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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 37810/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 del TRIBUNALE di NUOROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata sospensione dell'esecuzione della confisca fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Inammissibilità del resto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TERNI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1, Il Tribunale di Nuoro ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, condannando il predetto imputato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda.

Il giudice ha sostituito la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità per la durata complessiva di ore 372; ha applicato le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della validità della patente di guida per mesi sei e della confisca del veicolo; ha dichiarato sospesa fino all'esito del lavoro di pubblica utilità la sanzione riguardante la sospensione della patente di guida.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza.

I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.

La difesa si duole del cattivo governo dell'istituto.

La motivazione del giudice diretta a negare l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, si legge nel ricorso, risulterebbe del tutto insufficiente, in quanto basata su una presunzione di pericolosità in astratto del comportamento contestato, senza alcun riferimento al caso concreto.

II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 186

I. 289/81; omessa sospensione della misura della confisca fino all'esito dei lavori di pubblica utilità.

3. Le questioni dedotte dalla difesa non sono riconducibili alla previsione del "ricorso immediato per cessazione", previsto dall'art. 569 cod. proc. pen.; esso, pertanto, non è esperibile nel caso in esame.

Opera, infatti, la clausola espressa di esclusione, stabilita dal comma 3 dell'art. 569 codice di rito, in quanto si tratta di ricorso proposto (anche) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (per la quale non si applica la disposizione del ricorso immediato).

Il generale principio di diritto della osservanza dei gradi della giurisdizione non consentiva l'esperimento della impugnazione dinnanzi alla Corte di legittimità omisso medio ed imponeva all'imputato di adire la Corte territoriale.

Il rilievo non comporta la inammissibilità della impugnazione.

Deriva, invero, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., comma 3, ultimo inciso, la conversione in appello del ricorso e, per l'effetto, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Nuoro per il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Cagliari.

Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 del TRIBUNALE di NUOROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata sospensione dell'esecuzione della confisca fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Inammissibilità del resto del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TERNI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1, Il Tribunale di Nuoro ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, condannando il predetto imputato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda. Il giudice ha sostituito la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità per la durata complessiva di ore 372; ha applicato le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della validità della patente di guida per mesi sei e della confisca del veicolo; ha dichiarato sospesa fino all'esito del lavoro di pubblica utilità la sanzione riguardante la sospensione della patente di guida. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. La difesa si duole del cattivo governo dell'istituto. La motivazione del giudice diretta a negare l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, si legge nel ricorso, risulterebbe del tutto insufficiente, in quanto basata su una presunzione di pericolosità in astratto del comportamento contestato, senza alcun riferimento al caso concreto. II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 186 I. 289/81; omessa sospensione della misura della confisca fino all'esito dei lavori di pubblica utilità. 3. Le questioni dedotte dalla difesa non sono riconducibili alla previsione del "ricorso immediato per cessazione", previsto dall'art. 569 cod. proc. pen.; esso, pertanto, non è esperibile nel caso in esame. Opera, infatti, la clausola espressa di esclusione, stabilita dal comma 3 dell'art. 569 codice di rito, in quanto si tratta di ricorso proposto (anche) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (per la quale non si applica la disposizione del ricorso immediato). Il generale principio di diritto della osservanza dei gradi della giurisdizione non consentiva l'esperimento della impugnazione dinnanzi alla Corte di legittimità omisso medio ed imponeva all'imputato di adire la Corte territoriale. Il rilievo non comporta la inammissibilità della impugnazione. Deriva, invero, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., comma 3, ultimo inciso, la conversione in appello del ricorso e, per l'effetto, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Nuoro per il giudizio di secondo grado. P.Q.M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Cagliari. Così deciso il 23 maggio 2023 Il Consigliere e
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