione dei poteri istruttori del giudice, sia ancora con l'esercizio, durante la deposizione, delle prerogative riconosciute dalla disciplina dell'esame e del controesame dei testimoni chiamati a vario titolo a deporre sui fatti di causa.

Non appare dirimente quindi il fatto che il teste [OSCURATO:PERSONA] sia stato introdotto dalla difesa del coimputato senza essere stato indicato come teste né dal P.M. né dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], non essendo condizionata la validità dell'acquisizione del materiale probatorio dalla provenienza della relativa fonte: elementi a carico dell'imputato possono infatti scaturire sia dalle prove veicolate dall'accusa, sia da quelle introdotte dalle altre parti processuali (ivi compresa la stessa parte che ha chiesto l'esame, rivelatosi ad essa sfavorevole), incombendo sul giudice la sola verifica circa la legittimità dell'acquisizione e l'attendibilità dei contenuti.

Nel caso di specie, tali profili sono stati adeguatamente vagliati, essendo stato chiarito che l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] non è stato distonico rispetto al tenore del tema articolato nella lista testi, essendosi svolto l'esame su aspetti coerenti non solo con il thema probandum, ma con lo stesso contenuto dell'imputazione, mentre, quanto al secondo aspetto, non vi è una specifica censura difensiva, non essendo stato messo in discussione il giudizio sulla credibilità del teste, risultando generiche le deduzioni circa l'inammissibilità e la scarsa valenza probatoria delle ulteriori risultanze investigative scrutinate dai giudici di merito, che, come si legge nella sentenza impugnata anche alla luce del richiamo alla pronuncia di primo grado, avevano delineato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato in possesso di una dose di cocaina, quella ricevuta appunto da [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Esclusa la configurabilità di profili di inutilizzabilità del teste [OSCURATO:PERSONA], va quindi rimarcata la manifesta infondatezza della doglianza difensiva, che invero non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della decisione impugnata, dovendosi unicamente precisare che, alla data della sentenza impugnata (17 dicembre 2020), non era ancora decorso il termine massimo di 7 anni e 6 mesi per il fatto come riqualificato, risalente al 27 gennaio 2013.

Né assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza della doglianza sollevata, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).

3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

3.1. Iniziando dal primo motivo in punto di responsabilità, deve evidenziarsi che la sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive.

Ed invero la Corte territoriale, lungi dal limitarsi a richiamare acriticamente la pronuncia di primo grado, si è confrontata in maniera sintetica ma adeguata con le censure difensive, rilevando (pag. 6 della sentenza impugnata) come sia stato accertato e non contestato che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto per telefono a [OSCURATO:PERSONA] il 18 dicembre 2012 dei "CD" e che questi gli aveva risposto che avrebbe interpellato il "Dr, sicché, dopo ulteriori chiamate per mettersi d'accordo, i due si erano incontrati, circostanza questa pure pacifica.

Il dato controverso era la cosa ricevuta, che, secondo la prospettiva difensiva, era una sorta di "viagra", da acquistare solo nel Paese dove [OSCURATO:PERSONA] viveva.Sul punto, tuttavia, i giudici di merito hanno osservato che in possesso di Tricase, sulla strada del ritorno dopo l'incontro con [OSCURATO:PERSONA], sono rinvenuti non dei "CD", né tantomeno il fantomatico "kamagra", ma 3,9 grammi di cocaina.

Di qui la coerente conclusione dei giudici di merito di attribuire al ricorrente la condotta illecita contestatagli al capo I, avente appunto ad oggetto la cessione di 3,9 grammi di cocaina, avvenuta in Fasano il 18 dicembre 2012.

Ora, alla valutazione non illogica compiuta dalla Corte territoriale, preceduta da un'adeguata disamina degli elementi probatori acquisiti, la difesa nel ricorso ha contrapposto una lettura alternativa (e invero parziale) delle fonti dimostrative disponibili, operazione che tuttavia non può ritenersi consentita in sede di legittimità, essendo nella giurisprudenza di questa Corte costante l'affermazione (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Ne consegue che non vi è spazio per l'ammissibilità delle censure difensive, che peraltro rivelano anche evidenti limiti di autosufficienza nel richiamo a singole fonti probatorie, il cui contenuto non è stato né riportato né allegato.

