CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024
Cassazione n. 19221/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che contesta l'esclusione della seminate di cui all'art. 54 cod. pen., sostenendo che l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari era giustificato dalla necessità di recarsi al SERD; rilevato che la sentenza è immune da censure, avendo compiutamente motivato in ordine al fatto che l'allontanamento avrebbe richiesto apposito provvedimento autorizzativo e che, in ogni caso, non risulta che il ricorrente si sia recato al SERD, essendo stato fermato mentre si trovava in compagnia di altra persony sua volta in stato di detenzione domiciliare; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente