CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 07077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione della legge penale incriminatrice in punto di ritenuta responsabilità penale, senza rispetto della clausola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006 a lui ascritto, è inammissibile, prospettandosi mere doglianze in punto di ricostruzione del fatto, riproduttive di censure correttamente vagliate e disattese dal giudice di merito con congrua motivazione, in modo peraltro assolutamente generico e senza reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata (che riferisce di come i documenti rinvenuti tra i rifiuti e utilizzati quale indizio per ricondurre i medesimi all'imputato fossero non soltanto scontrini fiscali, ma anche ordinazioni di prodotti da forno), Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022