CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10308/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4092/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la • CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1471/2016 depositata il 28/07/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Premesso che: il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 15 febbraio 2010, rigettava l'opposizione proposta dall'AUSL n.1 di Agrigento avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]." per il pagamento della somma di euro 13.115,04 relativa a prestazioni rese nel mese di maggio 2008; il Tribunale, in particolare, rigettava l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente stante l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito affermato dall'Azienda e riteneva altresì inammissibile - poiché nuova - la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposto in ordine all'ulteriore credito vantato dal Laboratorio; la Corte di appello di Palermo, con sentenza n.1471/2016, pubblicata in data 28 luglio 2016, decidendo l'appello principale proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento e l'appello incidentale condizionato del Laboratorio di Analisi, riformava parzialmente la sentenza di primo grado e, per l'effetto - constatato l'avvenuto pagamento da parte dell'AUSL in favore del Laboratorio, della somma di euro 7.545,32 per prestazioni rese nel maggio 2008 - provvedeva alla revoca del decreto ingiuntivo opposto; la Corte di appello, in particolare, in parziale accoglimento dell'appello principale, accertava l'avvenuta compensazione rispetto alla differenza dovuta dall'Azienda sanitaria sul budget mensile di maggio 2008 (pari ad euro 1.583,52) con il maggior credito fondato sulle somme corrisposte in eccesso per l'anno 2007 e chieste in restituzione in via riconvenzionale (pari ad euro 4.793,86) e registrava in favore dell'Azienda appellante un residuo credito di euro 3.210,34; il giudice di appello, accogliendo inoltre l'appello incidentale del Laboratorio, in base al combinato disposto degli artt. 4 e 5 del decreto dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia del 22 novembre 2007 (pubblicato nella G.U. della Regione Sicilia del 14 dicembre 2007), riteneva dovuto al Laboratorio l'importo fatturato in eccesso sul budget assegnato per il 2007, pari ad euro 49.945,77, ammettendone al rimborso la somma di euro 24.976,89, all'esito di un abbattimento del 20% sulla prima aliquota e del 75% sulla restante; una volta compensate le reciproche ragioni creditorie, la Corte di appello condannava l'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento al pagamento in favore del Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]." della somma di euro 21.766,55, oltre accessori e spese; contro la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, l'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento; il Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]." si costituiva con controricorso, al quale seguiva la costituzione della ricorrente con nuovo difensore; questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.16638/2022, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della Corte d'Appello di Palermo al fine di verificare le ragioni della mancata coincidenza tra la data della prima udienza indicata dall'Azienda sanitaria con l'atto di citazione in appello (15/10/2010) e quella di effettivo svolgimento della stessa, tenutasi il giorno 15/12/2010, rispetto alla prima delle quali sarebbe quindi risultata tardiva la proposizione dell'appello incidentale operata con comparsa di costituzione depositata dal Laboratorio di analisi il 14/10/2010; la controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 C.p.C. la causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del 17 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, prospettando un error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte di appello in violazione e falsa applicazione degli artt. 343 e 166 c.p.c., per avere accolto l'appello incidentale senza dichiararne l'inammissibilità in quanto proposto tardivamente dal Laboratorio di Analisi. L'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento evidenzia che il Laboratorio si era costituito in appello, proponendo altresì appello incidentale con comparsa di risposta depositata in data 14 ottobre 2010, appena un giorno prima dell'udienza di prima comparizione, fissata nell'atto di citazione in appello per il giorno 15 ottobre 2010, in luogo dei 20 giorni richiesti a pena di decadenza dal combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c. Avrebbe dunque errato la Corte di appello nell'esaminare la domanda riconvenzionale riproposta dal Laboratorio, in relazione all'inammissibilità dell'appello incidentale. Giova premettere che la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell'appello incidentale, non determina una preclusione processuale alla deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità (Cass., S.U., n.16979/2019; cfr. anche Cass.n.13427/2001, Cass. n.15705/2006 e Cass. n.1188/2007). Ne consegue che non è configurabile una rinuncia tacita a tale eccezione imputabile - secondo il Laboratorio controricorrente - all'Azienda sanitaria nel giudizio di appello. Ciò posto, il motivo è infondato. Ed invero, ai sensi dell'art. 343, comma 1, c.p.c., l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria, ai sensi dell'articolo 166 c.p.c. Tale costituzione deve avvenire, a norma della disposizione ult.cit., almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, ovvero differita d'ufficio dal giudice, secondo quanto disposto dall'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., a tenore del quale "Il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza fino ad un massimo di quarantacinque giorni. In tal caso il cancelliere comunica alle parti costituite la nuova data della prima udienza." Ne consegue che ove il giudice si sia avvalso di tale facoltà di differimento, il termine per la proposizione dell'appello incidentale deve essere calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione (in questo senso, cfr. Cass., n. 18274/2021; Cass., n. 6386/2020; Cass., n. 3081/2017; Cass., n. 1567/2011). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in ogni caso, il rinvio d'ufficio dell'udienza disposto a norma dell'art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale nel caso in cui nel giorno fissato con l'atto di citazione il giudice non tenga udienza (Cass., n. 11791/2021; Cass., n. 2299/2017).Se dunque in caso di differimento dell'udienza indicata nell'atto di appello, ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5 c.p.c., il rispetto del termine di decadenza di venti giorni prima deve essere calcolato a ritroso dalla data dell'udienza rinviata, avendo tale previsione natura eccezionale rispetto alla regola fissata ai sensi dell'art. 166 c.p.c., non suscettibile, pertanto, di applicazione analogica (Cass., n. 8028/2020), in caso di rinvio disposto ex art. 168-bis, comma 4 c.p.c., si deve fare riferimento, per verificare la tempestività dell'appello incidentale, all'udienza originariamente eletta in citazione. Ragion per cui non assume rilevanza, ai fini della tempestività dell'impugnazione, lo spostamento automatico della data dell'udienza che sia rimandata d'ufficio ai sensi dell'art. 168- bis, comma 4 c.p.c. -cfr. Cass. n.18274/2021 cit.-. In altri termini, deve ritenersi inammissibile l'appello incidentale quando sia stato proposto con comparsa di risposta depositata successivamente all'udienza fissata nell'atto di citazione in appello, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., se questa sia stata rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 168-bis, c.4 c.p.c., mentre l'impugnazione incidentale deve ritenersi tempestiva se il termine di costituzione risulti rispettato in relazione alla data di udienza differita ai sensi dell'art. 168-bis, c.5 c.p.c. Orbene dall'esame del fascicolo di merito, consentito in relazione alla natura processuale del vizio prospettato dall'AUSL, emerge che in data 24 maggio 2010 è stato comunicato dall'autorità giudiziaria il rinvio a nuovo ruolo del giudizio di appello iscritto al n.1196/2010 R.G. C.A. Palermo ed in questa sede è stata fissata dal giudice nominato (dott. [OSCURATO:PERSONA]) la prima udienza di comparizione delle parti in data 15/12/2010. Ne consegue che il differimento d'udienza a sessanta giorni dalla data di prima comparizione delle parti indicata nell'atto di citazione in appello (15/10/2010) è dipeso da un provvedimento del giudice, ai sensi dell'art. 168-bis, c.5, c.p.c. comunicato, come risulta dagli atti di causa, alla parte allora costituita (l'Azienda ASP appellante), non trattandosi nella specie di slittamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 168-bis, c.4, c.p.c. all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice d'appello. Tanto rende evidente la tempestività dell'appello incidentale proposto - ai sensi dell'art. 168-bis, quinto comma - dal Laboratorio di analisi, costituitosi con comparsa depositata in data 14 ottobre 2010, ben oltre venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione delle parti, ritualmente differita al 15 dicembre 2010. Con il secondo motivo l'Azienda ricorrente prospetta, in relazione all'art. 360, c.1, n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. La Corte di appello avrebbe omesso di rilevare d'ufficio la novità della domanda subordinata, diretta al rimborso anche dell'extra budget relativo all'anno 2007, introdotta dal Laboratorio con appello incidentale senza essere stata proposta nelle conclusioni rassegnate in primo grado. Il motivo è infondato. Ed invero, la stessa Azienda ricorrente (cfr. p.11 ricorso per cassazione) ha dato atto che il Laboratorio di Analisi aveva presentato appello incidentale condizionato onde richiedere in via principale, reiterando la domanda riconvenzionale presentata in primo grado, il pagamento della somma di € 47.206,96 "ancora dovuta per il 2007". "In via ulteriormente subordinata, sempre come appello incidentale", il