CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28639/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];dato atto che è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratoregenerale presso questa Corte, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha confermatola sentenza del Tribunale di Fermo che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 216, primo comma, n. 1, 222,e 223, legge fall., a lui contestato al capo 2) dell’imputazione in qualità di socioaccomandatario e legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. di GalanteGabriele C., dichiarata fallita il 17 dicembre 2013, per aver distratto sommeprelevate dalla cassa per finalità estranee alla gestione per complessivi euro43.744,60, nonché beni mobili del valore complessivo di euro 3.320.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse del Galante, a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], si compone di sette motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all'art. 219, terzo comma, legge fall., per erroneo diniego dellacircostanza attenuante del danno di speciale tenuità. Il valore complessivo dellecondotte contestate, pari a euro 47.064,60, avrebbe infatti rappresentato circa il3,6% dell'attivo fallimentare accertato (euro 1.301.454,02), e la Corte d'appello,pur riconoscendo che l'importo non era particolarmente elevato, avrebbe negatol'attenuante senza svolgere alcuna valutazione comparativa con la consistenzacomplessiva del patrimonio sociale, in contrasto con la giurisprudenza di legittimitàche richiede di apprezzare la concreta incidenza della condotta sulla massa deicreditori.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazioneper contraddittorietà e illogicità in ordine alla ritenuta natura distrattiva deiprelevamenti di denaro contante. La Corte d'appello avrebbe riconosciuto laplausibilità della spiegazione fornita dalla difesa — pagamento di straordinari aidipendenti e di compensi al socio accomandante [OSCURATO:PERSONA] — sulla base delladeposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], ritenuta attendibile, ma avrebbe ritenuto che talespiegazione non potesse giustificare l’intero ammontare delle somme prelevate,disattendendo la stessa fonte dichiarativa nella parte in cui descriveva la prassiaziendale di corrispondere gli straordinari in contanti ad altri lavoratori, operandoin tal modo una valutazione frazionata e selettiva, ritenendo attendibile il testesolo per le parti della dichiarazione compatibili con l’ipotesi accusatoria edisattendendone altre senza adeguata motivazione; avrebbe inoltre erroneamentevalorizzato l'assenza di documentazione contabile come elemento a sfavore delladifesa, laddove tale assenza era del tutto coerente con la natura irregolare deipagamenti descritti dalla prova testimoniale.2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione per travisamento dellaprova dichiarativa del curatore fallimentare Minnetti e delle risultanze dell'allegato20 alla relazione ex art. 33 legge fall.. Il curatore avrebbe espressamenteammesso di non essere in grado di stabilire la reale destinazione delle somme,avendone ricostruito la natura distrattiva attraverso un mero esercizio logico. Iprelevamenti mensili medi (pari a circa euro 5.000) sarebbero peraltro pienamentecompatibili con la corresponsione del compenso al [OSCURATO:PERSONA] (euro 2.000-2.500mensili) e degli straordinari agli altri dipendenti; la Corte avrebbe inoltre fondatole proprie conclusioni su una somma (euro 43.744,60) diversa da quella risultantedall'allegato 20 (euro 41.470).2.4. Il quarto motivo censura vizio di motivazione in relazione allaritenuta distrazione dei beni mobili del valore complessivo di euro 3.320,00,contestando che il mero mancato rinvenimento dei beni da parte del curatore e lamancata dimostrazione del versamento nelle casse della società del ricavato dellaloro eventuale vendita potesse costituire prova sufficiente della distrazione, inassenza di accertamento circa la loro effettiva destinazione, e che la sola differenzatra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita dell'autovettura Peugeot 307 potesseritenersi indice di condotta distrattiva, nonostante la svalutazione economica diun’autovettura sia circostanza del tutto fisiologica. La Corte avrebbe peraltroomesso di valutare la reale offensività della condotta contestata, anche ai finidell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 219, terzo comma,legge fall., in relazione al valore dei beni asseritamente distratti ed al contesto nelquale si collocherebbero i fati contestati.2.5. Il quinto motivo deduce violazione di legge sostanziale e vizio dimotivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato, contestando che il dolodella bancarotta fraudolenta per distrazione potesse essere automaticamentedesunto dall'ingiustificatezza contabile dei prelevamenti, senza verificare laconcreta consapevolezza dell'imputato di destinare i beni a finalità estraneeall'impresa, tenuto conto delle dichiarazioni spontanee di Galante circa la propriainesperienza, lo stato depressivo e il progressivo distacco dalla gestione societaria.2.6. Il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione alla regola di giudizio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” di cui agli artt.533 e 530 cod. proc. pen., poiché la sentenza impugnata si fonderebbe su unaricostruzione meramente ipotetica delle somme prelevate, elaborata dal curatorefallimentare con un mero “esercizio logico”, e su una lettura parziale dellerisultanze documentali, e ometterebbe al contempo di confrontarsi con laricostruzione alternativa e plausibile emergente dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA].In tale contesto probatorio la pronuncia di condanna si porrebbe in evidentecontrasto con la regola di giudizio dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”, vista laplausibilità della ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa.2.7. Il settimo motivo denuncia violazione di legge processuale emancata assunzione di prova decisiva per illegittimo rigetto della richiesta dirinnovazione istruttoria mediante audizione del consulente giuslavorista dellasocietà, dott. [OSCURATO:PERSONA], la cui deposizione avrebbe consentito di chiarire le modalitàdi gestione dei rapporti di lavoro e di pagamento degli straordinari, circostanzacentrale ai fini dell'accertamento della natura distrattiva dei prelevamenti. [OSCURATO:PERSONA] respinto la richiesta con motivazione meramente formale — il teste nonera stato inserito in lista e l'audizione era stata chiesta ex art. 507 cod. proc. pen.— senza valutarne la concreta decisività.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è nel complesso infondato.2.Deve essere premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità alla qualeil collegio intende dare seguito (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013,Abbaco, Rv. 255353 – 01), allorquando, in cassazione, il procedimento si svolgain camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai finidel richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore stesso all'astensionedalle udienze proclamate da organismi di categoria. Il principio è stato ripreso daSez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284786 - 01 che, purpronunciandosi sul rito cartolare "emergenziale", ha inteso fornire un chiarimentodi ordine generale: il codice di autoregolamentazione collega l'impedimento perastensione alla "presenza" del difensore in udienza, sicché, in caso di trattazionescritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell'accoglimento dell'istanza,ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per latrasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione.3. Occorre allora affrontare, per primo, l’ultimo motivo di ricorso, di carattereprocessuale, che attiene alla reiezione della richiesta di rinnovazione deldibattimento con l’escussione del consulente giuslavorista della società,genericamente formulata con l’atto di appello, senza circostanziare le ragioni perle quali il patrimonio di conoscenze dell’ex consulente giuslavorista della societàfallita, tale dr. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto includere l’illegittima corresponsione distipendi “fuoribusta” a [OSCURATO:PERSONA], socio accomandante, e ad altri non meglioindicati lavoratori subordinati.L’aspecificità del motivo di gravame, con intuibili refluenze sulla valutazione didecisività dell’apporto probatorio, si è trascinata anche con il ricorso percassazione.3.1. È bene ricordare che l’operatività dell’istituto processuale dellarinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è subordinata alla condizioneche il giudice ritenga, nell'esercizio del potere discrezionale, che i dati probatorigià acquisiti presentino margini apprezzabili di incertezza e che l'attivitàprocessuale richiesta rivesta carattere di decisività. Alla rinnovazionedell'istruzione nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603, co. 1, cod. proc. pen.,può ricorrersi, cioè, solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo statodegli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatoriappresi siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia potenzialmenteirrinunciabile per l’intrinseca capacità di eliminazione delle eventuali incertezze,ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo a porre in discussione le risultanzeritenute fondamentali per la decisione (cfr. per tutte, Sez. U n. 12602 del17/12/2015, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Rv. 227494).Sostanzialmente, il giudice dell'appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione deldibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazionedel diritto alla prova (art. 6, comma 3, lett. d, della CEDU e 111 comma 2 Cost.),o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice diprimo grado. In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa alpotere discrezionale del giudice, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni delrifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando, in positivo, la sufficienteconsistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (cfr. sez. 4, n.47095 del 02/12/2009, Rv. 245996; Sez. 2 n. 45739 del 04/11/2003, Rv 226977;conf. sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Faro). L'ordinanza di rigetto dell'istanza dirinnovazione dell'istruzione dibattimentale si sottrae, dunque, al sindacato dilegittimità, quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione disecondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta formulazione delgiudizio sulla responsabilità (tra le molte, sez. 3 n. 47963 del 13/09/2016, Faro,cit.; sez. 6 n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv 262620; sez. 6 n. 11907 del13/12/2013, Rv, 259893; sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, Ceroni, Rv. 258758;Sez. 4 n. 47095 del 02/12/2009; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859).In altre parole, può essere censurata la mancata rinnovazione in appellodell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparatomotivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifesteillogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti didecisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosseprovveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (exmultis, sez.5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; sez. 1, n. 9151del 28/06/1999, Capitani, Rv.213923).3.2. E, con particolare riferimento alla regolamentazione del processo di primogrado, è principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e condivisodal collegio, che in tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod.proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle parti, sonosoggette ad una più penetrante e approfondita valutazione di pertinenza erilevanza, correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita daparte del giudice; pertanto, l'omesso esercizio di tale potere-dovere può esseresindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere diammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assolutanecessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo dellasentenza impugnata (sez. 4, n. 8083 del 08/11/2018, Cristiano, Rv.275149).La Corte d’appello, con esposizione non illogica, si è espressa nel senso dellanon indispensabilità dell’integrazione probatoria, e l’esercizio della relativa opzioneè attribuito esclusivamente alle facoltà del giudice di merito. In un contesto didoppia conforme sulla responsabilità, nel quale le pronunce dei gradi di meritopossono essere lette in un unicum argomentativo, del resto, i profili centrali deirilievi difensivi sono stati compiutamente vagliati con proposizioni esaurienti, chedi qui a breve saranno ripercorse con l’esame delle rimanenti doglianze.4. Il secondo e il terzo motivo, che per ragioni di metodo devono essere trattatiimmediatamente dopo, non possono essere accolti.Occorre rammentare il radicato principio di diritto secondo cui, in tema dibancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni dellasocietà dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da partedell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (cfr. ex multis Sez. 5, n.8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che, nell'affermare taleprincipio, ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazionedella garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmentesanzionato, gravante ex art. 87 l. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa ladestinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'oneredella prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancatorinvenimento di beni aziendali o del frutto della loro vendita, non essendo a talfine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti daicosti gestionali, ove non documentati, né precisati nel loro dettagliatoammontare). L’obbligo che grava sull’amministratore dell’impresa fallita è statoprecisato nel senso che le informazioni che il fallito deve dare alla curatela e,conseguentemente, al giudice, al fine di consentire il rinvenimento dei beni chepotrebbero essere stati potenzialmente distratti, devono essere specifiche e far sìche effettivamente avvenga il recupero di essi, ovvero se ne conosca la sorte (Sez.5 n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204).La costituzione di rapporti di lavoro al di fuori della contabilità ordinariacostituisce un fatto illecito che, oltre a ledere le norme previste a tutela deilavoratori, viola la regolarità dell'intera attività contabile della società, rendendoimpossibile qualsiasi controllo, e sovrapponendo la gestione personale dei singoliamministratori a quella degli organi sociali. Il lavoro “nero” costituisce quindi"oggettivamente", una modalità di gestione alternativa delle risorse sociali,impiegata forza lavoro, non assunta dalla società, ed integrante una vera e propriaforma di "distrazione" perché la retribuzione viene effettuata con capitali socialinon regolarmente registrati» (Sez. 5, 47561 del 11/10/2016, Morosi, Rv. 268700– 01, in motivazione; conf. Sez.5, n. 7477 del 14/02/2025, Defina, n.m.).Ne consegue che, per neutralizzare un’accusa di bancarotta fraudolentapatrimoniale per distrazione, non è possibile fornire valida giustificazione deldistacco di risorse societarie con l’allegazione dell’avvenuto versamento diretribuzioni “in nero”, tanto più se l’obiezione difensiva sia sfornita di puntuali erigorosi riscontri, di carattere anche extracontabile, sulla entità, sulle modalitàadottate, sulle finalità di natura sociale e sulla collocazione temporale delle assunteerogazioni.I provvedimenti in rassegna sono a tal proposito piani e convergenti ed immunida censure in sede di legittimità. La prima sentenza ha, da un lato, osservato chela deduzione difensiva è “priva di alcuna evidenza probatoria” e, per altro verso,ha ritenuto non conducente la deposizione della moglie dell’imputato, PietraMarianna, in quanto costei ha lavorato per la fallita “dal 2010 al 2012” e non hapotuto riferire sulle “effettive finalità dei prelievi dalla cassa societaria fino almomento del fallimento”; ha infine decisamente escluso la corrispondenza deipresunti pagamenti “in nero” con l’entità della somma distratta dalle casse, pariad euro 43.744,60. La Corte di merito si è allineata alla valutazione dei primigiudici (pag.6) e, quanto ai pretesi emolumenti corrisposti a [OSCURATO:PERSONA], pursenza respingerne in assoluto l’ipotizzabilità, ne ha sottostimato l’eventualeincidenza ai fini del decidere, in considerazione dell’impossibilità di compararne laprospettata quantificazione con l’ammontare dei prelevamenti in contestazione,concentrati nell’arco di pochi mesi e, in ogni caso, non rispondenti alle cifre deisalari che, in tesi difensiva, si è assunto pagate a costui.Analoghe riflessioni possono essere riservate alle censure che hanno investitola completezza della motivazione a riguardo dell’avvenuta distrazione dei benistrumentali della società fallita, non rinvenuti dalla curatela e di ingiustificataestromissione dal patrimonio dell’impresa. Anche a tal proposito le sentenze incommento hanno ragionatamente dato risalto alla carenza di prova, che ilricorrente non ha offerto, della destinazione dei singoli cespiti o del ricavato dellaloro alienazione.Le argomentazioni difensive dissentono, nel complesso espositivo,dall’impostazione prescelta dai giudizi di merito e tendono ad elaborare unaricostruzione alternativa delle emergenze probatorie, senza tenere in debito contoche l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lette), cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultarepercepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativodella decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato allaCorte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrarel'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex pluribus, Sez. U n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Pertanto, il vizio di motivazionededucibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto delprocesso, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà lamotivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura ereinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167).5.Il quarto motivo è generico e manifestamente infondato.Quanto all'elemento psicologico della bancarotta distrattiva, esso consiste neldolo generico per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello statodi insolvenza dell'impresa, né – contrariamente a quanto assunto nel ricorso - loscopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontàdi dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delleobbligazioni contratte (tra le tante: Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli,Rv. 266805; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv 261348).Le censure dispiegate in ricorso, per il vero assertive e sganciate dalleacquisizioni processuali esaminate dalle decisioni del merito, aspiranoesclusivamente ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, secondo unatecnica redazionale inammissibile in sede di legittimità. Occorre rimarcare che nonsono consentite nel giudizio di Cassazione le censure che siano nella sostanzarivolte a sollecitare soltanto una rivisitazione del risultato probatorio (Sez. 5, n.8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del21/01/2011, Carone, Rv. 250168); così come sono estranei al sindacato dellaCorte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacitàdimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., explurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).Occorre poi aggiungere che le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato,sottrattosi al contraddittorio, non possono essere equiparate alle dichiarazioni resein sede di esame e non sono idonee a confutare il quadro probatoriocomplessivamente considerato (Sez.2, n. 30653 del 24/09/2020, Capasso, Rv.279911).La sentenza impugnata ha dato contezza, in modo ineccepibile, degli indicatoriche orientano per la sussistenza della consapevolezza e volontà, da parte delricorrente, di dare ai denari e alle disponibilità dell’impresa una destinazioneanticonservativa e contrastante con l’esigenza di tutela delle aspettative creditorie.6. Il primo motivo del ricorso, che ha dedotto vizi di violazione di legge e dimotivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante del dannodi speciale tenuità, in parte generico, non può trovare accoglimento.La sentenza della Corte territoriale si è allineata al principio di diritto ormaicostante in base al quale, in tema di reati fallimentari ed ai fini dell'applicazionedelle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione deldanno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tracreditori dal fatto di bancarotta, dovendo aversi riguardo alla diminuzionepatrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dalfallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658); ne consegue che ilgiudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito alsingolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né asingole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma vaposto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che ilcomportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe statadisponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, Sentenzan. 12087 del 10/10/2000, Rv. 217403).Nel caso di specie, in cui si è accertata una distrazione globale di un importo dioltre 46.000 euro, rimane esente dalle critiche del vaglio di legittimità la replicafornita dalla Corte d’appello, che, pur stimando non ingente il pregiudizio arrecato,ha ritenuto di non poter comunque accedere ad un apprezzamento riduttivo di“speciale tenuità” del danno, in considerazione dell’impatto non irrilevante dellasottrazione delle risorse sul riparto dell’attivo in sede concorsuale.Sul punto, le proteste difensive si riducono a sterili note di dissenso, dalmomento che, per un verso, l’addotta necessità di raffronto tra le attività e lepassività evoca il parametro della “differenza tra attivo e passivo” che ilconsolidato orientamento di questa Corte ha inteso abbandonare ai fini dellaponderazione dell’entità del danno patrimoniale provocato alla massa dei creditori;e, per altro verso, il dato contabile che si assume annotato nella relazione delcuratore fallimentare si rivela meramente assertivo, perché ad esso non fa cennoil tenore delle motivazioni dei giudizi di merito, e perché, secondo il principiodell’autosufficienza dell’atto di impugnazione, il documento, di cui si è lamentatoil travisamento, avrebbe dovuto essere allegato al ricorso per cassazione.Si è invero ripetutamente affermato che, in tema di ricorso per cassazione,sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità,i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà dellamotivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano laloro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/4/17, Schioppo,Rv. 270071; conf. Sez. 4 n. 46979 del 2015, Bregamotti, Rv. 265053).7.Il quinto motivo, fondato sulla violazione del principio dell’oltre ogniragionevole dubbio, non è consentito ed è manifestamente infondato.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che la formula dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” deveessere ricondotta alla necessità di considerare le tesi antagoniste proposte dalladifesa e che il mancato rispetto di tale regola (come anche di quella indicatanell’art. 192 cod. proc. pen.) non può tradursi nella invocazione di una diversavalutazione delle fonti di prova, ovvero di un’attività di riconsiderazione del meritodella responsabilità, esclusa dal perimetro della giurisdizione di legittimità. Laviolazione di tale regola può invece essere invocata in cassazione solo ove troviriscontro in una illogicità manifesta e demolitiva del tessuto motivazionale. Invero,non ogni “dubbio” sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di meritosi traduce in una “illogicità manifesta”, essendo necessario che sia rilevato un viziologico che incrini, in modo severo, la tenuta della motivazione, così da esaltarneun’aporia non solo “manifesta”, ma anche “decisiva”, in quanto essenziale per laresistenza del ragionamento giustificativo della condanna. Si ritiene, cioè, che ilparametro di valutazione indicato nell’art. 533 cod. proc. pen. che richiede che lacondanna sia pronunciata se è fugato ogni “dubbio ragionevole”, operi in mododiverso nella fase di merito e in quella di legittimità: solo innanzi alla giurisdizionedi merito tale parametro può essere evocato per ottenere una rivisitazionealternativa delle prove; diversamente, in sede di legittimità, la violazione delleregole di valutazione delle prove e, segnatamente, del criterio indicato dall’art.533 cod. proc. pen. è deducibile solo quando si risolva in una illogicità manifestadel percorso argomentativo (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv.270108).Nel caso in esame, il rilievo del mancato rispetto della regola di giudizio si riveladi per sé inconcludente, dal momento che gli altri motivi di ricorso non sonorisultati idonei ad evidenziare fratture decisive del percorso motivazionale che hacondotto alla decisione di condanna.8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 09/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]