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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2023

Cassazione n. 16918/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15521-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 310/1/19 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . l’avviso di pagamento n. 8021/RU per riprese relative alla violazione, ascritta alla contribuente, degli obblighi e delle condizioni alla base del regime doganale del cd. [OSCURATO:PERSONA] con sospensione dei dazi, cui quella aveva fatto ricorso in relazione all’importazione temporanea di olio dichiarato di qualità “extra vergine”; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Perugia che, con sentenza n. 184/2018, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 310/1/19, depositata il 28/11/2019 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, alla luce delle controana lisi svolte in base ad un metodo (il panel test) legittimo, l’operato complessivo dell’Ufficio dovesse considerarsi corretto; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata telematicamente il 15.5.2023, parte ricorrente ha dichiarato di “rinunciare, come in effetti rinuncia, al proposto ricorso per cassazione…non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiede…di voler dichiarare l’estinzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.”; che, a seguito della modifica dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 13.3.2023), la Cancelleria ha provveduto a comunicare telematicamente la detta rinunzia alla AGENZIA controricorrente in data 16.5.2023; che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio, anche in assenza di accettazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01); che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, in considerazione delle ragioni della decisione, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti; che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15521-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 7, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 310/1/19 della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . l’avviso di pagamento n. 8021/RU per riprese relative alla violazione, ascritta alla contribuente, degli obblighi e delle condizioni alla base del regime doganale del cd. [OSCURATO:PERSONA] con sospensione dei dazi, cui quella aveva fatto ricorso in relazione all’importazione temporanea di olio dichiarato di qualità “extra vergine”; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Perugia che, con sentenza n. 184/2018, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 310/1/19, depositata il 28/11/2019 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, alla luce delle controana lisi svolte in base ad un metodo (il panel test) legittimo, l’operato complessivo dell’Ufficio dovesse considerarsi corretto; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata telematicamente il 15.5.2023, parte ricorrente ha dichiarato di “rinunciare, come in effetti rinuncia, al proposto ricorso per cassazione…non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiede…di voler dichiarare l’estinzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.”; che, a seguito della modifica dell’art. 390, comma 3, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al caso di specie, giusta quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D. Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla l. n. 197 del 2022, essendo stata la fissazione della presenza udienza comunicata il 13.3.2023), la Cancelleria ha provveduto a comunicare telematicamente la detta rinunzia alla AGENZIA controricorrente in data 16.5.2023; che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio, anche in assenza di accettazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01); che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, in considerazione delle ragioni della decisione, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti; che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da (Cass., Sez. 6-1, 12.11.2015, n. 23175, Rv. 637676-01; Cass., sez. 6-1, 18.7.2018, n. 19071, Rv. 649792-01; Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140, Rv. 657723-01, cit.). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente tra le parti le spese d
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