Laboratorio aveva quindi domandato il pagamento "delle differenze ancora dovute rispetto a quanto pagato nell'intero 2007", da determinarsi, "sino al 15/12/2007, in virtù del budget 2006, con l'abbattimento delle tariffe ivi previste per l'extra budget, in virtù di quanto disposto dall'art. 5 del D.A. N. 2594 del 22/11/07".Una simile domanda, pur essendo rivolta ad ottenere il pagamento di quanto ancora dovuto per le prestazioni rese nel corso dell'anno 2007, includeva nella differenza ancora da versare anche un extra budget, costituito da un importo da sottoporre ad un abbattimento tariffario in ragione dell'avvenuto superamento del budget annuale. Si tratta, dunque, di una richiesta fondata sulla medesima causa petendi e caratterizzata da un petitum più limitato rispetto alla domanda riconvenzionale tempestivamente proposta, che configura una mera riduzione della pretesa originaria e, pertanto, non incorre nel divieto di domande nuove fissato nell'art. 345 c.p.c. Del resto, giova ricordare, in termini più generali, che integra il divieto di "mutati° libelli" solo la domanda che si traduce in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, sussistendo, invece, soltanto una "emendatio" quando la modifica della domanda iniziale incide sulla "causa petendi" unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul "petitum" nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio (cfr., ex multis, Cass. n. 1585 del 2015; Cass. n. 12621 del 2012; Cass. n. 17457 del 2009; Cass. n. 17300 del 2008; Cass. n. 21017 del 2007; Cass. n. 9247 del 2006), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass., S.U., n. 12310/2015 e Cass., S.U., n. 22404/2018). Ne consegue l'infondatezza del rilievo censorio esposto dalla ricorrente. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ancora, in relazione all'art. 360, c.1 n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento nonché alla relativa quantificazione, a favore del Laboratorio, anche dell'extra budget relativo all'anno 2007. In particolare, l'Azienda si duole del fatto che l'affermazione della Corte di merito secondo cui era necessario operare un abbattimento del 20% sulla prima aliquota e del 75% sulla seconda aliquota non sia stata accompagnata dall'indicazione della precisa fonte da cui tali coefficienti percentuali erano stati desunti. Peraltro, la Corte di appello avrebbe posto a fondamento della decisione impugnata degli atti ([OSCURATO:PERSONA]) non prodotti in giudizio dalla parte di ciò onerata, in violazione dell'art.115 c.p.c., in quanto il giudice di merito non avrebbe potuto far riferimento d'ufficio al sistema di regressione tariffaria previsto dai decreti assessoriali in materia, incorrendo altresì nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. La censura è per un verso infondata e, per altro verso, inammissibile. In primo luogo, non può ritenersi che la Corte di appello abbia dato luogo ad una motivazione apparente secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte -cfr. Cass., S.U., n.8053/2014-, per nulla configurabile nel caso di specie. Ed invero, nella sentenza impugnata si legge che "a favore del Laboratorio va conteggiato anche l'extra budget relativo all'anno 2007. Al riguardo il Laboratorio ha avanzato domanda riconvenzionale; e la domanda è - diversamente da quanto affermato dal primo giudice - ammissibile, perché è stata l'Azienda opponente, proponendo domanda riconvenzionale (in merito ai rapporti relativi al 2007), a porre, a sua volta, il Laboratorio nella posizione di convenuto". Peraltro, la Corte di appello ha aggiunto che l'art. 4 del decreto dell'Assessorato della Regione Sicilia del 22 novembre 2007 (pubblicato nella G.U. della Regione siciliana del 14 dicembre 2007), secondo cui "Rispetto ai budget rideterminati per il 2007 è fatto divieto in ogni caso alle aziende sanitarie di procedere alla liquidazione del fatturato eventualmente presentato dalle strutture preaccreditate per prestazioni in extra budget" ed evocato dall'Azienda sanitaria onde escludere il diritto al rimborso spettante al laboratorio a titolo di extra budget, "non può essere letto isolatamente ma va considerato unitamente al successivo art. 5." Tale norma statuisce infatti che "In fase di applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti, qualora nel corso dell'anno 2007 le strutture preaccreditate abbiano prodotto un fatturato che va remunerato, secondo le disposizioni al tempo vigenti, con importi maggiori, le medesime hanno titolo alla liquidazione, tenuto conto delle decurtazioni per gli extra budget, delle prestazioni effettuate fino alla data di pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione siciliana del presente decreto." Tanto è sufficiente per ritenere assolto da parte della Corte di appello di Palermo l'onere del c.d. minimo costituzionale con riferimento alla motivazione della sentenza in punto di spettanza al Laboratorio dell'extra budget relativo al 2007. La Corte di appello, peraltro, dopo aver individuato l'entità dell'extra budget nella somma di euro 49.945,77, ha ritenuto che fosse ammesso al rimborso il minor importo di euro 24.976,89, "calcolato con gli abbattimenti del 20% sulla prima aliquota e del 75% sulla restante", così operando una riduzione sull'importo di maggior consistenza dell'intero extra budget. Ora, deve escludersi che il debitore abbia interesse a dolersi del difetto di motivazione di una sentenza sulla determinazione quantitativa del credito altrui nei suoi confronti, calcolato dal giudice di merito attraverso l'applicazione di criteri di abbattimento di quanto dovuto, quando la doglianza non sia accompagnata dall'indicazione che la riduzione compiuta sia inadeguata per difetto, non potendo essere rimesso al medesimo giudice il calcolo del dovuto, come presupposto di valutazione di un motivo di impugnazione della parte che quell'indicazione non abbia ritenuto di offrire (si veda, seppur in relazione alla contraria ipotesi dell'interesse a impugnare del creditore, Cass. n. 17381/2011). Ne consegue l'inammissibilità della censura, difettando - sotto questo profilo - di un interesse attuale ad ottenere la rimozione della pronuncia impugnata. Sotto altro profilo, la ricorrente contesta la circostanza che il giudice di appello abbia fatto propri - a fondamento della condanna dell'Azienda al pagamento della complessiva somma di euro 21.766,55 a favore del Laboratorio - i suddetti criteri di abbattimento fissati nell'ambito di appositi atti amministrativi generali e programmatici (i richiamati decreti assessoriali) che, in quanto espressione del potere autoritativo di controllo pubblicistico sulla spesa sanitaria da parte Regione Sicilia, sarebbero sottratti al principio iura novit curia e, dunque, alla cognizione dell'organo giudicante, in difetto della relativa produzione di parte. La censura è priva di pregio. Ed invero, non osta al potere/dovere di cognizione del giudice la natura autoritativa di atti amministrativi unilaterali (quale è il decreto dell'Assessore alla sanità della Regione Sicilia del 22 novembre 2007) che, pur involgendo apprezzamenti assolutamente discrezionali della P.A. in tema di rimborsi per spese sanitarie, fissano limiti di spesa richiamati da una legge regionale (nella specie, I.r. 8 febbraio 2007, n. 2), integrando un elemento strutturale della normativa al punto che, in fattispecie analoga, si è affermato che "in mancanza dei suddetti provvedimenti attuativi, deve ritenersi applicabile, ancorché non espressamente richiamato, il precedente decreto n. 85900 del 1990 dell'assessore per la sanità della regione Sicilia, rispondendo tale soluzione ad un'interpretazione intesa a colmare le lacune del sistema che si pongano in contrasto con gli enunciati di carattere generale della disciplina." (cfr. Cass., n.1240/2016). Giova poi aggiungere che il decreto assessoriale in questione, da cui la Corte di appello ha attinto i coefficienti percentuali di abbattimento, oggetto della doglianza della ricorrente, è atto soggetto a forme di pubblicità legale (pubblicazione in G.U. della Regione siciliana) e dunque agevolmente conoscibile dagli interessati e, a fortiori, dal giudice. Ne consegue che è totalmente destituita di fondamento la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. V'è solo da aggiungere l'inammissibilità della censura, laddove prospetta la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di norme processuali ex art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, n.4 c.p.c. Ed invero, la denuncia della violazione da parte del giudice di merito delle regole di cui all'art. 115 c.p.c., ammissibile nei limiti in cui il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (Cass., S.U., n. 20867 del 30/09/2020; Cass., n. 26769 del 23/10/2018), non configura, secondo la giurisprudenza di questa Corte, un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., n. 27847/2021; Cass. n. 23940/2017). Parimenti inammissibile risulta la censura con riferimento al prospettato omesso esame, in quanto non ancorata ad alcun elemento probatorio individuato né individuabile nel ricorso. Quanto al quarto motivo, lo stesso è inammissibile. Ed invero, dietro le mentite spoglie della prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del decreto dell'Assessore alla sanità della Regione Sicilia del 22 novembre 2007, la ricorrente censura, in realtà, nel merito l'interpretazione offerta dalla Corte di appello di Palermo secondo cui l'art. 5 di tale decreto ammette al rimborso l'extra budget prodotto nell'anno 2007, ritenendo che in tal modo il giudice di appello sia erroneamente incorso in una interpretati° abrogans della disposizione precedente (art. 4). Tanto rende evidente l'inammissibilità anche di questa censura. Sulla base delle considerazioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l'[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento al pagamento in favore del Laboratorio di [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]." al pagamento di euro 2.700,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. .115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per