CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 30230/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
he deducono, rispettivamente: ilprimo, il vizio di carenza della motivazione in ordine all’addebito per il delitto dicui agli artt. 56, 629, cod. pen., e, il secondo, il vizio di carenza e illogicità dellamotivazione per la mancata assoluzione dal reato di cui all’art. 612-bis, cod.pen., nonché il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delnesso teleologico tra delitto di lesioni e delitto di atti persecutori, sono entrambimanifestamente infondati, giacché censurano passaggi della sentenza impugnatache tuttavia si pronuncia con argomentazioni logicamente ineccepibili e lineari,non scrutinabili in questa sede, anche in ragione della rivalutazione nel meritoche le doglianze propongono e che risultano precluse alla cognizione di questaCorte;che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisioneha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte dicassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenzadi un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica dellarispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);ritenuto che la corte d’appello ha articolato passaggi esaustivi sullaresponsabilità del ricorrente per entrambi i reati contestati e sulla circostanzaaggravante del nesso teleologico (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnatacon riferimento alle dichiarazioni dei terzi utilizzate e alle immagini divideosorveglianza come riscontri oggettivi a conferma della condotta estorsiva;pagg. 7-8 in ordine all’accertamento del delitto di atti persecutori, la cuisussistenza non trova smentita nelle prospettazioni difensive, attesal’attendibilità del narrato della persona offesa, la rilevanza dello stato disoggezione psicologica patito dalla medesima, nonché la sussistenza di reiteraterichieste di denaro e di pregressi episodi di violenza a suo danno, ancheriscontrate dalle dichiarazioni del teste XXXXXXXXXXXXXXXX; infine pag. 8 dellasentenza, con riferimento al nesso teleologico tra i reati di lesioni e di attipersecutori, avvinti da un legame di sicura strumentalità, posto che la condottalesiva fu posta in essere per influire sulle determinazioni della persona offesa);osservato che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità delladeposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi allaCorte di cassazione, in ossequio al principio secondo il quale la valutazione dellacredibilità della per sona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto cheha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudicee non può essere riva lutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non siaincorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr., Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione). Contraddizioni che non si rinvengononella motivazione della sentenza in esame.rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che, trattandosi di procedimento penale nel quale sono coinvoltepersone vulnerabili, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.