3.2. Venendo ai restanti motivi, deve osservarsi che anche le doglianze riferite al trattamento sanzionatorio risultano manifestamente infondate.

Ed invero occorre premettere che la Corte territoriale, rispetto al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, ha ridotto in maniera non irrisoria la pena, passata da 1 anno, 2 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa (sentenza di primo grado) alla misura finale di mesi 9 di reclusione e 1.050 euro di multa (sentenza di appello).

Il discostamento dal minimo edittale, peraltro contenuto, è stato giustificato dalla Corte di appello mediante il pertinente richiamo non solo ai precedenti penali dell'imputato, ma anche al quantitativo e al tipo di stupefacente ceduto.

Deve pertanto escludersi che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da criteri di particolare rigore, soprattutto ove si consideri che già il Tribunale aveva riconosciuto la fattispecie di lieve entità, concedendo altresì all'imputato le attenuanti generiche poste in regime di equivalenza rispetto alla recidiva.

Proprio in ordine alla recidiva, qualificata come semplice dalla Corte territoriale, deve osservarsi che, se è vero che la sentenza impugnata non si contraddistingue per un adeguato approfondimento circa i suoi presupposti applicativi, è altrettanto vero che, nell'atto di appello, la richiesta di escluderne l'applicazione era stata formulata in termini generici e meramente assertivi, il che giustifica il mancato sforzo argomentativo della pronuncia gravata, dovendosi in ogni caso ribadire che, anche nella parte riferita alla rideterminazione della pena, non risultano configurabili i vizi di legittimità evocati dalla difesa, essendo scaturito il trattamento sanzionatorio da considerazioni che, in quanto non illogiche, non risultano censurabili in sede di legittimità.

