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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20351/2026

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ello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl’annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione, maturataprima della sentenza di appello.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte d’appello di Napoli haconfermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli in data 4marzo 2022 per il reato di evasione commesso in data 3 novembre 2015, con laconcessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidivareiterata.2.

Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, articolando due motivi di impugnazione con cui denuncia la violazione dilegge ed il vizio di motivazione per la illogicità della motivazione con riguardoall’accertamento della responsabilità in mancanza di prove certedell’allontanamento dalla abitazione non essendo stato l’imputato sottoposto adun controllo al momento del suo avvistamento in strada da parte degli agenti,nonché in relazione alla quantificazione della pena.Infine, rileva che il reato sarebbe prescritto per scadenza dei termini dilegge e si chiede pertanto alla Corte di Cassazione di emettere una pronuncia aisensi dell’art. 129 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri dellaCorte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto diresponsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto conargomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrentenon si confronta con riferimento all’accertamento dell’elemento oggettivo delreato, postulando un preteso travisamento del fatto che risulta in realtà privo difondamento, poiché la sentenza pone in adeguata connessione logica una serie dielementi di fatto correttamente apprezzati nella loro obiettività, che prescindonodalla incertezza del riconoscimento dell’imputato operato in strada, consideratoche il controllo è stato eseguito anche presso l’abitazione ove l’imputato è risultatocomunque assente.Le medesime considerazioni devono ripetersi per le censure dedotte inmerito alla determinazione della pena, avendo i giudici di merito fornito esaurientegiustificazione delle ragioni della decisione, indicando in sentenza gli elementiritenuti rilevanti in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., essendostato, peraltro, applicato il minimo edittale della pena, previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata contestata.Tenuto conto dell’inammissibilità del ricorso, la prescrizione del reatomaturata in epoca successiva alla sentenza di appello non è rilevabile in sede dilegittimità considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo ilcostituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio preclude la declaratoriadella prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia dellasentenza impugnata (Sez.

U, n.32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).il reato risulta consumato in data 1 settembre 2015, quindi, tenuto conto dellariconosciuta recidiva reiterata, il termine massimo di prescrizione è pari ad annidieci, per effetto dell’aumento di 2/3 del termine di prescrizione di sei anni ex art.161, comma 2, cod. pen., cui si deve aggiungere la sospensione prevista dall'art.83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, che si applica ai procedimenti la cui udienza sia statafissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 per la intera duratadi giorni 64 (il processo è stato rinviato per l’emergenza pandemica dal 24 aprile2020 al 22 gennaio 2021).Il termine di prescrizione sarebbe perciò maturato il giorno 4 novembre2025, dopo la sentenza di appello emessa in data 31 ottobre 2025.2.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamentodelle spese del procedimento, anche a versare una somma che si ritiene congruodeterminare in tremila euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dellaammende.Così deciso il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl’annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione, maturataprima della sentenza di appello.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte d’appello di Napoli haconfermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli in data 4marzo 2022 per il reato di evasione commesso in data 3 novembre 2015, con laconcessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidivareiterata.2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, articolando due motivi di impugnazione con cui denuncia la violazione dilegge ed il vizio di motivazione per la illogicità della motivazione con riguardoall’accertamento della responsabilità in mancanza di prove certedell’allontanamento dalla abitazione non essendo stato l’imputato sottoposto adun controllo al momento del suo avvistamento in strada da parte degli agenti,nonché in relazione alla quantificazione della pena.Infine, rileva che il reato sarebbe prescritto per scadenza dei termini dilegge e si chiede pertanto alla Corte di Cassazione di emettere una pronuncia aisensi dell’art. 129 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri dellaCorte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto diresponsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto conargomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrentenon si confronta con riferimento all’accertamento dell’elemento oggettivo delreato, postulando un preteso travisamento del fatto che risulta in realtà privo difondamento, poiché la sentenza pone in adeguata connessione logica una serie dielementi di fatto correttamente apprezzati nella loro obiettività, che prescindonodalla incertezza del riconoscimento dell’imputato operato in strada, consideratoche il controllo è stato eseguito anche presso l’abitazione ove l’imputato è risultatocomunque assente.Le medesime considerazioni devono ripetersi per le censure dedotte inmerito alla determinazione della pena, avendo i giudici di merito fornito esaurientegiustificazione delle ragioni della decisione, indicando in sentenza gli elementiritenuti rilevanti in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., essendostato, peraltro, applicato il minimo edittale della pena, previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata contestata.Tenuto conto dell’inammissibilità del ricorso, la prescrizione del reatomaturata in epoca successiva alla sentenza di appello non è rilevabile in sede dilegittimità considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo ilcostituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio preclude la declaratoriadella prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia dellasentenza impugnata (Sez. U, n.32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).il reato risulta consumato in data 1 settembre 2015, quindi, tenuto conto dellariconosciuta recidiva reiterata, il termine massimo di prescrizione è pari ad annidieci, per effetto dell’aumento di 2/3 del termine di prescrizione di sei anni ex art.161, comma 2, cod. pen., cui si deve aggiungere la sospensione prevista dall'art.83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dallalegge 24 aprile 2020, n. 27, che si applica ai procedimenti la cui udienza sia statafissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020 per la intera duratadi giorni 64 (il processo è stato rinviato per l’emergenza pandemica dal 24 aprile2020 al 22 gennaio 2021).Il termine di prescrizione sarebbe perciò maturato il giorno 4 novembre2025, dopo la sentenza di appello emessa in data 31 ottobre 2025.2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamentodelle spese del procedimento, anche a versare una somma che si ritiene congruodeterminare in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dellaammende.Così deciso il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]
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