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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14332/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Messina, Sezione misure di prevenzione, con ordinanza del 03/11/2021, dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione del controllo giudiziario delle aziende (art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) formulata ai sensi dell'art. 34, comma 6, dello stesso decreto.

L'inammissibilità dell'appello veniva dichiarata ai sensi dell'art. 24, comma 6- sexies, lett. e), del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto l'atto di impugnazione era stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata (sez3.penale.tribunale.messina@giustiziacertit) diverso da quello indicato per l'ufficio che aveva emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 dello stesso art. 24 del d.l. n. 137 del 2020 ([OSCURATO:EMAIL] ), ritenuto «l'unico abilitato a ricevere l'atto».

2. Avverso la menzionata ordinanza del Tribunale di Messina ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo articolo in relazione all'art. 6, comma 3, lett. a), della CEDU - dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), del d.l. n. 137 del 2020, «nella parte in cui non prevede la possibilità di notificare al giudice dell'impugnazione con riferimento agli appelli avverso decreto di rigetto dell'istanza 34 bis".

Secondo il ricorrente, la censurata lett. e) del comma 6-sexies dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020 determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento del caso di specie, relativo alla proposizione dell'atto di appello avverso il decreto di rigetto della richiesta di controllo giudiziario delle aziende, rispetto alle richieste di riesame e agli appelli contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali - per la proposizione delle quali la suddetta lett. e) prevede, in via di eccezione, uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata - atteso che per entrambe le menzionate impugnazioni è previsto un termine ridotto di proposizione e che entrambe «sono proposte innanzi allo stesso Giudice».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), del d.l. n. 137 del 2020, «nella parte in cui, tramite applicazione analogica in bonam partem risulta estensibile ad impugnazioni quali quella avverso ordinanza di rigetto della istanza ex art. 34 bis».

Secondo il ricorrente, il Tribunale di Messina avrebbe dovuto «estendere analogicamente» la disciplina prevista dalla suddetta lett. e) per la proposizione delle richieste di riesame e degli appelli contro le ordinanze in materia di misure cautelari anche alla proposizione dell'atto di appello avverso il decreto di rigetto della richiesta di controllo giudiziario delle aziende, atteso che «[l]a ratio della deroga contenuta nella disposizione richiamata è evidentemente quella di privilegiare la proposizione delle impugnazioni che hanno termini ridotti rispetto a quelli ordinariamente previsti dall'art. 585 c.p.p., relative ad impugnazioni innanzi alla sezione riesame e indirizzati a quello stesso indirizzo email che, nel caso di specie, è stato utilizzato per il deposito dell'atto di appello». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.1.1.

Il comma 6-sexies, lett. e), dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020 (articolo rubricato «Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVD-19»), stabilisce che, «[f]ermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis [cioè di proposizione dell'atto di impugnazione in forma di documento informatico mediante posta elettronica certificata] l'impugnazione è altresì inammissibile: [...] e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4».

La citata lett. e) prevede dunque: a) per gli atti di impugnazione in generale, l'inammissibilità dell'impugnazione quando il relativo atto sia trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati; b) per le richieste di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, l'inammissibilità dell'impugnazione quando il relativo atto sia trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato, per il Tribunale del riesame (art. 309, comma 7, cod. proc. pen.), dallo stesso provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati.

Nel caso di specie, appare pacifico che l'appello avverso il decreto con il quale il Tribunale di Messina aveva rigettato la richiesta di applicazione del controllo giudiziario delle aziende fu proposto da [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale del riesame ([OSCURATO:EMAIL] ) - ancorché non si trattasse di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari - anziché all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato per l'ufficio che aveva emesso il suddetto decreto di rigetto ([OSCURATO:EMAIL] ; indirizzo indicato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 9 novembre 2020).

1.2. Tanto premesso, in ordine logico, deve essere anzitutto esaminato il secondo motivo di ricorso.

Esso è manifestamente infondato.Il testo della lett. e) del comma 6 -sexies dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020 è infatti del tutto chiaro nel riferire l'ammissibilità delle impugnazioni trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale del riesame alle sole richieste di riesame o di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari (personali e reali) e non anche alle impugnazioni dei decreti in materia di misure di prevenzione (in particolare, dei decreti in materia di controllo giudiziario delle aziende).

Né è praticabile un'estensione analogica della norma concernente le richieste di riesame o di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari, atteso che la specifica considerazione di tali sole fattispecie dimostra come il legislatore, per tutte le altre impugnazioni - comprese quelle concernenti i decreti in materia di misure di prevenzione (e, in particolare, anche decreti in materia di controllo giudiziario delle aziende) - ha inteso prevedere l'inammissibilità quando il relativo atto sia trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

1.3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, attesa la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale con esso sollevata.

La denunciata disparità di trattamento risulta, infatti, giustificata, apparendo del tutto ragionevole che, in considerazione della diversità delle materie - e, di conseguenza, dell'articolazione giudiziaria competente in relazione alle stesse - la previsione dell'ammissibilità delle impugnazioni trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale del riesame sia riferita alle sole richieste di riesame o di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari.

1.4. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31/03/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, Sezione misure di prevenzione, con ordinanza del 03/11/2021, dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione del controllo giudiziario delle aziende (art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) formulata ai sensi dell'art. 34, comma 6, dello stesso decreto. L'inammissibilità dell'appello veniva dichiarata ai sensi dell'art. 24, comma 6- sexies, lett. e), del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto l'atto di impugnazione era stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata (sez3.penale.tribunale.messina@giustiziacertit) diverso da quello indicato per l'ufficio che aveva emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 dello stesso art. 24 del d.l. n. 137 del 2020 ([OSCURATO:EMAIL] ), ritenuto «l'unico abilitato a ricevere l'atto». 2. Avverso la menzionata ordinanza del Tribunale di Messina ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest'ultimo articolo in relazione all'art. 6, comma 3, lett. a), della CEDU - dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), del d.l. n. 137 del 2020, «nella parte in cui non prevede la possibilità di notificare al giudice dell'impugnazione con riferimento agli appelli avverso decreto di rigetto dell'istanza 34 bis". Secondo il ricorrente, la censurata lett. e) del comma 6-sexies dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020 determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento del caso di specie, relativo alla proposizione dell'atto di appello avverso il decreto di rigetto della richiesta di controllo giudiziario delle aziende, rispetto alle richieste di riesame e agli appelli contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali - per la proposizione delle quali la suddetta lett. e) prevede, in via di eccezione, uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata - atteso che per entrambe le menzionate impugnazioni è previsto un termine ridotto di proposizione e che entrambe «sono proposte innanzi allo stesso Giudice». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l'erronea interpretazione e applicazione dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), del d.l. n. 137 del 2020, «nella parte in cui, tramite applicazione analogica in bonam partem risulta estensibile ad impugnazioni quali quella avverso ordinanza di rigetto della istanza ex art. 34 bis». Secondo il ricorrente, il Tribunale di Messina avrebbe dovuto «estendere analogicamente» la disciplina prevista dalla suddetta lett. e) per la proposizione delle richieste di riesame e degli appelli contro le ordinanze in materia di misure cautelari anche alla proposizione dell'atto di appello avverso il decreto di rigetto della richiesta di controllo giudiziario delle aziende, atteso che «[l]a ratio della deroga contenuta nella disposizione richiamata è evidentemente quella di privilegiare la proposizione delle impugnazioni che hanno termini ridotti rispetto a quelli ordinariamente previsti dall'art. 585 c.p.p., relative ad impugnazioni innanzi alla sezione riesame e indirizzati a quello stesso indirizzo email che, nel caso di specie, è stato utilizzato per il deposito dell'atto di appello». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il comma 6-sexies, lett. e), dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020 (articolo rubricato «Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVD-19»), stabilisce che, «[f]ermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis [cioè di proposizione dell'atto di impugnazione in forma di documento informatico mediante posta elettronica certificata] l'impugnazione è altresì inammissibile: [...] e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4». La citata lett. e) prevede dunque: a) per gli atti di impugnazione in generale, l'inammissibilità dell'impugnazione quando il relativo atto sia trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati; b) per le richieste di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, l'inammissibilità dell'impugnazione quando il relativo atto sia trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato, per il Tribunale del riesame (art. 309, comma 7, cod. proc. pen.), dallo stesso provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. Nel caso di specie, appare pacifico che l'appello avverso il decreto con il quale il Tribunale di Messina aveva rigettato la richiesta di applicazione del controllo giudiziario delle aziende fu proposto da [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale del riesame ([OSCURATO:EMAIL] ) - ancorché non si trattasse di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari - anziché all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato per l'ufficio che aveva emesso il suddetto decreto di rigetto ([OSCURATO:EMAIL] ; indirizzo indicato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 9 novembre 2020). 1.2. Tanto premesso, in ordine logico, deve essere anzitutto esaminato il secondo motivo di ricorso. Esso è manifestamente infondato.Il testo della lett. e) del comma 6 -sexies dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020 è infatti del tutto chiaro nel riferire l'ammissibilità delle impugnazioni trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale del riesame alle sole richieste di riesame o di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari (personali e reali) e non anche alle impugnazioni dei decreti in materia di misure di prevenzione (in particolare, dei decreti in materia di controllo giudiziario delle aziende). Né è praticabile un'estensione analogica della norma concernente le richieste di riesame o di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari, atteso che la specifica considerazione di tali sole fattispecie dimostra come il legislatore, per tutte le altre impugnazioni - comprese quelle concernenti i decreti in materia di misure di prevenzione (e, in particolare, anche decreti in materia di controllo giudiziario delle aziende) - ha inteso prevedere l'inammissibilità quando il relativo atto sia trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. 1.3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, attesa la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale con esso sollevata. La denunciata disparità di trattamento risulta, infatti, giustificata, apparendo del tutto ragionevole che, in considerazione della diversità delle materie - e, di conseguenza, dell'articolazione giudiziaria competente in relazione alle stesse - la previsione dell'ammissibilità delle impugnazioni trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale del riesame sia riferita alle sole richieste di riesame o di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari. 1.4. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2022.
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