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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05335/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i ricorsi, volti unicamente a censurare il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello fornito adeguata giustificazione in ordine all'esclusione del quinto comma, valorizzando il coinvolgimento nella condotta illecita di una minore, pur non essendo stata quest'ultima ritenuta responsabile del reato; la motivazione sul punto è logica e coerente, quindi priva di vizi censurabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i ricorsi, volti unicamente a censurare il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello fornito adeguata giustificazione in ordine all'esclusione del quinto comma, valorizzando il coinvolgimento nella condotta illecita di una minore, pur non essendo stata quest'ultima ritenuta responsabile del reato; la motivazione sul punto è logica e coerente, quindi priva di vizi censurabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05335/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris