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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 19076/2024

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uente DECRETO sulricorso 24718-2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], intimata e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine del controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo [OSCURATO:PERSONA] e ASSOCIATI controricorrente [OSCURATO:PERSONA] il decreto di omologa del 14 giugno 2019, pronunciato dal Tribunale di Latina nella causa iscritta al numero di RG 4250 del 2017, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; -2 - [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e provvedendo sulle spese, che possono essere compensate nel rapporto processuale con la parte controricorrente, atteso il recente consolidarsi dei principi di diritto che hanno condotto a ravvisare la manifesta infondatezza del ricorso; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe compensa le sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso 24718-2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], intimata e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine del controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo [OSCURATO:PERSONA] e ASSOCIATI controricorrente [OSCURATO:PERSONA] il decreto di omologa del 14 giugno 2019, pronunciato dal Tribunale di Latina nella causa iscritta al numero di RG 4250 del 2017, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; -2 - [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e provvedendo sulle spese, che possono essere compensate nel rapporto processuale con la parte controricorrente, atteso il recente consolidarsi dei principi di diritto che hanno condotto a ravvisare la manifesta infondatezza del ricorso; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizioe compensa le sp
Decreto Cassazione n. 19076/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris