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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 10064/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.

RG 18486-2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata– avverso la sentenza n. 2264/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA , depositata il 14/12/2018 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/4/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO; [OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del la Toscanaaveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 108/2017 della Commissione tributaria provinciale di Pisa, in accoglimentodelricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] a vverso avviso di liquidazione di imposta di registro ed ipocatastale; la contribuente è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Pisa dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda ex artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17dicembre 2018, n. 136, e che la domanda e il relativo versamento eranostati effettuat i nei termini prescritti dal citato art. 6;

1.3. va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio;

1.3. le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018); P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. RG 18486-2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata– avverso la sentenza n. 2264/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA , depositata il 14/12/2018 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/4/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO; [OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del la Toscanaaveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 108/2017 della Commissione tributaria provinciale di Pisa, in accoglimentodelricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] a vverso avviso di liquidazione di imposta di registro ed ipocatastale; la contribuente è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Pisa dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda ex artt. 6 e 7 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17dicembre 2018, n. 136, e che la domanda e il relativo versamento eranostati effettuat i nei termini prescritti dal citato art. 6; 1.3. va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio; 1.3. le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018); P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cas
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