CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 22524/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18244/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 37/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 198/2021, pubblicata il 17.02.2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16.06.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 198/2021 resa pubblica il 17.02.2021 - in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la rimozione a spese di [OSCURATO:PERSONA] di un muro di confine . Ha rigettato invece per il resto l’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza di primo grado. Per quanto ancora interessa, la Corte d’Appello ha ritenuto, contrariamente al giudice di primo grado, che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse stata incaricata della costruzione del muro, oltre che dal [OSCURATO:PERSONA], anche dai Blessent/[OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassaz ione [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a due motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno proposto difese in questa sede. Con atto notificato il 18.5.2021 il [OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato al ricorso principale e con successivo atto del 10.6.2021 ha proposto controricorso per resistere all’avverso ricorso incidentale. Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso principale (per sopravvenuto difetto di interesse) e il rigetto di quello incidentale per manifesta infondatezza. In prossimità dell’adunanza sono pervenute memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1La rinunzia al ricorso principale (notificata dal [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi prima della scadenza del termine di venti giorni per il deposito in cancelleria del ricorso, notificato il 30.4.2021) preclude la dichiarazione di improcedibilità prevista dall’art. 369 comma 1 cpc, ma non impedisce l'estinzione del giudizio relativo al ricorso principale anche in assenza di accettazione della parte cui sia stata notificata (come nel caso in esame), determinando in tal modo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8925 del 2011; sull’estinzione del giudizio in caso di rinunzia in assenza di accettazione v. anche Sez. 6 - L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015 Rv. 634622; Sez. 5 - , Ordinanza n. 10140 del 28/05/2020 Rv. 657723). 2 Il ricorso incidentale non tardivo (in quanto notificato dai Blessent-[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi entro i 60 giorni dalla notifica della sentenza di appello avvenuta il 2.3.2021) va esaminato. 2.1 Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112 e 342 cpc per l’omessa pronuncia, da parte della Corte d’Appello, sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata specificazione dei motivi. Il motivo è manifestamente infondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (cfr. tra le tante ed in tema di rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, Sez. 5 -, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017 Rv. 646290; Sez. 1, Sentenza n. 5351 del 08/03/2007 Rv. 595288; Sez. 2 - , Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018 Rv. 650016). Nel caso in esame, la valutazione nel merito dei motivi posti a fondamento del gravame dimostra inequivocabilmente che la Corte territoriale ha rigettato implicitamente la relativa eccezione. Solo per completezza, va aggiunto che secondo un principio generale le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale (cfr. .Sez. U, Sentenza n. 27199 del 2017 in motivazione). 2.2 Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali lamentano che la Corte d’Appello non avrebbe esaminato una se rie di fatti decisivi al fine di accertare quale delle parti avesse conferito l’incarico di costruire il muro oggetto di contesa alla ditta intimata. In particolare, la Corte d’Appello non avrebbe esaminato, in primo luogo, quanto indicato nella DIA del 3.5.2005 sottoscritta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risulterebbe l’indicazione anche del muro in questione. In secondo luogo, il giudice d’Appello non avrebbe esaminato la comunicazione del Comune di Castellamonte del 28.04.2014 nella quale veniva precisato che il titolo abilitativo alla realizzazione della recinzione tra le due proprietà sarebbe costituita dalla suddetta DIA. Inoltre, non sarebbero stati esaminati il preventivo di spesa e la fattura quietanzata emessa dal Truffa aventi ad oggetto la formazione del muro. Ancora, la Corte non avrebbe esaminato documentazioni fotografiche dalle quali risulterebbe che in data 4.9.2006 il muro risultava già edificato, mentre sul terreno dei ricorrenti incidentali non era ancora iniziata alcuna attività costruttiva. Infine, non sarebbe stato esaminato il decreto del GIP del Tribunale di Ivrea di archiviazione della querela di falso presentata, nei confronti dei ricorrenti incidentali, dal [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui si esclude che il muro sia stato costruito da loro. Il motivo è manifestamente infondato. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831). Nel caso in esame, a parte il rilievo che la decisività di un fatto non può certo farsi discendere dalla valutazione positiva data dal primo giudice, osserva il Collegio – e tale considerazione è risolutiva - che il fatto storico (individuazione dei soggetti che hanno dato l’incarico di edificare il muro) è stato preso in esame e valutato dalla Corte d’Appello, seppure in modo difforme dalle aspettative dei ricorrenti incidentali, le cui doglianze oggi si appuntano proprio sull’esame di elementi istruttori e sulla delibazione di tutte le risultanze probatorie: la censura quindi non coglie nel segno e non si rivela in linea con l’insegnamento delle sezioni unite sopra riportato. Il ricorso incidentale va quindi respinto. L’esito del giudizio comporta la compensazione delle spese. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio in relazione al ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore imp