CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14612/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svoita dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 07/12/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs 74 del 2000, perché, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in qualità di legale rappresentate amministratore di [OSCURATO:PERSONA], per l'anno 2016, indicava nella dichiarazione annuale dei redditi e IVA, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a sei motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen. Il ricorrente lamenta la manifesta carenza e illogicità della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio ed in particolare della documentazione prodotta dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 192 c.p.p. per mancato rispetto dei criteri di valutazione della prova: si deduce che la condanna si fondi su presunzioni generiche senza un confronto critico con la documentazione prodotta dalla difesa a dimostrazione dell'effettività delle prestazioni fatturate e senza un'adeguata verifica della consapevolezza del destinatario circa la presunta struttura evasiva dell'operazione. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge per omessa valutazione della sentenza tributaria: si contesta alla Corte d'appello di aver escluso la valenza probatoria della sentenza tributaria favorevole all'imputato, in quanto non definitiva, senza compiere alcuna valutazione critica sul suo contenuto e rigettando immotivatamente la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000. 2.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sostenendosi che la Corte territoriale abbia attribuito il dolo specifico di evasione in modo apodittico, senza fondare il giudizio sulla consapevolezza della frode su elementi oggettivi e riscontrabili. 2.5. Con il quinto motivo, si lamenta che la motivazione, in violazione degli artt. 546, 125 e 530 cod. proc. pen., non consentirebbe di comprendere le ragioni della condanna. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso, si denuncia il travisamento del fatto: si sostiene che il provvedimento impugnato abbia ricostruito la vicenda in modo travisato rispetto alle risultanze documentali, trascurando le prassi consolidate nel settore dei servizi fiduciari. 3. La difesa ha inoltrato anche una memoria difensiva con cui si denunciano "moti nuovi". In particolare, si deduce che le decisioni delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano confermato la tesi difensiva prospettante la palese infondatezza della pretesa tributaria. 1CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile poiché tutti gli argomenti dedotti dalla difesa risultano privi del requisito della specificità poiché non dialogano criticamente con la sentenza impugnata, esaurendosi in affermazioni meramente assertive prospettanti la sussistenza dei vizi di legittimità denunciati. Secondo il principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte, vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Va, anche, ricordato che il requisito della specificità dei motivi, cui è condizionata l'ammissibilità del ricorso, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma altresì, allorquando sia dedotto il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione rispetto ad atti specificamente indicati, quello di curarne l'integrale trascrizione o allegazione al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze, anche provvedendo a produrli in copia nel giudizio di cassazione (ex multis Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 - dep. 26/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053, Sez. 2, n.26725 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 19/06/2013, Natale, Rv. 256723). Nel caso di specie il ricorso richiama documenti e prove dichiarative che non risultano allegate al ricorso. Sotto ulteriore profilo, va osservato che le doglianze relative alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto sono inammissibili in quanto mirano a sollecitare un nuovo giudizio di merito. Il ricorrente, sotto le spoglie del vizio di motivazione e del travisamento della prova, propone una ricostruzione alternativa dei fatti, ritenuta più plausibile, fondata su una diversa ponderazione degli elementi acquisiti, quali la sentenza tributaria non definitiva, i contratti di subappalto e le dichiarazioni dei clienti. Tuttavia, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza strutturale e della non manifesta illogicità del percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, senza alcuna possibilità di saggiare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali o di sovrapporre una propria valutazione a quella compiuta nei gradi precedenti. Le censure che tendono a una rilettura delle emergenze processuali in un senso stimato più favorevole al ricorrente non sono consentite. 2. La Corte d'appello ha fornito una motivazione congrua e priva di vizi logici manifesti, spiegando le ragioni per cui ha ritenuto sussistente la natura fittizia delle operazioni contestate. Ha valorizzato, in particolare, l'assenza di un'adeguata struttura aziendale in capo ai fornitori, i pregressi rapporti tra l'imputato e gli amministratori delle società emittenti, la genericità delle descrizioni in fattura e altre anomalie documentali, concludendo per l'impossibilità che tali soggetti potessero aver reso le prestazioni per gli ingenti importi fatturati. Ha altresì spiegato 2perché la sentenza tributaria, non essendo definitiva, non potesse avere efficacia vincolante nel processo penale, e ha ritenuto, con valutazione di merito insindacabile in questa sede, di non dover sospendere il giudizio. A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente non evidenzia un'illogicità manifesta o una contraddittorietà decisiva, ma contrappone generiche asserzioni, che assume troverebbero riscontro nella documentazione prodotta dalla difesa, senza specificare quali prove assumerebbero rilevanza, perché sarebbero dotate di una forza significativa tale da scardinare la tenuta logica della motivazione e senza che le medesime siano allegate al ricorso o in esso riprodotte. Vengono denunciate lacune argomentative su punti su cui la Corte territoriale si è soffermata giustificando le conclusioni abbracciate con motivazioni con cui il ricorso non si confronta. La Corte d'appello, ad esempio, ha desunto il dolo specifico di evasione da una serie di elementi indiziari (la conoscenza diretta dei soggetti interposti, la macroscopica inidoneità delle loro strutture a rendere le prestazioni, le anomalie contrattuali), ritenendo che l'imputato avesse consapevolmente sfrúttato il meccanismo fraudolento sotteso alle fatture o avrebbe potuto averne agevolmente contezza se solo avesse utilizzato "l'ordinaria diligenza". Di tale sforzo argomentativo non vi è traccia nel ricorso che si limita ad affermare che il "dolo deve essere oggetto di rigorosa prova". 3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'inammissibilità dei motivi originari comporta l'inammissibilità anche di quelli nuovi. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M3 siat\O tkita°;:j° i Ci, IlíiAti