4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze rispettivamente sollevate, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12-11-2020 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 marzo 2017, il Tribunale collegiale di Bari, nell'ambito di un articolato procedimento penale in materia di stupefacenti, per quanto in questa sede rileva, affermava la responsabilità penale degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a una pluralità di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 a loro rispettivamente ascritti; in particolare, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni 7, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 30.900 di multa, in quanto ritenuto colpevole degli episodi del reato prima indicato, contestatigli ai capi B, C, E, F, G, H, K, B1, B2, B3, B4, B5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, Eh, E12, E13, E14, E16, E18, E19,E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27,E28, G1, G2, G3, N, Ni, N2, N3); [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.200 di multa, poiché ritenuto colpevole dell'episodio ascrittogli al capo L, qualificato ai sensi dell'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, mentre [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alla pena di anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa, rispetto all'episodio di cui al capo I, anch'esso qualificato ai sensi dell'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990. I fatti risultano commessi in Monopoli, Fasano, Bari e Provincia, in un arco temporale compreso, complessivamente, tra il 2012 e il 2013. Con sentenza del 12 novembre 2020, la Corte di appello di Bari, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riduceva le pene loro rispettivamente inflitte nei seguenti termini: per [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le attenuanti generiche, mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa e, per [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la recidiva semplice, mesi 9 di reclusione ed euro 1.050 di multa; quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti e previa diversa qualificazione dei reati ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminava la pena in anni 4, mesi 7, giorni 10 di reclusione ed euro 9 900 di multa. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa lamenta la violazione degli art. 132 e 133 cod. pen., rilevando che la Corte territoriale, pur avendo correttamente riconosciuto la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in considerazione delle quantità minime o comunque imprecisate delle sostanze stupefacenti cedute ai diversi acquirenti, nonché dell'assenza di una struttura organizzativa e permanente di vendita al minuto, non ha tuttavia tenuto conto delle medesime circostanze anche nel contenere la pena base nel minimo della cornice edittale, anziché nella misura indicata di anni tre di reclusione. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa deduce la inammissibilità e inutilizzabilità ai fini della decisione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], osservando che tale deposizione non era stata richiesta né dal Pubblico Ministero né tantomeno dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ma dalla difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA], per cui l'esame del teste non poteva essere esteso alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], come puntualmente eccepito dinanzi ai giudici di merito. Il teste [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, avrebbe potuto e dovuto rispondere, sia in sede di esame che in sede di controesame, solo su circostanze inerenti la posizione di [OSCURATO:PERSONA], e non su fatti riguardanti eventuali profili di reità dì [OSCURATO:PERSONA], tanto più che il predetto teste non era stato indicato da alcuna altra parte processuale a prova contraria ex art. 468 comma 4 cod. proc. pen., vedendo la circostanza articolata nella lista testi solo sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per cui le domande del P.M. sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA] e su chi gli abbia fornito la droga non potevano ritenersi consentite, così come le risposte del teste [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere utilizzate ai fini decisori, perché estranee al tema su cui doveva vertere la testimonianza Pertanto, eliminata l'efficacia probatoria della suddetta deposizione, non poteva essere affermata la penale responsabilità del ricorrente rispetto al capo L, posto che gli altri dati investigativi, contenuti nelle informative di P.G., erano inammissibili perché non emersi nell'istruttoria dibattimentale, né acquisiti al fascicolo per il dibattimento con il consenso della difesa e comunque erano insignificanti sul piano probatorio, riportando solo: 1) alcuni contatti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che però sono stati ricondotti dal primo in sede di interrogatorio ad acquisti di pescato; 2) alcuni fermi e/o perquisizioni eseguiti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], duranti i quali non è stata rinvenuta sostanza stupefacente; 3) due controlli, risalenti nel tempo, privi di alcun rilievo investigativo. In via gradata, il difensore chiede infine che venga dichiarata l'intervenuta prescrizione del reato, per come riqualificato nella fattispecie di cui all'ad. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 dal giudice di primo grado. 2.2. Con memoria pervenuta il 17 febbraio 2022, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato quattro motivi. Con il primo, la difesa censura l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, osservando che la Corte territoriale ha omesso di fornire una risposta adeguata alle doglianze difensive relative all'assenza totale di prove a suo carico e all'assenza di riscontri probatori alle captazioni telefoniche. In particolare, non sarebbe stata tenuta in debita considerazione la ricostruzione fornita in sede di interrogatorio di garanzia da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di aver fornito a Tricase non dello stupefacente, bensì il "kamagra", un medicinale tipo "viagra" che si acquista liberamente in Inghilterra, ove egli risiede da diversi anni e che era solito fornire agli amici con problemi di erezione come Tricase. Si evidenzia inoltre che i contenuti delle intercettazioni telefoniche non avevano alcuno spessore probatorio, tanto più che nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] non sono stati rinvenuti né soldi, né sostanze stupefacenti, né strumenti di spaccio, non essendo stato chiarito se sia stato [OSCURATO:PERSONA] a cedere la droga a Tricase, o se quest'ultimo ne fosse già in possesso, essendone egli un consumatore abituale. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo, esposti congiuntamente, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa della applicazione della recidiva, della determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva: si evidenzia, in proposito, che la Corte di appello non ha verificato se la reiterazione dell'illecito sia stata effettivo sintomo di maggiore pericolosità dell'imputato, gravato invero da condanne relative a fatti risalenti e riferite a condotte non specifiche; né la Corte territoriale avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA] risiede e lavora onestamente da anni all'estero, recandosi in Italia solo per trovare l'anziana madre, e che inoltre egli ha serbato un comportamento collaborativo durante l'intero procedimento, avendo peraltro la difesa prestato anche il consenso all'utilizzabilità di tutti gli atti di indagini ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 1. Iniziando dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che, nel giudizio di secondo grado, la difesa ha definito la sua posizione in forza dell'art.599 bis cod. proc. pen., concordando la pena rispetto alla qualificazione giuridica degli episodi ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per cui non risultano consentite le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, che del resto è stato rideterminato dalla Corte territoriale proprio nei termini oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti nel corso del giudizio di secondo grado. Di qui l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Passando alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], occorre evidenziare che l'affermazione della penale responsabilità operata dai giudici di merito non presenta criticità. Occorre premettere che l'accusa elevata a carico dell'imputato (capo L) era quella di avere concorso con [OSCURATO:PERSONA] nel cedere sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA]; fatto commesso in Monopoli, il 27 gennaio 2013. Orbene, come precisato nel ricorso e come emerge dalla sentenza impugnata, la difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'esame di [OSCURATO:PERSONA] "al fine di chiarire i rapporti intercorrenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]", ciò nell'evidente ottica di verificare se [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto o meno la dose di stupefacente dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].Sul punto ha ragionevolmente osservato la Corte di appello che "l'eventuale risposta negativa non avrebbe potuto che comportare la consequenziale domanda da chi, quindi, l'avesse ricevuta", domanda che in effetti è stata formulata e che avuto risposta in [OSCURATO:PERSONA], per cui, si legge nella sentenza impugnata, "non vi è stata testimonianza di un diverso capitolo di prova, introduttivo di un diverso thema probandum, ma il consequenziale e necessario epilogo, o se vogliamo approfondimento istruttorio, partorito da quella domanda e dalla risposta data dal testimonianza"; sotto tale aspetto, sono stati esclusi profili di inutilizzabilità, atteso che "la difesa di [OSCURATO:PERSONA] era stata informata sin dagli atti preliminari al dibattimento della richiesta di prova testimoniale a discarico del [OSCURATO:PERSONA] formulata dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], sicché da quel momento avrebbe potuto approntare la sua linea difensiva mediante le richieste istruttorie ritenute più acconce. Insomma, l'esito positivo della testimonianza a discarico richiesta dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] e il conseguenziale sviluppo testimoniale era ampiamente prevedibile sin dalla predisposizione della relativa lista dei testimoni, anche perché i due rispondevano in concorso dello stesso reato". 2.1. Orbene, l'impostazione seguita dalla Corte di appello appare immune da censure, dovendosi evidenziare che alcun profilo di inutílizzabilità appare ravvisabile rispetto alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], il quale risulta essere stato esaminato nel contraddittorio delle parti sul tema indicato nella lista testi della difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA], tema che oggettivamente rendeva tutt'altro che imprevedibile la domanda sull'autore della cessione della droga al teste, il quale nel capo di imputazione era indicato come l'acquirente dello stupefacente, per cui, nel corso dell'escussione dibattimentale, legittimamente è stata affrontata la questione relativa al ruolo assunto nella vicenda da [OSCURATO:PERSONA], il quale, si legge nell'imputazione, era accusato di aver trattato la cessione con [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, la prova a discarico proveniente da una delle parti private ben può trasformarsi, nella rivelazione del suo contenuto e nei limiti nell'aderenza ai temi prestabiliti, in una prova a carico di un'altra parte, senza che da ciò consegua una violazione del diritto di difesa, essendo riconosciuto alle altre parti la facoltà di introdurre elementi probatori contrari, sia con la presentazione di una lista testi autonoma, sia con la richiesta di una prova contraria, sia con la sollecitazione dei poteri istruttori del giudice, sia ancora con l'esercizio, durante la deposizione, delle prerogative riconosciute dalla disciplina dell'esame e del controesame dei testimoni chiamati a vario titolo a deporre sui fatti di causa. Non appare dirimente quindi il fatto che il teste [OSCURATO:PERSONA] sia stato introdotto dalla difesa del coimputato senza essere stato indicato come teste né dal P.M. né dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], non essendo condizionata la validità dell'acquisizione del materiale probatorio dalla provenienza della relativa fonte: elementi a carico dell'imputato possono infatti scaturire sia dalle prove veicolate dall'accusa, sia da quelle introdotte dalle altre parti processuali (ivi compresa la stessa parte che ha chiesto l'esame, rivelatosi ad essa sfavorevole), incombendo sul giudice la sola verifica circa la legittimità dell'acquisizione e l'attendibilità dei contenuti. Nel caso di specie, tali profili sono stati adeguatamente vagliati, essendo stato chiarito che l'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] non è stato distonico rispetto al tenore del tema articolato nella lista testi, essendosi svolto l'esame su aspetti coerenti non solo con il thema probandum, ma con lo stesso contenuto dell'imputazione, mentre, quanto al secondo aspetto, non vi è una specifica censura difensiva, non essendo stato messo in discussione il giudizio sulla credibilità del teste, risultando generiche le deduzioni circa l'inammissibilità e la scarsa valenza probatoria delle ulteriori risultanze investigative scrutinate dai giudici di merito, che, come si legge nella sentenza impugnata anche alla luce del richiamo alla pronuncia di primo grado, avevano delineato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato in possesso di una dose di cocaina, quella ricevuta appunto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Esclusa la configurabilità di profili di inutilizzabilità del teste [OSCURATO:PERSONA], va quindi rimarcata la manifesta infondatezza della doglianza difensiva, che invero non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della decisione impugnata, dovendosi unicamente precisare che, alla data della sentenza impugnata (17 dicembre 2020), non era ancora decorso il termine massimo di 7 anni e 6 mesi per il fatto come riqualificato, risalente al 27 gennaio 2013. Né assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza della doglianza sollevata, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172). 3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 3.1. Iniziando dal primo motivo in punto di responsabilità, deve evidenziarsi che la sentenza impugnata non presta il fianco alle censure difensive. Ed invero la Corte territoriale, lungi dal limitarsi a richiamare acriticamente la pronuncia di primo grado, si è confrontata in maniera sintetica ma adeguata con le censure difensive, rilevando (pag. 6 della sentenza impugnata) come sia stato accertato e non contestato che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto per telefono a [OSCURATO:PERSONA] il 18 dicembre 2012 dei "CD" e che questi gli aveva risposto che avrebbe interpellato il "Dr, sicché, dopo ulteriori chiamate per mettersi d'accordo, i due si erano incontrati, circostanza questa pure pacifica. Il dato controverso era la cosa ricevuta, che, secondo la prospettiva difensiva, era una sorta di "viagra", da acquistare solo nel Paese dove [OSCURATO:PERSONA] viveva.Sul punto, tuttavia, i giudici di merito hanno osservato che in possesso di Tricase, sulla strada del ritorno dopo l'incontro con [OSCURATO:PERSONA], sono rinvenuti non dei "CD", né tantomeno il fantomatico "kamagra", ma 3,9 grammi di cocaina. Di qui la coerente conclusione dei giudici di merito di attribuire al ricorrente la condotta illecita contestatagli al capo I, avente appunto ad oggetto la cessione di 3,9 grammi di cocaina, avvenuta in Fasano il 18 dicembre 2012. Ora, alla valutazione non illogica compiuta dalla Corte territoriale, preceduta da un'adeguata disamina degli elementi probatori acquisiti, la difesa nel ricorso ha contrapposto una lettura alternativa (e invero parziale) delle fonti dimostrative disponibili, operazione che tuttavia non può ritenersi consentita in sede di legittimità, essendo nella giurisprudenza di questa Corte costante l'affermazione (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Ne consegue che non vi è spazio per l'ammissibilità delle censure difensive, che peraltro rivelano anche evidenti limiti di autosufficienza nel richiamo a singole fonti probatorie, il cui contenuto non è stato né riportato né allegato. 3.2. Venendo ai restanti motivi, deve osservarsi che anche le doglianze riferite al trattamento sanzionatorio risultano manifestamente infondate. Ed invero occorre premettere che la Corte territoriale, rispetto al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, ha ridotto in maniera non irrisoria la pena, passata da 1 anno, 2 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa (sentenza di primo grado) alla misura finale di mesi 9 di reclusione e 1.050 euro di multa (sentenza di appello). Il discostamento dal minimo edittale, peraltro contenuto, è stato giustificato dalla Corte di appello mediante il pertinente richiamo non solo ai precedenti penali dell'imputato, ma anche al quantitativo e al tipo di stupefacente ceduto. Deve pertanto escludersi che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da criteri di particolare rigore, soprattutto ove si consideri che già il Tribunale aveva riconosciuto la fattispecie di lieve entità, concedendo altresì all'imputato le attenuanti generiche poste in regime di equivalenza rispetto alla recidiva. Proprio in ordine alla recidiva, qualificata come semplice dalla Corte territoriale, deve osservarsi che, se è vero che la sentenza impugnata non si contraddistingue per un adeguato approfondimento circa i suoi presupposti applicativi, è altrettanto vero che, nell'atto di appello, la richiesta di escluderne l'applicazione era stata formulata in termini generici e meramente assertivi, il che giustifica il mancato sforzo argomentativo della pronuncia gravata, dovendosi in ogni caso ribadire che, anche nella parte riferita alla rideterminazione della pena, non risultano configurabili i vizi di legittimità evocati dalla difesa, essendo scaturito il trattamento sanzionatorio da considerazioni che, in quanto non illogiche, non risultano censurabili in sede di legittimità. 4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze rispettivamente sollevate, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 23085/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris