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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2122/2016

ECLI:EU:C:2016:866
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 10 novembre 2016 * «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Marchio dell’Unione europea – Marchio figurativo contenente gli elementi verbali “100% [OSCURATO:PERSONA]” – Opposizione del titolare del marchio figurativo contenente l’elemento verbale “[OSCURATO:PERSONA]” – Annullamento, da parte del Tribunale, della decisione iniziale della prima commissione di ricorso recante rifiuto della registrazione – Decisione della seconda commissione di ricorso recante parziale rifiuto della registrazione» Nella causa C‑351/16 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 giugno 2016,

100% [OSCURATO:SOCIETA],

con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia), rappresentata da P. Pozzi, G. Ghisletti e F. Braga, avvocati, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), convenuta in primo grado.

Inghirami produzione distribuzione SpA (IN.PRO.DI) , già [OSCURATO:SOCIETA], con sede a Milano (Italia), rappresentata da

V. Piccarreta e M. Franzosi, avvocati, interveniente in primo grado, LA CORTE (Settima Sezione), composta da A. Prechal, presidente di sezione, A. Rosas e C. Toader (relatore), giudici, avvocato generale: Y. Bot cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, la 100% [OSCURATO:SOCIETA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 aprile 2016, 100% [OSCURATO:SOCIETA]/EUIPO – IN.PRO.DI (100% [OSCURATO:PERSONA]) (T‑198/14, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2016:222), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 10 gennaio 2014 (procedimento R 2122/2012-2), relativa a un’opposizione tra la Inghirami produzione distribuzione SpA (IN.PRO.DI), già [OSCURATO:SOCIETA], e la 100% [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «decisione controversa»). 2 La 100% [OSCURATO:SOCIETA], che chiede altresì alla Corte di condannare le «parti convenute» alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute dinanzi al Tribunale, invoca due motivi relativi, il primo, a errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel valutare la ricevibilità di taluni argomenti dalla stessa presentati e dei documenti allegati al suo atto di ricorso, e, il secondo, a una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1). 3 Ciascuno dei suddetti motivi è suddiviso in tre parti. 4 La prima parte del primo motivo riguarda la violazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 76, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.

La seconda parte di tale motivo verte su un difetto di motivazione.

La terza parte di quest’ultimo riguarda un’erronea valutazione degli elementi di prova. 5 La prima parte del secondo motivo dell’impugnazione riguarda una valutazione erronea, ad opera del Tribunale, del carattere distintivo dell’elemento verbale «capri».

La seconda parte di tale motivo riguarda il difetto di motivazione della parte della sentenza impugnata vertente sull’esistenza di un rischio di confusione.

La terza parte di tale motivo riguarda una valutazione erronea, da parte del Tribunale, della somiglianza dei segni in conflitto.

Sull’impugnazione 6 In forza dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata. 7 Nel caso di specie occorre applicare detta disposizione. 8 L’avvocato generale, il 20 settembre 2016, ha preso la seguente posizione: «Per i motivi che richiamerò di seguito, propongo alla Corte di respingere l’impugnazione nella causa 100% [OSCURATO:SOCIETA]/EUIPO, (C‑351/16 P), pendente dinanzi alla Corte, in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata e di condannare la ricorrente alle spese, conformemente all’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte.

Sul primo motivo, relativo a errori di diritto nella valutazione della ricevibilità degli argomenti della ricorrente e dei documenti allegati all’atto introduttivo del giudizio

1. Questo primo motivo è suddiviso in tre parti, relative, in primo luogo, alla violazione da parte del Tribunale dell’articolo 65, paragrafo 2, e dell’articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, in secondo luogo, a un difetto di motivazione della sentenza impugnata, in terzo luogo, a un’erronea valutazione degli elementi di prova.

Sulla prima parte, relativa alla violazione degli articoli 65, paragrafo 2, e 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009

2. A sostegno della prima parte, la ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato irricevibili i suoi argomenti e i documenti allegati all’atto introduttivo del giudizio e alla replica, in quanto sarebbero stati presentati per la prima volta dinanzi al medesimo.

3. Per quanto riguarda, in primo luogo, i documenti A.1, A.2 e A.3 allegati all’atto di ricorso e i documenti C.1, C.2 e C.3 allegati alla replica, la ricorrente sostiene che tali documenti sono stati prodotti dinanzi al Tribunale al solo scopo di corroborare la mancanza di qualsiasi carattere distintivo dell’elemento verbale “capri”.

Per quanto attiene, in secondo luogo, all’argomento secondo cui il marchio richiesto sarebbe stato utilizzato dalla ricorrente per quattordici anni, la ricorrente sottolinea che tale informazione è stata fornita allo scopo di offrire al Tribunale indicazioni complete e precise in merito all’attività della ricorrente e al fine di escludere qualsiasi rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

In merito, in terzo luogo, all’argomento secondo cui il sito Internet della IN.PRO.DI farebbe riferimento allo “stile [OSCURATO:PERSONA]”, tale informazione costituirebbe, secondo la ricorrente, un elemento estremamente pertinente ai fini dell’esito del procedimento in quanto dimostrerebbe le contraddizioni della difesa dell’interveniente.

Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’argomento secondo cui l’isola di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe nota nel mondo per il suo stile di abbigliamento, la ricorrente sostiene che tale informazione è stata sottoposta in più occasioni dall’inizio del procedimento di opposizione dinanzi all’EUIPO.

4. Tale prima parte deve essere senz’altro respinta in quanto manifestamente infondata.

5. In primo luogo, la ricorrente non contesta il fatto che i documenti A.1, A.2 e A.3 allegati all’atto di ricorso e i documenti C.1, C.2 e C.3 allegati alla replica nonché i due primi argomenti previsti al punto 3 di tale proposta sono stati invocati per la prima volta dinanzi al Tribunale.

Pertanto, giustamente e conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato tali elementi irricevibili.

6. In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’isola di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe nota nel mondo per il suo stile di abbigliamento, si deve constatare che la ricorrente non suffraga assolutamente l’asserzione secondo cui tale argomento sarebbe stato fatto valere in più occasioni dinanzi all’EUIPO.

Sebbene il Tribunale abbia ampiamente esposto, al punto 31 della sentenza impugnata, i motivi per i quali occorreva dichiarare tale argomento irricevibile, la ricorrente non deduce alcun errore di analisi e non invoca alcun snaturamento dei documenti processuali sui quali il Tribunale si è fondato ai fini di tale conclusione.

Sulla seconda parte, relativa ad un difetto di motivazione della sentenza impugnata

7. Con la seconda parte, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver risposto agli argomenti da essa esposti al fine di dimostrare la ricevibilità, da un lato, dei documenti A.1, A.2 e A.3 allegati all’atto di ricorso e dei documenti C.1, C.2 e C.3 allegati alla replica e, dall’altro lato, dell’argomento secondo cui il termine “capri” designerebbe un particolare stile di abbigliamento.

Secondo la ricorrente, il Tribunale si sarebbe limitato a ripetere meccanicamente che tali documenti sono stati depositati per la prima volta dinanzi ad esso e a dichiarare, di conseguenza, che questi ultimi sarebbero irricevibili.

Del pari, il Tribunale non avrebbe fornito alcuna spiegazione sui motivi per i quali non ha tenuto conto del fatto che il sito Internet dell’interveniente farebbe riferimento all’esistenza di uno “stile capri”.

8. Pertanto, anche tale parte deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.

9. Infatti, come risulta da costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia.

La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., in particolare, sentenza del 12 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑604/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:545, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

10. Nel caso di specie, dai punti 31 e 32 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha concluso per l’irricevibilità dei documenti e degli argomenti precedentemente menzionati dopo essersi assicurato che questi ultimi fossero stati effettivamente invocati per la prima volta dinanzi ad esso.

A tal fine, il Tribunale non soltanto ha esaminato i documenti processuali ma ha altresì interrogato la ricorrente nel corso dell’udienza.

Il Tribunale, sulla base di tale analisi e in applicazione della giurisprudenza, ha quindi potuto concludere per l’irricevibilità di tali elementi senza che fosse espressamente tenuto a rispondere in merito a ciascuno degli argomenti sollevati dalla ricorrente.

Sulla terza parte, relativa ad un’erronea valutazione degli elementi di prova

11. A sostegno di tale terza parte, la ricorrente contesta al Tribunale di aver ignorato deliberatamente e senza alcuna spiegazione taluni elementi della memoria da essa depositata dinanzi alla commissione di ricorso, il che avrebbe inficiato la sua valutazione relativa alla ricevibilità dell’argomento vertente sull’utilizzazione del marchio richiesto nel corso di quattordici anni

12. Tale motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

13. Si deve, infatti, constatare che la censura sollevata dalla ricorrente mira a invocare un’erronea valutazione degli elementi di prova e non uno snaturamento dei medesimi.

Orbene, emerge da costante giurisprudenza che spetta esclusivamente al Tribunale valutare l’efficacia che occorre attribuire agli elementi di prova ad esso sottoposti e, pertanto, la valutazione di tali elementi non costituisce, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v. ordinanza del 16 giugno 2016, L’Oréal/EUIPO, C‑611/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:463, punto 16 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del 14 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e SLM/Commissione, C‑490/15 P e C‑505/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:678, punto 108 e giurisprudenza ivi citata).

14. Si deve pertanto respingere tale terza parte e, più ampiamente, il primo motivo invocato dalla ricorrente in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

15. Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nel confermare l’analisi della commissione di ricorso secondo cui esiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Sulla prima parte, relativa a un’erronea valutazione del Tribunale quanto al carattere distintivo dell’elemento verbale “capri”

16. Con tale prima parte, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha concluso erroneamente che l’elemento verbale “capri” aveva carattere distintivo. Detta parte consta di due censure. – Sulla prima censura

17. A sostegno della sua prima censura la ricorrente rileva che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 76 della sentenza impugnata, l’elemento verbale “capri” è privo di carattere distintivo per i prodotti della IN.PRO.DI.

Secondo la ricorrente, i numerosi argomenti sollevati durante il procedimento e le due recenti decisioni dell’EUIPO dimostrerebbero, infatti, il carattere descrittivo di tale elemento.

18. Tale censura deve essere senz’altro respinta.

19. In primo luogo, è irricevibile in quanto la ricorrente mira innanzitutto a rimettere in discussione le valutazioni in termini di fatto formulate dal Tribunale in merito al carattere distintivo dell’elemento verbale “capri”.

Se è vero che quest’ultima ricorda i numerosi argomenti da essa sollevati nel corso del procedimento al fine di dimostrare il carattere descrittivo dell’elemento verbale “capri”, essa non deduce alcuno snaturamento dei fatti ad opera del Tribunale.

20. Orbene, emerge da costante giurisprudenza che la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di di un’impugnazione (v., in particolare, ordinanza del 25 febbraio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑487/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:130, punto 29).

21. In secondo luogo, l’argomento relativo alla prassi decisionale dell’EUIPO deve essere respinto in quanto infondato.

22. Da un lato, la giurisprudenza ha sancito che, per motivi di certezza del diritto e, più precisamente, di buona amministrazione, la legittimità delle decisioni della commissione di ricorso dell’EUIPO deve essere valutata dal Tribunale unicamente sulla base del regolamento n. 207/2009, e non sulla base della prassi decisionale di tale Ufficio (sentenza del 10 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti da 75 a 77, e ordinanza del 3 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑649/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:603, punto 59).

23. Dall’altro lato, è utile precisare che le decisioni alle quali la ricorrente fa riferimento, ossia la decisione della divisione di opposizione dell’EUIPO del 27 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] (procedimento 002316605), e la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2016, [OSCURATO:PERSONA] (procedimento R 1875/2015-2), sono state pronunciate molto tempo dopo l’adozione della decisione controversa. – Sulla seconda censura

24. Con la sua seconda censura, la ricorrente sostiene che l’analisi del Tribunale è viziata dalla stessa contraddizione sulla quale si fonda la decisione controversa.

Infatti mentre il Tribunale avrebbe sostenuto, al punto 82 della sentenza impugnata, che il marchio anteriore dell’Unione europea presenta un carattere distintivo debole e che il marchio richiesto presenta un carattere distintivo ancora più debole, quest’ultimo avrebbe statuito al punto seguente che l’elemento verbale “capri”, comune a entrambi i marchi in conflitto, presenta un carattere distintivo normale.

25. Si deve constatare che tale censura deve essere respinta in quanto manifestamente infondata dal momento che si fonda su un’erronea interpretazione del punto 82 della sentenza impugnata.

26. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tale aspetto non implica alcuna asserzione da parte del Tribunale.

Quest’ultimo si è limitato a ricordare le considerazioni esposte dalla commissione di ricorso ai punti 71 e 72 della decisione controversa in merito all’ipotesi di un marchio anteriore a carattere distintivo debole, pronunciandosi in tal modo su una delle censure sollevate dalla ricorrente.

Al punto 83 di tale sentenza, il Tribunale ha quindi concluso la sua analisi relativa al carattere distintivo dell’elemento verbale “capri”.

Di conseguenza, non si può ritenere che tale analisi, illustrata ai punti 82 e 83 di tale sentenza, sia viziata da un qualsivoglia errore.

27. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, tale prima parte dev’essere respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

Sulla seconda parte, relativa ad un’erronea valutazione del Tribunale quanto al carattere dominante dell’elemento verbale “capri”

28. Con tale seconda parte, la ricorrente rileva che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che l’elemento verbale “capri” costituiva l’elemento dominante nell’impressione complessiva prodotta dai due marchi in conflitto.

A tal fine, la ricorrente solleva tre censure. – Sulla prima censura

29. La ricorrente sostiene che il Tribunale, al punto 91 della sentenza impugnata, ha motivato in modo sommario e superficiale la sua analisi relativa al carattere dominante dell’elemento verbale “capri”, per quanto riguarda il marchio anteriore dell’Unione europea.

30. Tale motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

31. Infatti, la conclusione alla quale perviene il Tribunale in merito al carattere dominante del termine “capri” nell’ambito del marchio anteriore si fonda su un esame delle qualità intrinseche dei componenti del marchio, conforme alla giurisprudenza che quest’ultimo ha avuto cura di ricordare ai punti 88 e 89 della sentenza impugnata.

Le constatazioni che quest’ultimo formula al punto 91 di tale sentenza sono pertanto ampiamente sufficienti per fondare la sua conclusione. – Sulla seconda censura

32. La ricorrente rileva che il Tribunale si è contraddetto al punto 91 della sentenza impugnata laddove ha statuito che gli elementi non verbali del marchio anteriore dell’Unione europea hanno, in pari misura rispetto all’elemento verbale “capri», un ruolo centrale.

33. Tale censura si fonda su un’interpretazione erronea del punto 91 di tale sentenza e, di conseguenza, deve essere respinta in quanto manifestamente infondata.

34. Infatti, in tale punto, il Tribunale ha statuito che: “(...) [P]er quanto riguarda il marchio dell’Unione europea anteriore, l’elemento denominativo «capri», che occupa la maggior parte dello spazio del marchio e che si colloca al centro dello stesso, ne costituisce incontestabilmente l’elemento dominante.

Tale carattere dominante vale per gli elementi non denominativi, i quali hanno una funzione essenzialmente decorativa”.

35. Si deve constatare che l’interpretazione applicata dalla ricorrente travisa i termini molto chiari utilizzati dal Tribunale.

Infatti, nella prima frase di tale punto, quest’ultimo ha dichiarato, in modo non equivoco, che l’elemento verbale “capri” costituisce “incontestabilmente” l’elemento dominante del marchio anteriore dell’Unione europea.

Successivamente, nella seconda frase di tale punto, il Tribunale ha suffragato tale asserzione rilevando che gli elementi non verbali di tale marchio hanno una “funzione decorativa”.

Quest’ultima constatazione manifestamente non consente di sostenere l’interpretazione suggerita dalla ricorrente, secondo cui gli elementi non verbali svolgerebbero un ruolo centrale.

36. Di conseguenza, la censura sollevata dalla ricorrente è del tutto infondata. – Sulla terza censura

37. La ricorrente sostiene che l’analisi del Tribunale relativa al carattere dominante dell’elemento verbale “capri” del marchio richiesto è affetta da una contraddizione.

Mentre il Tribunale avrebbe ammesso il carattere distintivo di tale elemento, lo stesso ne riconoscerebbe, al punto 92 della sentenza impugnata, il carattere puramente descrittivo.

Infatti, il Tribunale dichiarerebbe che l’elemento verbale “capri” costituisce l’elemento dominante di tale marchio in quanto designa l’isola contraddistinta dal medesimo nome.

38. La ricorrente ne deduce che tale analisi è contraria al principio secondo cui, qualora un marchio complesso sia composto da un elemento descrittivo, da un lato, quest’ultimo non può costituire un elemento dominante di tale marchio e, dall’altro, gli altri elementi, sia figurativi sia verbali, dovranno essere considerati importanti ai fini della comparazione tra i segni di cui trattasi.

39. Detta censura dev’essere respinta in quanto infondata.

40. Infatti, benché il Tribunale ammetta che il termine “capri” è l’elemento che attirerà principalmente l’attenzione del consumatore medio, in quanto designa l’isola di [OSCURATO:PERSONA], esso ne riconosce altresì il carattere distintivo grazie a un’analisi effettuata ai punti da 75 a 83 della sentenza impugnata, che la ricorrente non è stata in grado di mettere in discussione.

In particolare, il Tribunale ha espressamente osservato, al punto 77 di tale sentenza, che il legame tra tale elemento verbale e i prodotti presi in considerazione non è stato dimostrato dinanzi all’EUIPO, cosicché tale elemento non è descrittivo e presenta un carattere distintivo normale.

41. Di conseguenza, l’analisi del Tribunale relativa al carattere dominante dell’elemento verbale “capri” del marchio richiesto non è affetta da alcuna contraddizione. Non occorre quindi esaminare il secondo argomento sollevato dalla ricorrente.

42. Alla luce di tali considerazioni, tale seconda parte deve, di conseguenza, essere respinta in quanto manifestamente infondata. Sulla terza parte, relativa a un’erronea valutazione del Tribunale quanto alla somiglianza dei segni in conflitto

43. Con la terza parte di tale motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver concluso per l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Tale parte è suddivisa in due censure. – Sulla prima censura

44. Con la sua prima censura, la ricorrente contesta l’analisi del Tribunale per quanto riguarda la somiglianza dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale tra i segni in conflitto e quanto all’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.

45. Per quanto attiene alla comparazione visiva dei segni, la ricorrente insiste sulla necessità di tener conto del modo originale in cui l’elemento verbale “capri” è rappresentato nei marchi in conflitto.

Quanto alla comparazione fonetica e concettuale, essa censura il Tribunale per non aver debitamente preso in considerazione l’elemento “100%”, che distinguerebbe in modo alquanto netto i marchi in conflitto.

Infine, per quanto riguarda il rischio di confusione, la ricorrente ricorda che se è vero che il termine “capri” è descrittivo per quanto riguarda i prodotti di cui trattasi, l’associazione dell’elemento “100%” e dell’elemento verbale “capri” del marchio richiesto conferirebbe un carattere distintivo a quest’ultimo, cosicché non esisterebbe alcun rischio di confusione per il pubblico.

46. Tale censura deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

47. Infatti, è sufficiente constatare che, contestando al Tribunale di aver effettuato un’erronea valutazione delle somiglianze dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale dei marchi in conflitto e, pertanto, di aver accertato l’esistenza di un rischio di confusione tra questi ultimi, la ricorrente tenta di fare riesaminare dalla Corte valutazioni di natura fattuale realizzate dal Tribunale, senza dimostrare e neppure asserire che quest’ultimo sarebbe incorso in uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova. – Sulla seconda censura

48. Con la seconda censura, la ricorrente fa valere che l’analisi del Tribunale, relativa all’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, è viziata da un difetto di motivazione cosicché la stessa non è in grado di difendere pienamente i propri diritti.

49. Si deve senz’altro respingere tale censura in quanto manifestamente infondata.

50. Infatti, l’analisi relativa al rischio di confusione tra i marchi in conflitto figurante ai punti da 116 a 121 della sentenza impugnata discende, conformemente alla giurisprudenza ricordata dal Tribunale al punto 119 di tale sentenza, dalle constatazioni già effettuate da quest’ultimo per quanto riguarda, da un lato, la somiglianza dei prodotti designati dai marchi di cui trattasi indicati ai punti da 42 a 63 di tale sentenza e, dall’altro lato, dalla somiglianza dei segni in conflitto sulla quale vertono i punti da 64 a 115 della sentenza impugnata.

51. Di conseguenza il Tribunale ha motivato, in modo sufficiente e in conformità con la giurisprudenza indicata al punto 9 della presente presa di posizione, le ragioni per le quali la commissione di ricorso, senza incorrere in un errore, aveva concluso per l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

52. Si deve pertanto respingere il secondo motivo in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.

53. Poiché nessuno dei due motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta». 9 Per la medesima motivazione addotta dall’avvocato generale, si deve respingere l’impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

Sulle spese 10 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa.

Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’atto di ricorso alla convenuta e, quindi, prima che questa abbia sostenuto spese, si deve dichiarare che la 100% [OSCURATO:SOCIETA] sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La 100% [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle proprie spese.

Lussemburgo, 10 novembre 2016 Il cancelliere Il presidente della Settima Sezione

A. [OSCURATO:PERSONA]

A. Prechal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 10 novembre 2016 * «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Marchio dell’Unione europea – Marchio figurativo contenente gli elementi verbali “100% [OSCURATO:PERSONA]” – Opposizione del titolare del marchio figurativo contenente l’elemento verbale “[OSCURATO:PERSONA]” – Annullamento, da parte del Tribunale, della decisione iniziale della prima commissione di ricorso recante rifiuto della registrazione – Decisione della seconda commissione di ricorso recante parziale rifiuto della registrazione» Nella causa C‑351/16 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 giugno 2016, 100% [OSCURATO:SOCIETA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia), rappresentata da P. Pozzi, G. Ghisletti e F. Braga, avvocati, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), convenuta in primo grado. Inghirami produzione distribuzione SpA (IN.PRO.DI) , già [OSCURATO:SOCIETA], con sede a Milano (Italia), rappresentata da V. Piccarreta e M. Franzosi, avvocati, interveniente in primo grado, LA CORTE (Settima Sezione), composta da A. Prechal, presidente di sezione, A. Rosas e C. Toader (relatore), giudici, avvocato generale: Y. Bot cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, la 100% [OSCURATO:SOCIETA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 aprile 2016, 100% [OSCURATO:SOCIETA]/EUIPO – IN.PRO.DI (100% [OSCURATO:PERSONA]) (T‑198/14, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2016:222), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 10 gennaio 2014 (procedimento R 2122/2012-2), relativa a un’opposizione tra la Inghirami produzione distribuzione SpA (IN.PRO.DI), già [OSCURATO:SOCIETA], e la 100% [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «decisione controversa»). 2 La 100% [OSCURATO:SOCIETA], che chiede altresì alla Corte di condannare le «parti convenute» alle spese del presente procedimento nonché a quelle sostenute dinanzi al Tribunale, invoca due motivi relativi, il primo, a errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel valutare la ricevibilità di taluni argomenti dalla stessa presentati e dei documenti allegati al suo atto di ricorso, e, il secondo, a una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1). 3 Ciascuno dei suddetti motivi è suddiviso in tre parti. 4 La prima parte del primo motivo riguarda la violazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 76, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento. La seconda parte di tale motivo verte su un difetto di motivazione. La terza parte di quest’ultimo riguarda un’erronea valutazione degli elementi di prova. 5 La prima parte del secondo motivo dell’impugnazione riguarda una valutazione erronea, ad opera del Tribunale, del carattere distintivo dell’elemento verbale «capri». La seconda parte di tale motivo riguarda il difetto di motivazione della parte della sentenza impugnata vertente sull’esistenza di un rischio di confusione. La terza parte di tale motivo riguarda una valutazione erronea, da parte del Tribunale, della somiglianza dei segni in conflitto. Sull’impugnazione 6 In forza dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata. 7 Nel caso di specie occorre applicare detta disposizione. 8 L’avvocato generale, il 20 settembre 2016, ha preso la seguente posizione: «Per i motivi che richiamerò di seguito, propongo alla Corte di respingere l’impugnazione nella causa 100% [OSCURATO:SOCIETA]/EUIPO, (C‑351/16 P), pendente dinanzi alla Corte, in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata e di condannare la ricorrente alle spese, conformemente all’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte. Sul primo motivo, relativo a errori di diritto nella valutazione della ricevibilità degli argomenti della ricorrente e dei documenti allegati all’atto introduttivo del giudizio 1.      Questo primo motivo è suddiviso in tre parti, relative, in primo luogo, alla violazione da parte del Tribunale dell’articolo 65, paragrafo 2, e dell’articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, in secondo luogo, a un difetto di motivazione della sentenza impugnata, in terzo luogo, a un’erronea valutazione degli elementi di prova. Sulla prima parte, relativa alla violazione degli articoli 65, paragrafo 2, e 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009 2.      A sostegno della prima parte, la ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato irricevibili i suoi argomenti e i documenti allegati all’atto introduttivo del giudizio e alla replica, in quanto sarebbero stati presentati per la prima volta dinanzi al medesimo. 3.      Per quanto riguarda, in primo luogo, i documenti A.1, A.2 e A.3 allegati all’atto di ricorso e i documenti C.1, C.2 e C.3 allegati alla replica, la ricorrente sostiene che tali documenti sono stati prodotti dinanzi al Tribunale al solo scopo di corroborare la mancanza di qualsiasi carattere distintivo dell’elemento verbale “capri”. Per quanto attiene, in secondo luogo, all’argomento secondo cui il marchio richiesto sarebbe stato utilizzato dalla ricorrente per quattordici anni, la ricorrente sottolinea che tale informazione è stata fornita allo scopo di offrire al Tribunale indicazioni complete e precise in merito all’attività della ricorrente e al fine di escludere qualsiasi rischio di confusione tra i marchi in conflitto. In merito, in terzo luogo, all’argomento secondo cui il sito Internet della IN.PRO.DI farebbe riferimento allo “stile [OSCURATO:PERSONA]”, tale informazione costituirebbe, secondo la ricorrente, un elemento estremamente pertinente ai fini dell’esito del procedimento in quanto dimostrerebbe le contraddizioni della difesa dell’interveniente. Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’argomento secondo cui l’isola di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe nota nel mondo per il suo stile di abbigliamento, la ricorrente sostiene che tale informazione è stata sottoposta in più occasioni dall’inizio del procedimento di opposizione dinanzi all’EUIPO. 4.      Tale prima parte deve essere senz’altro respinta in quanto manifestamente infondata. 5.      In primo luogo, la ricorrente non contesta il fatto che i documenti A.1, A.2 e A.3 allegati all’atto di ricorso e i documenti C.1, C.2 e C.3 allegati alla replica nonché i due primi argomenti previsti al punto 3 di tale proposta sono stati invocati per la prima volta dinanzi al Tribunale. Pertanto, giustamente e conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato tali elementi irricevibili. 6.      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’isola di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe nota nel mondo per il suo stile di abbigliamento, si deve constatare che la ricorrente non suffraga assolutamente l’asserzione secondo cui tale argomento sarebbe stato fatto valere in più occasioni dinanzi all’EUIPO. Sebbene il Tribunale abbia ampiamente esposto, al punto 31 della sentenza impugnata, i motivi per i quali occorreva dichiarare tale argomento irricevibile, la ricorrente non deduce alcun errore di analisi e non invoca alcun snaturamento dei documenti processuali sui quali il Tribunale si è fondato ai fini di tale conclusione. Sulla seconda parte, relativa ad un difetto di motivazione della sentenza impugnata 7.      Con la seconda parte, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver risposto agli argomenti da essa esposti al fine di dimostrare la ricevibilità, da un lato, dei documenti A.1, A.2 e A.3 allegati all’atto di ricorso e dei documenti C.1, C.2 e C.3 allegati alla replica e, dall’altro lato, dell’argomento secondo cui il termine “capri” designerebbe un particolare stile di abbigliamento. Secondo la ricorrente, il Tribunale si sarebbe limitato a ripetere meccanicamente che tali documenti sono stati depositati per la prima volta dinanzi ad esso e a dichiarare, di conseguenza, che questi ultimi sarebbero irricevibili. Del pari, il Tribunale non avrebbe fornito alcuna spiegazione sui motivi per i quali non ha tenuto conto del fatto che il sito Internet dell’interveniente farebbe riferimento all’esistenza di uno “stile capri”. 8.      Pertanto, anche tale parte deve essere respinta in quanto manifestamente infondata. 9.      Infatti, come risulta da costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., in particolare, sentenza del 12 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, C‑604/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:545, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 10.      Nel caso di specie, dai punti 31 e 32 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha concluso per l’irricevibilità dei documenti e degli argomenti precedentemente menzionati dopo essersi assicurato che questi ultimi fossero stati effettivamente invocati per la prima volta dinanzi ad esso. A tal fine, il Tribunale non soltanto ha esaminato i documenti processuali ma ha altresì interrogato la ricorrente nel corso dell’udienza. Il Tribunale, sulla base di tale analisi e in applicazione della giurisprudenza, ha quindi potuto concludere per l’irricevibilità di tali elementi senza che fosse espressamente tenuto a rispondere in merito a ciascuno degli argomenti sollevati dalla ricorrente. Sulla terza parte, relativa ad un’erronea valutazione degli elementi di prova 11.      A sostegno di tale terza parte, la ricorrente contesta al Tribunale di aver ignorato deliberatamente e senza alcuna spiegazione taluni elementi della memoria da essa depositata dinanzi alla commissione di ricorso, il che avrebbe inficiato la sua valutazione relativa alla ricevibilità dell’argomento vertente sull’utilizzazione del marchio richiesto nel corso di quattordici anni 12.      Tale motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. 13.      Si deve, infatti, constatare che la censura sollevata dalla ricorrente mira a invocare un’erronea valutazione degli elementi di prova e non uno snaturamento dei medesimi. Orbene, emerge da costante giurisprudenza che spetta esclusivamente al Tribunale valutare l’efficacia che occorre attribuire agli elementi di prova ad esso sottoposti e, pertanto, la valutazione di tali elementi non costituisce, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v. ordinanza del 16 giugno 2016, L’Oréal/EUIPO, C‑611/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:463, punto 16 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza del 14 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e SLM/Commissione, C‑490/15 P e C‑505/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:678, punto 108 e giurisprudenza ivi citata). 14.      Si deve pertanto respingere tale terza parte e, più ampiamente, il primo motivo invocato dalla ricorrente in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 15.      Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 nel confermare l’analisi della commissione di ricorso secondo cui esiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Sulla prima parte, relativa a un’erronea valutazione del Tribunale quanto al carattere distintivo dell’elemento verbale “capri” 16.      Con tale prima parte, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha concluso erroneamente che l’elemento verbale “capri” aveva carattere distintivo. Detta parte consta di due censure. –       Sulla prima censura 17.      A sostegno della sua prima censura la ricorrente rileva che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 76 della sentenza impugnata, l’elemento verbale “capri” è privo di carattere distintivo per i prodotti della IN.PRO.DI. Secondo la ricorrente, i numerosi argomenti sollevati durante il procedimento e le due recenti decisioni dell’EUIPO dimostrerebbero, infatti, il carattere descrittivo di tale elemento. 18.      Tale censura deve essere senz’altro respinta. 19.      In primo luogo, è irricevibile in quanto la ricorrente mira innanzitutto a rimettere in discussione le valutazioni in termini di fatto formulate dal Tribunale in merito al carattere distintivo dell’elemento verbale “capri”. Se è vero che quest’ultima ricorda i numerosi argomenti da essa sollevati nel corso del procedimento al fine di dimostrare il carattere descrittivo dell’elemento verbale “capri”, essa non deduce alcuno snaturamento dei fatti ad opera del Tribunale. 20.      Orbene, emerge da costante giurisprudenza che la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di di un’impugnazione (v., in particolare, ordinanza del 25 febbraio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑487/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:130, punto 29). 21.      In secondo luogo, l’argomento relativo alla prassi decisionale dell’EUIPO deve essere respinto in quanto infondato. 22.      Da un lato, la giurisprudenza ha sancito che, per motivi di certezza del diritto e, più precisamente, di buona amministrazione, la legittimità delle decisioni della commissione di ricorso dell’EUIPO deve essere valutata dal Tribunale unicamente sulla base del regolamento n. 207/2009, e non sulla base della prassi decisionale di tale Ufficio (sentenza del 10 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, punti da 75 a 77, e ordinanza del 3 ottobre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑649/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:603, punto 59). 23.      Dall’altro lato, è utile precisare che le decisioni alle quali la ricorrente fa riferimento, ossia la decisione della divisione di opposizione dell’EUIPO del 27 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] (procedimento 002316605), e la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 febbraio 2016, [OSCURATO:PERSONA] (procedimento R 1875/2015-2), sono state pronunciate molto tempo dopo l’adozione della decisione controversa. –       Sulla seconda censura 24.      Con la sua seconda censura, la ricorrente sostiene che l’analisi del Tribunale è viziata dalla stessa contraddizione sulla quale si fonda la decisione controversa. Infatti mentre il Tribunale avrebbe sostenuto, al punto 82 della sentenza impugnata, che il marchio anteriore dell’Unione europea presenta un carattere distintivo debole e che il marchio richiesto presenta un carattere distintivo ancora più debole, quest’ultimo avrebbe statuito al punto seguente che l’elemento verbale “capri”, comune a entrambi i marchi in conflitto, presenta un carattere distintivo normale. 25.      Si deve constatare che tale censura deve essere respinta in quanto manifestamente infondata dal momento che si fonda su un’erronea interpretazione del punto 82 della sentenza impugnata. 26.      Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tale aspetto non implica alcuna asserzione da parte del Tribunale. Quest’ultimo si è limitato a ricordare le considerazioni esposte dalla commissione di ricorso ai punti 71 e 72 della decisione controversa in merito all’ipotesi di un marchio anteriore a carattere distintivo debole, pronunciandosi in tal modo su una delle censure sollevate dalla ricorrente. Al punto 83 di tale sentenza, il Tribunale ha quindi concluso la sua analisi relativa al carattere distintivo dell’elemento verbale “capri”. Di conseguenza, non si può ritenere che tale analisi, illustrata ai punti 82 e 83 di tale sentenza, sia viziata da un qualsivoglia errore. 27.      Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, tale prima parte dev’essere respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. Sulla seconda parte, relativa ad un’erronea valutazione del Tribunale quanto al carattere dominante dell’elemento verbale “capri” 28.      Con tale seconda parte, la ricorrente rileva che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che l’elemento verbale “capri” costituiva l’elemento dominante nell’impressione complessiva prodotta dai due marchi in conflitto. A tal fine, la ricorrente solleva tre censure. –       Sulla prima censura 29.      La ricorrente sostiene che il Tribunale, al punto 91 della sentenza impugnata, ha motivato in modo sommario e superficiale la sua analisi relativa al carattere dominante dell’elemento verbale “capri”, per quanto riguarda il marchio anteriore dell’Unione europea. 30.      Tale motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato. 31.      Infatti, la conclusione alla quale perviene il Tribunale in merito al carattere dominante del termine “capri” nell’ambito del marchio anteriore si fonda su un esame delle qualità intrinseche dei componenti del marchio, conforme alla giurisprudenza che quest’ultimo ha avuto cura di ricordare ai punti 88 e 89 della sentenza impugnata. Le constatazioni che quest’ultimo formula al punto 91 di tale sentenza sono pertanto ampiamente sufficienti per fondare la sua conclusione. –       Sulla seconda censura 32.      La ricorrente rileva che il Tribunale si è contraddetto al punto 91 della sentenza impugnata laddove ha statuito che gli elementi non verbali del marchio anteriore dell’Unione europea hanno, in pari misura rispetto all’elemento verbale “capri», un ruolo centrale. 33.      Tale censura si fonda su un’interpretazione erronea del punto 91 di tale sentenza e, di conseguenza, deve essere respinta in quanto manifestamente infondata. 34.      Infatti, in tale punto, il Tribunale ha statuito che: “(...) [P]er quanto riguarda il marchio dell’Unione europea anteriore, l’elemento denominativo «capri», che occupa la maggior parte dello spazio del marchio e che si colloca al centro dello stesso, ne costituisce incontestabilmente l’elemento dominante. Tale carattere dominante vale per gli elementi non denominativi, i quali hanno una funzione essenzialmente decorativa”. 35.      Si deve constatare che l’interpretazione applicata dalla ricorrente travisa i termini molto chiari utilizzati dal Tribunale. Infatti, nella prima frase di tale punto, quest’ultimo ha dichiarato, in modo non equivoco, che l’elemento verbale “capri” costituisce “incontestabilmente” l’elemento dominante del marchio anteriore dell’Unione europea. Successivamente, nella seconda frase di tale punto, il Tribunale ha suffragato tale asserzione rilevando che gli elementi non verbali di tale marchio hanno una “funzione decorativa”. Quest’ultima constatazione manifestamente non consente di sostenere l’interpretazione suggerita dalla ricorrente, secondo cui gli elementi non verbali svolgerebbero un ruolo centrale. 36.      Di conseguenza, la censura sollevata dalla ricorrente è del tutto infondata. –       Sulla terza censura 37.      La ricorrente sostiene che l’analisi del Tribunale relativa al carattere dominante dell’elemento verbale “capri” del marchio richiesto è affetta da una contraddizione. Mentre il Tribunale avrebbe ammesso il carattere distintivo di tale elemento, lo stesso ne riconoscerebbe, al punto 92 della sentenza impugnata, il carattere puramente descrittivo. Infatti, il Tribunale dichiarerebbe che l’elemento verbale “capri” costituisce l’elemento dominante di tale marchio in quanto designa l’isola contraddistinta dal medesimo nome. 38.      La ricorrente ne deduce che tale analisi è contraria al principio secondo cui, qualora un marchio complesso sia composto da un elemento descrittivo, da un lato, quest’ultimo non può costituire un elemento dominante di tale marchio e, dall’altro, gli altri elementi, sia figurativi sia verbali, dovranno essere considerati importanti ai fini della comparazione tra i segni di cui trattasi. 39.      Detta censura dev’essere respinta in quanto infondata. 40.      Infatti, benché il Tribunale ammetta che il termine “capri” è l’elemento che attirerà principalmente l’attenzione del consumatore medio, in quanto designa l’isola di [OSCURATO:PERSONA], esso ne riconosce altresì il carattere distintivo grazie a un’analisi effettuata ai punti da 75 a 83 della sentenza impugnata, che la ricorrente non è stata in grado di mettere in discussione. In particolare, il Tribunale ha espressamente osservato, al punto 77 di tale sentenza, che il legame tra tale elemento verbale e i prodotti presi in considerazione non è stato dimostrato dinanzi all’EUIPO, cosicché tale elemento non è descrittivo e presenta un carattere distintivo normale. 41.      Di conseguenza, l’analisi del Tribunale relativa al carattere dominante dell’elemento verbale “capri” del marchio richiesto non è affetta da alcuna contraddizione. Non occorre quindi esaminare il secondo argomento sollevato dalla ricorrente. 42.      Alla luce di tali considerazioni, tale seconda parte deve, di conseguenza, essere respinta in quanto manifestamente infondata. Sulla terza parte, relativa a un’erronea valutazione del Tribunale quanto alla somiglianza dei segni in conflitto 43.      Con la terza parte di tale motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver concluso per l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Tale parte è suddivisa in due censure. –       Sulla prima censura 44.      Con la sua prima censura, la ricorrente contesta l’analisi del Tribunale per quanto riguarda la somiglianza dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale tra i segni in conflitto e quanto all’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi. 45.      Per quanto attiene alla comparazione visiva dei segni, la ricorrente insiste sulla necessità di tener conto del modo originale in cui l’elemento verbale “capri” è rappresentato nei marchi in conflitto. Quanto alla comparazione fonetica e concettuale, essa censura il Tribunale per non aver debitamente preso in considerazione l’elemento “100%”, che distinguerebbe in modo alquanto netto i marchi in conflitto. Infine, per quanto riguarda il rischio di confusione, la ricorrente ricorda che se è vero che il termine “capri” è descrittivo per quanto riguarda i prodotti di cui trattasi, l’associazione dell’elemento “100%” e dell’elemento verbale “capri” del marchio richiesto conferirebbe un carattere distintivo a quest’ultimo, cosicché non esisterebbe alcun rischio di confusione per il pubblico. 46.      Tale censura deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile. 47.      Infatti, è sufficiente constatare che, contestando al Tribunale di aver effettuato un’erronea valutazione delle somiglianze dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale dei marchi in conflitto e, pertanto, di aver accertato l’esistenza di un rischio di confusione tra questi ultimi, la ricorrente tenta di fare riesaminare dalla Corte valutazioni di natura fattuale realizzate dal Tribunale, senza dimostrare e neppure asserire che quest’ultimo sarebbe incorso in uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova. –       Sulla seconda censura 48.      Con la seconda censura, la ricorrente fa valere che l’analisi del Tribunale, relativa all’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, è viziata da un difetto di motivazione cosicché la stessa non è in grado di difendere pienamente i propri diritti. 49.      Si deve senz’altro respingere tale censura in quanto manifestamente infondata. 50.      Infatti, l’analisi relativa al rischio di confusione tra i marchi in conflitto figurante ai punti da 116 a 121 della sentenza impugnata discende, conformemente alla giurisprudenza ricordata dal Tribunale al punto 119 di tale sentenza, dalle constatazioni già effettuate da quest’ultimo per quanto riguarda, da un lato, la somiglianza dei prodotti designati dai marchi di cui trattasi indicati ai punti da 42 a 63 di tale sentenza e, dall’altro lato, dalla somiglianza dei segni in conflitto sulla quale vertono i punti da 64 a 115 della sentenza impugnata. 51.      Di conseguenza il Tribunale ha motivato, in modo sufficiente e in conformità con la giurisprudenza indicata al punto 9 della presente presa di posizione, le ragioni per le quali la commissione di ricorso, senza incorrere in un errore, aveva concluso per l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. 52.      Si deve pertanto respingere il secondo motivo in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato. 53.      Poiché nessuno dei due motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta». 9 Per la medesima motivazione addotta dall’avvocato generale, si deve respingere l’impugnazione in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. Sulle spese 10 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa. Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’atto di ricorso alla convenuta e, quindi, prima che questa abbia sostenuto spese, si deve dichiarare che la 100% [OSCURATO:SOCIETA] sopporterà le proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La 100% [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle proprie spese. Lussemburgo, 10 novembre 2016 Il cancelliere Il presidente della Settima Sezione A. [OSCURATO:PERSONA] A. Prechal
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2122/2016 — Fons Iuris — Fons Iuris