CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 08576/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0608KL8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03FT66U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04NFC9B) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di TORINOdato o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del comune difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ritenuto che il motivo dedotto, nel quale la difesa si duole della illegalità della pena e della erronea applicazione degli artt. 133, 133-bis cod. pen., riguarda in realtà l'entità della pena applicata, mettendo in discussione i termini dell'accordo. Rilevato che la pena applicata corrisponde a quella concordata tra le parti e che non sono ravvisabili profili d'illegalità della stessa. Ritenuto, pertanto, che la doglianza difensiva non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione dì inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 14 febbraio 2024 Il Consigliere estenso