CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 13230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18098/2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato. - ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 287, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente – F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18098/2015 Numero sezionale 1354/2022 Numero di raccolta generale 13230/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA, n. 189/20/2014, depositata il 26/01/2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’[OSCURATO:PERSONA], decidendo sull’appello di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza della Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di [OSCURATO:PERSONA] che, in controversia relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento, ai fini Irpef, per il 2008, recante il recupero a tassazione della plusvalenza da cessione di un’area edificabile, aveva respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (comproprietario con altri congiunti del bene ceduto); 2. la C.T.R., in merito alla questione centrale della causa se l’oggetto della compravendita fosse il fabbricato posto in via Pisacane n. 2, a [OSCURATO:PERSONA], come prospettato dal contribuente, oppure un’area edificabile, secondo la tesi erariale, ha qualificato l’atto traslativo quale cessione di un edificio con annessa area pertinenziale, sul quale è stato effettuato un intervento di ristrutturazione consistito nella demolizione e ricostruzione del fabbricato, come previsto dall’art. 3, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001. Infatti, per la C.T.R., nel contratto si faceva riferimento ad un fabbricato, sul quale era in corso un intervento di ristrutturazione, sub specie di demolizione e ricostruzione dell’immobile nel rispetto della volumetria preesistente; inoltre, l’iter amministrativo avviato dai contribuenti cedenti (ai quali era subentrata la società acquirente [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), ossia la richiesta del permesso di ristrutturazione edilizia che era stato depositato dai proprietari otto mesi prima della vendita, non era dirimente rispetto all’oggetto della cessione, la cui esatta individuazione non poteva prescindere dal dato oggettivo r.g. n. 18098/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18098/2015 Numero sezionale 1354/2022 Numero di raccolta generale 13230/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 dell’esistenza di un fabbricato. In conclusione, la Commissione regionale ha negato la plusvalenza in quanto la compravendita del fabbricato non aveva avuto (cfr. pag. 4 della sentenza) «fini speculativa essendo intervenuta oltre i 5 anni dall’originario acquisto da parte dei dante causa»; 3. l’Agenzia delle entrate propone ricorso, con due motivi, per la cassazione della decisione d’appello, ed il contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato, sollevata dall’ufficio sia in primo che in secondo grado, costituito dalla sentenza (passata in giudicato) n. 90/01/2012 della C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] che, nell'àmbito del giudizio di impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro correlata al trasferimento immobiliare in questione, aveva riqualificato l’atto di cessione, che aveva generato la plusvalenza sottoposta a tassazione (quale oggetto del presente giudizio), da vendita di fabbricato a vendita di terreno edificabile; 2. con il secondo motivo [«2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 67 del d.p.r. n. 917/1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha erroneamente qualificato l’atto negoziale quale cessione di fabbricato anziché quale cessione di area edificabile, senza esaminare una serie di elementi certi (e non meramente presuntivi), quali l’avvio della procedura amministrativa per il rilascio del permesso di costruire in data anteriore all’atto di vendita, la natura della società acquirente (impresa di costruzioni) e l’elevato ammontare del corrispettivo, che invece avevano giustamente indotto l’ufficio finanziario ad individuare r.g. n. 18098/2015 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 18098/2015 Numero sezionale 1354/2022 Numero di raccolta generale 13230/2022 Data pubblicazione 27/04/2022 l’oggetto della cessione nell’area fabbricabile, donde la legittimità del recupero della plusvalenza nei confronti dei comproprietari alienanti; 3. il ricorso dell’Agenzia deve essere rigettato in quanto, nella specie, opera il giudicato esterno, giusta ordinanza di altro Collegio di questa sezione tributaria (Cass. 19/11/2021, n. 35448, nella causa RGN 18112/2015), riguardante l’impugnazione dello stesso avviso di accertamento, che ha disatteso il ricorso per cassazione dell’Agenzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria del compendio oggetto del giudizio; 4. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 5. essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.900,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimbor