CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 46601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Torino in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett B) e 2 sexies Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Rivoli il 29 novembre 2018. Rilevato che i motivi del ricorso sono volti a contestare la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità ai fini della affermazione della penale responsabilità degli esiti degli accertamenti con l'etilometro, pur a fronte della prova del funzionamento inidoneo o inaffidabile di tale apparecchio. I difensori lamentano che: - le quattro prove, due solo delle quali riuscite, sarebbero state effettuate ati intervalli di tempo inferiori ai cinque minuti l'uno dall'altro, in violazione della previsione di cui all'art. 379 Reg. CdS -la Corte avrebbe attribuito la mancata riuscitè di due delle quattro prove all'atteggiamento di Salvano che non aveva soffiato a sufficienza in contraddizione tuttavia con quanto riportato negli scontrini in cui compariva la dicitura "test non permesso" e "tempo troppo corto" e non già 'Volume insufficiente" - la Corte avrebbe ritenuto irrilevante la mancata produzione in giudizio del libretto di revisione dell'apparecchio. Si tratta di motivi che, a tacere dei rilievi in fatto quale quello relativo alle prove intermedie fallite, sono mera riproposizione della censura già dedotta in sede di impugnazione in assenza di confronto con il percorso argonnentativo dei giudici di merito, rispettoso dei seguenti principi: 1) E' irrilevante la circostanza che i numeri delle prove dell'alcoltest non siano consecutivi, posto che ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, il distacco temporale di cinque minuti che, ai sensi dell'art. 379 del Regolamento al Codice della Strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica (Sez. 4, n. 24386 del 27/04/2018, Valinotto, Rv. 273729) e finalizzato ad evitare l'esecuzione di due prove troppo ravvicinate (Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017, Visintin, Rv. 270755); 2) l'omologazione e le verifiche periodiche dell'etilonnetro sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec. C.d.S.: il soggetto accusato che intenda contestare il buon funzionamento dell'apparecchio non può limitarsi a chiedere di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve allegare un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione e/o revisione possa essere non avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non nnassimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]