CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00874/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 27972/2011 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (già Ge.Al.Fi. Sri), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza d'Aracoeli n. 1, giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 97/31/11, depositata il 15 luglio 2011. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 30 novembre 2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Viste le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'atto di contestazione emesso dall'Agenzia delle entrate per l'omessa fatturazione della somma di C 29.060.000,00, versata, in relazione all'acquisto del complesso immobiliare "[OSCURATO:PERSONA]", in forza del preliminare stipulato tra le parti tra il 2003 e il 2004, anteriormente alla stipula, avvenuta in data 10 marzo 2005, del contratto definitivo di vendita, importo ritenuto dal contribuente quale caparra e, invece, valutato dall'Ufficio come anticipo del corrispettivo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Prato rigettava l'impugnazione; la sentenza era confermata dal giudice d'appello. La contribuente ricorre per cassazione con dieci motivi, poi illustrato con memoria. Resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. La società, nelle more del giudizio, chiedeva la sospensione per l'avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, cui la società [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di contestazioni da parte dell'Ufficio. Il processo va pertanto dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Dec