CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 ottobre 2024
Cassazione n. 14108/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legittimità evidenzia che le carenze motivazionali denunciate sono insussistenti. 3. Non vi è omessa motivazione sulle richieste istruttorie. Nel reclamo era stata articolata una richiesta di acquisizioni istruttorie, che aveva ad oggetto un cospicuo elenco di provvedimenti, tutti espressamente richiamati nel decreto di proroga. Tutti questi atti (sentenze, ordinanze di custodia cautelare, decreti di fermo, provvedimenti di trattenimento della corrispondenza) venivano ritenuti necessari per verificarne i contenuti e la rilevanza ai fini della decisione di proroga del regime in atto. Si era chiesto anche di acquisire il registro della corrispondenza del detenuto, il registro dei colloqui telefonici e/o visivi del detenuto e la relazione comportamentale aggiornata e il programma rieducativo preposto dall’area educativa. Tale documentazione era ritenuta necessaria per verificare con chi manteneva attualmente i contatti il [OSCURATO:PERSONA] e per saggiare la compatibilità del livello raggiunto nel percorso rieducativo e il regime derogatorio di cui all’art. 41-bis ord. pen. Orbene contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale di sorveglianza dà atto di avere esaminato la memoria depositata il 30.10.2024 (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato) e gli atti ad essi allegati, in particolare i provvedimenti del Tribunale di sorveglianza e dell’Ufficio di sorveglianza di Novara di consegna di corrispondenza precedentemente trattenuta. Con riguardo a tutti gli atti di cui si chiedeva l’acquisizione non può dirsi che sia stata omessa motivazione, poiché le informazioni da essi tratte e contenute nel provvedimento ministeriale sono state debitamente e ampiamente esaminate e la difesa non ha esposto nemmeno in ricorso quali aspetti o quali contenuti fossero stati omessi nella motivazione del provvedimento o quali difformità rispetto a quanto riportato nel decreto ministeriale si dovessero verificare rispetto alle plurime fonti del provvedimento medesimo, posto che nessuna specifica risultanza è stata storicamente contestata. La censura rimane quindi priva di alcuna correlazione ad uno specifico interesse processuale. 4. Sotto tutti gli altri profili la motivazione risulta esaustiva e non apparente. Il Tribunale ha svolto un apprezzamento in concreto della incidenza del decorso del tempo in rapporto ad una condizione associativa pregressa accertata in posizione di vertice, con l’inserimento del [OSCURATO:PERSONA] in una rete di legami gerarchizzati rispetto ai quali non vi è alcun elemento nuovo che dia conto del loro affievolimento o del loro scardinamento. La relazione di sintesi è stata debitamente valutata e il Tribunale di sorveglianza ha formulato degli apprezzamenti in ordine alla genericità dei suoi propositi di cambiamento, mostrando di avere contezza di quanto rappresentato dagli operatori e tuttavia non ritenendolo sufficiente a dimostrare un definitivo allontanamento dalle logiche criminale. Gli argomenti proposti dalla difesa, pertanto, non possono valere ad evidenziare una violazione di legge per assenza della motivazione su questi punti, ma finiscono per proporre una diversa valutazione degli elementi apprezzati come insufficienti dal Tribunale di sorveglianza. La motivazione del provvedimento svolge, inoltre, una analisi concreta delle emergenze fattuali che dimostrano l’attivismo esterno e assai pericoloso del gruppo di riferimento anche in tempi recenti. Per contro attraverso le verifiche sulla corrispondenza sono emersi elementi che hanno fatto ragionevolmente ritenere al Tribunale di sorveglianza che venga posta cura dai familiari e dagli affiliati affinché sui social rimangano visibili immagini che ritraggono il [OSCURATO:PERSONA] e che di questa cura si cerchi di fare avere notizia al detenuto; circostanza questa sintomatica della possibilità attuale che egli mantenga o riattivi i legami con l’esterno. Sicchè il provvedimento impugnato risulta del tutto immune dai vizi denunciati. 4 F i r m a t o D a : G I U S E P P E S A N T A L U C I A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 9 0 f 2 5 a 0 c 9 0 2 c 6 b 7 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : G I O V A N B A T T I S T A T O N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 f 0 0 1 5 f 1 d 8 e 1 e c 4 7