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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 31433/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28208/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 79, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 406/2018depositata il 26/02/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso con due mezzi, corroborati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo pubblicata il 26 febbraio 2018.

L’[OSCURATO:PERSONA] (ASP) di Trapani e l’[OSCURATO:PERSONA] alla Salute della Regione Sicilia hanno replicato con separati controricorsi, illustrati con memorie.

La controversia concerne la domanda, proposta con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2010, con cui il [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Palermo l’ASP di Trapani chiedendo la condanna di questa al pagamento della somma di euro 184.320,46=, che assumeva ancora dovutale quale corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento nell’anno 2007, e la condanna in solido dell’ASP di Trapani e dell’[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, subiti per effetto delle illecite condotte loro imputabili.

La prima decisione di rigetto è stata confermata, all’esito del gravame introdotto dal [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, segnatamente: - ha premesso che - con Decreto Assessoriale n.2594 del 22/11/2007 - l’Assessorato regionale alla Sanità aveva fissato l’aggregato complessivo della spesa regionale sanitaria in favore delle strutture accreditate, da suddividere ulteriormente negli aggregati provinciali, in base ai fatturati prodotti nell’anno 2005 (art.1) con indicazione dei criteri di determinazione del budget in favore delle singole struttura (art.2) e di attribuzione alle aziende sanitarie, nell’ipotesi in cui l’aggregato di spesa non fosse riuscito a contenere l’importo dei nuovi budget, del potere di ridurre la somma eccedente, proporzionalmente tra gli aggregati provinciali, dando infine disposizioni alle aziende di operare le relative decurtazioni prioritariamente in diminuzione sulle percentuali di riconoscibilità delle prestazioni superiori al budget assegnato nel 2005 (art.3); -ha, quindi, rilevato che in data 18 gennaio 2008 l’ASP di Trapani ed il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avevano stipulato un contratto per la specialistica convenzionata esterna, indicando il budget per l’erogazione delle prestazioni nella misura di euro 1.260.750,07=, provvisoriamente assegnata per l’anno 2007, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.A. n.2594/2007, e fermo restando lo ius variandi di cui all’art.3, espressamente richiamato e trascritto; - ha, poi, osservato che l’ASP di Trapani, avendo rilevato che l’aggregato di spesa provinciale assegnatole (euro 29.000.000,00=) risultava inferiore al fabbisogno complessivo calcolato ai sensi degli artt. 1 e 2 della D.A. cit., in applicazione dell’art.3 del D.A. cit. ha disposto la rideterminazione dei nuovi budget, riconoscendo all’odierno ricorrente, per l’anno 2007, il minor budget di euro 1.076.429,61=; - ha, ulteriormente, osservato che con il decreto n.912 del 21 aprile 2008 l’[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità, preso atto del contenzioso che aveva neutralizzato in parte le misure di contenimento della spesa pubblica di cui al decreto assessoriale n.2594/2007, aveva assegnato delle risorse aggiuntive per le prestazioni rese in eccedenza agli aggregati provinciali nell’anno 2007, da riconosce alle strutture accreditate in via transattiva ed equitativa, previo abbandono e/o rinuncia dei contenziosi instaurati o da instaurare.

La Corte di merito ha, quindi, respinto il gravame sul rilievo che le risorse aggiuntive approntate con il D.A. n.912/2008 erano esclusivamente destinate alla definizione transattiva ed equitativa delle controversie afferenti al mancato riconoscimento di importi per prestazioni rese nel 2007, previo abbandono e/o rinuncia dei contenziosi instaurati o da instaurare e che, nel caso di specie, era incontroversa la mancata adesione dell’appellante alla soluzione transattiva (fol. 7 della sent. imp.).

Ha, quindi, aggiunto, che nessun inadempimento contrattuale era ascrivibile all’ASP di Trapani, in relazione alla rideterminazione del nuovo minor budget, posto che nel contratto sottoscritto in data 14 gennaio 2008, era stato espressamente riconosciuto lo ius variandidi cui all’art.3 del D.A. n.2594/2007. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1-Nel ricorso sono svolti due motivi: I) Error in iudicando- violazione e falsa applicazione dell’art.25, commi 1, 2 e 5 della legge Regione Sicilia n.4 del 16 aprile 2003 .- violazione e falsa applicazione dell’art.28, comma 6, della legge Regione Sicilia n.2 del 26 marzo 2002 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del [OSCURATO:PERSONA] n.2594 del 22 novembre 2007 - – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del [OSCURATO:PERSONA] n.912 del 21 aprile 2008 – violazione dell’art.1 del contratto per specialistica convenzionata esterna stipulato inter partes il 14 gennaio 2004. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce l’erroneità della decisione impugnata, assumendo che la normativa di riferimento non conferiva alle singole Aziende sanitarie il potere di intervenire unilateralmente sulle condizioni economiche contrattualmente pattuite con le strutture accreditate, ai sensi dell’art.3 del D.A. n.2594/2007 se non previa indicazione e disposizione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Salute, tesi ribadita in memoria.

Sostiene, quindi, che il D.A. n.912/2008 solo con riferimento ai budget previsti per l’anno 2008 aveva disposto che le aziende sanitarie applicassero il meccanismo di ridefinizione dei budget ex art.3 del D.A. n.2594/2007, onde ricondurre la spesa complessiva nei limiti del Piano di rientro, mentre per il 2007 era stata prevista una remunerabilità parziale delle prestazioni rese,previo abbandono e/o rinuncia dei contenziosi instaurati o da instaurare e si duole che la Corte di appello abbia centrato la sua attenzione su questo secondo profilo, ritenuto non pertinente.

II) Error in iudicando- violazione e falsa applicazione dell’art.25, commi 1, 2 e 5 della legge Regione Sicilia n.4 del 16 aprile 2003 - violazione e falsa applicazione dell’art.28, comma 6, della legge Regione Sicilia n.2 del 26 marzo 2002 – violazione e falsa applicazione dell’art.2043 cod.civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del [OSCURATO:PERSONA] n.2594 del 22 novembre 2007 - – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del [OSCURATO:PERSONA] n.912 del 21 aprile 2008 –violazione dell’art.1 del contratto per specialistica convenzionata esterna stipulato inter partes il 14 gennaio 2004.

Con detta censura il [OSCURATO:PERSONA] si duole che sia stata respinta la propria domanda risarcitoria,quantificata in via equitativa in euro 650.000,00=, in conseguenza, a suo parere, dell’unilaterale ed illegittima decurtazione del budget da parte dell’ASP di Trapani e dell’inosservanza da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] del dovere di intervenire, disponendo che la Azienda sanitaria rispristinasse il budget già assegnato sulla base dell’aggregato provinciale determinato dallo stesso Assessorato regionale. 3.1.- Il primo motivo è , in parte, inammissibile, e, in parte, infondato. 3.2.-Innanzi tutto, va rilevato che la doglianza espone due profili controversi, che meritano distinta disamina: il primo riguarda le modalità di applicazione al contratto di cui si discute del D.A. n.2594/2007 edella riduzione del budget attributo al [OSCURATO:PERSONA] attuata dalla ASP e prospetta la violazione delle disposizioni con riferimento ai compiti propri della ASP ed alle competenze della Regione Sicilia; il secondo, desume la conferma della ricostruzione normativa prospettata dal ricorrente alla stregua del successivo D.A. n.912/2008.

Il ricorrente sostiene, quanto al primo profilo, sul quale si sofferma anche in memoria, che alla luce della [OSCURATO:PERSONA] n.4, art.25, commi 1 e 5, l’Amministrazione sanitaria non aveva il potere di modificare unilateralmente le condizioni economiche negoziate con la struttura privata, se non sulla base di nuove e diverse determinazioni dell’Assessorato regionale circa l’aggregato provinciale e, quanto al secondo, che solo con il DA n.912/2008 era stato previsto – per l’anno 2008 e non per l’anno 2007 - che le aziende sanitarie applicassero il meccanismo di ridefinizione dei budget ex art.3 del D.A. n.2594/2007.

Quindi, dopo avere rilevato che l’aggregato di spesa, nel caso specifico, era stato determinato dal D.A. n.2594/2007 per il triennio 2007/2009, ha sostenuto che, ai sensi dell’art.3 della D.A. lo ius variandi rispetto al budget originariamente determinato in sede contrattuale non potesse essere esercitato dall’ASP di Trapani come ritenuto, invece, dalla Corte di appello. 3.3.- Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendie la non censura pertinentemente. 3.4.-La Corte di appello, nel ricostruire la vicenda contrattuale da cui origina la domanda giudiziale, ha accertato – circostanza incontestata - che a seguito dell’emanazione del D.A. n.2594/2007 la ASP di Trapani ed il Centro stipularono un contratto per la specialistica convenzionata esterna in data 14 gennaio 2008, indicando il budget “provvisoriamente” assegnato per l’anno 2007 (euro 1.260.750,07=), ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.A. cit. e fermo restando lo ius variandi di cui all’art.3 del D.A., espressamente richiamato e trascritto, e che, successivamente, rilevato che l’aggregato provinciale di spesa assegnato all’ASP di Trapani era risultato inferiore al fabbisogno complessivo calcolato ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.A. cit., l’ASP dispose la rideterminazione dei nuovi budget, riconoscendo al Centro un minor budget per l’anno 2007 (pari ad euro 1.076.429,61=).

La Corte di merito ha, quindi osservato che il Centro non poteva vantare alcun diritto rispetto alle somme ulteriormente previste dal D.A. n.912/2008 per la definizione dei contenziosi relativi all’anno 2007 perché non aveva accettato la proposta transattiva. 3.4.- Orbene, il ricorrente, pur deducendo nel motivo la violazione del contratto stipulato inter partesil 14 gennaio 2008 non solo non ha svolto alcuna specifica censura in ordine all’interpretazione del contratto - che costituisce la disciplina specifica del rapporto in esame vincolante per le parti e del quale si lamenta il parziale inadempimento- e ciò nonostante che la Corte di appello abbia motivato la decisione impugnata dando atto che, le parti avevano recepito nella fonte negoziale il contenutodel decreto assessoriale quanto alla provvisorietà del budget ed alla possibilità di riduzione –; inoltre il ricorrente non ha indicato le regole ermeneutiche eventualmente violatee non ha nemmeno trascritto il contenutodel contratto, limitandosi a riportarne un breve passaggio (peraltro incompleto, cosi evince dal virgolettato a fol.6, penultimo capoverso, del “fatto e svolgimento dei pregressi gradi di giudizio” del ricorso).

Infine, in alcun modo il ricorrente si è confrontat o con la statuizione che, proprio sulla scorta del contratto, ha ravvisato il carattere “provvisorio” del budget originariamente convenuto tra le parti per l’anno 2007 ed ha rimarcato che lo ius variandiex art.3 del D.A. n.2594/2007 era stato espressamente richiamato dalle parti e trascritto nel contratto, divenendo vincolante tra le parti proprio perché recepito nella fonte negoziale, in disparte la generalevigenza e applicabilità del D.A. n.2594/2007.

Ne consegue che la censura, svolta attraverso il mero richiamo a norme regionali ed ai D.A. risulta priva di specificità e congruenza rispetto al decisum, focalizzato sul contenuto vincolante del contratto concordato, così come intercorso tra le parti, ed è inidonea a fornire completi e complessivi elementi di valutazione apprezzabili in sede di legittimità.

Segnatamente, risulta fuori centro la tesi secondo cui la rideterminazione del budget non era di competenza dell’ASP ma dell’Assessorato regionale, perché viene svolta prescindendo dall’esame del contenuto della fonte negoziale e vincolante costituita dal contratto interpartes. 3.4.-Il motivo risulta, sotto altro profilo, infondato.

Vaevidenziato che l’art.1 del D.A. n.2594/2007, nel perseguire finalità di contenimento della spesa sanitaria, ha fissato l'aggregato di spesa dedicato alle strutture pre-accreditate di specialistica convenzionata esterna per il triennio 2007/2009, tenuto conto dell'importo dei fatturati prodotti al netto dei ticket nell'anno, e va osservato che il più volte invocato art.3 del detto D.A. ha stabilito che «La procedura di rideterminazione dei budget 2007 va definita da parte delle aziende sanitarie con la relativa negoziazione entro 30 giorni dalla data del presente decreto, ed essa va comunicata all'Assessorato che, ove risulti che l'aggregato di spesa dedicato di cui all'art. 1 non riesca a contenere l'importo dei nuovi budget, provvederà a ridurre la somma eccedente, proporzionalmente tra gli aggregati provinciali, dando disposizioni alle aziende di operare le relative decurtazioni prioritariamente in diminuzione sulle percentuali di riconoscibilità delle prestazioni eccessivamente superiori ai budget assegnati nel 2005.».

Ne consegue che , in questo quadro normativo, - ferma la competenza assegnata alle aziende sanitarie a procedere in via negoziale alla successiva rideterminazione dei budget (come è avvenuto nel caso di specie, con il contratto del 14 gennaio 2008) e l’attribuzione sempre alle aziende sanitarie dell’esercizio dello ius variandi in termini di decurtazione dei budget su disposizione dell’Assessorato regionale, funzionale al rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa perseguiti con il D.A. in esame- nulla ostava a che il budg et venisse contrattualmente determinato in misura provvisoria, sulla scorta degli importi indicati dall’art.2 del D.A. cit., e con espresso richiamo allo ius variandi, quale strumento di concreta determinazione dell’importo da assegnare in via definitiva, e che, quindi, la decurtazione avvenisse s ulla base dell’accordo contrattuale intercorso tra le parti che aveva recepito i criteri indicati dall’art.3 cit., una volta che era stato definitivamente stabilito - a cura della Region e Sicilia - l’aggregato di spesa assegnato alla ASP di Trapani per l’anno 2007, risultato inferiore alla sommatoria dei budget provvisoriamente riconosciuti alle singole strutture operanti nella zona di competenza, come si evince dal controricorso (fol.13)non contestato sul punto.

In proposito, va rilevato che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare il carattere meramente programmatico e previsionale degli importi indicati nell'art. 2 del D.A. n. 2594/2007 (Cass. n. 29665/2017): pertanto, la pretesa dell'odierna società fondata sull’importo provvisoriamente assegnatole in applicazione del’art.2 risulta anche infondata perché non trova nemmeno in tale disposizione un fondamento normativo immodificabile e definitivo ed è stata rettamente disattesa dal giudice d'appello sulla base dell’interpretazione della fonte negoziale, non censurata. 3.5.- Non risulta conducente nemmeno l’argomento svolto dal ricorrente sulla scorta della previsione contenuta nel D.A. n.912/2008 in ordine all’applicabilità della decurtazione ex art.3 del D.A. n.2594/2007 –a suo parere riferibile solo ai budget previsti per l’anno 2008- , perché ciò è privo di rilievo in quanto non esclude, n é è incompatibile con il recepimento negoziale di tale previsione con riferimento al budget fissato in misura provvisoria per l’anno 2007, come accertato in fatto nel caso di specie dalla Corte di merito con statuizione non impugnata. 4.1.- Il secondo motivo è assorbito, atteso che la domanda risarcitoria proposta presuppone la fondatezza della prima doglianza che risulta, invece, respinta. 5.-In conclusione, il ricorso va rigettato, respinto il primo motivo ed assorbito il secondo.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M. -Rigetta il ricorso; -Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28208/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 79, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 406/2018depositata il 26/02/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ([OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso con due mezzi, corroborati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo pubblicata il 26 febbraio 2018. L’[OSCURATO:PERSONA] (ASP) di Trapani e l’[OSCURATO:PERSONA] alla Salute della Regione Sicilia hanno replicato con separati controricorsi, illustrati con memorie. La controversia concerne la domanda, proposta con atto di citazione notificato il 7 gennaio 2010, con cui il [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Palermo l’ASP di Trapani chiedendo la condanna di questa al pagamento della somma di euro 184.320,46=, che assumeva ancora dovutale quale corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento nell’anno 2007, e la condanna in solido dell’ASP di Trapani e dell’[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, subiti per effetto delle illecite condotte loro imputabili. La prima decisione di rigetto è stata confermata, all’esito del gravame introdotto dal [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, segnatamente: - ha premesso che - con Decreto Assessoriale n.2594 del 22/11/2007 - l’Assessorato regionale alla Sanità aveva fissato l’aggregato complessivo della spesa regionale sanitaria in favore delle strutture accreditate, da suddividere ulteriormente negli aggregati provinciali, in base ai fatturati prodotti nell’anno 2005 (art.1) con indicazione dei criteri di determinazione del budget in favore delle singole struttura (art.2) e di attribuzione alle aziende sanitarie, nell’ipotesi in cui l’aggregato di spesa non fosse riuscito a contenere l’importo dei nuovi budget, del potere di ridurre la somma eccedente, proporzionalmente tra gli aggregati provinciali, dando infine disposizioni alle aziende di operare le relative decurtazioni prioritariamente in diminuzione sulle percentuali di riconoscibilità delle prestazioni superiori al budget assegnato nel 2005 (art.3); -ha, quindi, rilevato che in data 18 gennaio 2008 l’ASP di Trapani ed il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avevano stipulato un contratto per la specialistica convenzionata esterna, indicando il budget per l’erogazione delle prestazioni nella misura di euro 1.260.750,07=, provvisoriamente assegnata per l’anno 2007, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.A. n.2594/2007, e fermo restando lo ius variandi di cui all’art.3, espressamente richiamato e trascritto; - ha, poi, osservato che l’ASP di Trapani, avendo rilevato che l’aggregato di spesa provinciale assegnatole (euro 29.000.000,00=) risultava inferiore al fabbisogno complessivo calcolato ai sensi degli artt. 1 e 2 della D.A. cit., in applicazione dell’art.3 del D.A. cit. ha disposto la rideterminazione dei nuovi budget, riconoscendo all’odierno ricorrente, per l’anno 2007, il minor budget di euro 1.076.429,61=; - ha, ulteriormente, osservato che con il decreto n.912 del 21 aprile 2008 l’[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità, preso atto del contenzioso che aveva neutralizzato in parte le misure di contenimento della spesa pubblica di cui al decreto assessoriale n.2594/2007, aveva assegnato delle risorse aggiuntive per le prestazioni rese in eccedenza agli aggregati provinciali nell’anno 2007, da riconosce alle strutture accreditate in via transattiva ed equitativa, previo abbandono e/o rinuncia dei contenziosi instaurati o da instaurare. La Corte di merito ha, quindi, respinto il gravame sul rilievo che le risorse aggiuntive approntate con il D.A. n.912/2008 erano esclusivamente destinate alla definizione transattiva ed equitativa delle controversie afferenti al mancato riconoscimento di importi per prestazioni rese nel 2007, previo abbandono e/o rinuncia dei contenziosi instaurati o da instaurare e che, nel caso di specie, era incontroversa la mancata adesione dell’appellante alla soluzione transattiva (fol. 7 della sent. imp.). Ha, quindi, aggiunto, che nessun inadempimento contrattuale era ascrivibile all’ASP di Trapani, in relazione alla rideterminazione del nuovo minor budget, posto che nel contratto sottoscritto in data 14 gennaio 2008, era stato espressamente riconosciuto lo ius variandidi cui all’art.3 del D.A. n.2594/2007. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1-Nel ricorso sono svolti due motivi: I) Error in iudicando- violazione e falsa applicazione dell’art.25, commi 1, 2 e 5 della legge Regione Sicilia n.4 del 16 aprile 2003 .- violazione e falsa applicazione dell’art.28, comma 6, della legge Regione Sicilia n.2 del 26 marzo 2002 – violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del [OSCURATO:PERSONA] n.2594 del 22 novembre 2007 - – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del [OSCURATO:PERSONA] n.912 del 21 aprile 2008 – violazione dell’art.1 del contratto per specialistica convenzionata esterna stipulato inter partes il 14 gennaio 2004. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente deduce l’erroneità della decisione impugnata, assumendo che la normativa di riferimento non conferiva alle singole Aziende sanitarie il potere di intervenire unilateralmente sulle condizioni economiche contrattualmente pattuite con le strutture accreditate, ai sensi dell’art.3 del D.A. n.2594/2007 se non previa indicazione e disposizione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Salute, tesi ribadita in memoria. Sostiene, quindi, che il D.A. n.912/2008 solo con riferimento ai budget previsti per l’anno 2008 aveva disposto che le aziende sanitarie applicassero il meccanismo di ridefinizione dei budget ex art.3 del D.A. n.2594/2007, onde ricondurre la spesa complessiva nei limiti del Piano di rientro, mentre per il 2007 era stata prevista una remunerabilità parziale delle prestazioni rese,previo abbandono e/o rinuncia dei contenziosi instaurati o da instaurare e si duole che la Corte di appello abbia centrato la sua attenzione su questo secondo profilo, ritenuto non pertinente. II) Error in iudicando- violazione e falsa applicazione dell’art.25, commi 1, 2 e 5 della legge Regione Sicilia n.4 del 16 aprile 2003 - violazione e falsa applicazione dell’art.28, comma 6, della legge Regione Sicilia n.2 del 26 marzo 2002 – violazione e falsa applicazione dell’art.2043 cod.civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del [OSCURATO:PERSONA] n.2594 del 22 novembre 2007 - – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del [OSCURATO:PERSONA] n.912 del 21 aprile 2008 –violazione dell’art.1 del contratto per specialistica convenzionata esterna stipulato inter partes il 14 gennaio 2004. Con detta censura il [OSCURATO:PERSONA] si duole che sia stata respinta la propria domanda risarcitoria,quantificata in via equitativa in euro 650.000,00=, in conseguenza, a suo parere, dell’unilaterale ed illegittima decurtazione del budget da parte dell’ASP di Trapani e dell’inosservanza da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] del dovere di intervenire, disponendo che la Azienda sanitaria rispristinasse il budget già assegnato sulla base dell’aggregato provinciale determinato dallo stesso Assessorato regionale. 3.1.- Il primo motivo è , in parte, inammissibile, e, in parte, infondato. 3.2.-Innanzi tutto, va rilevato che la doglianza espone due profili controversi, che meritano distinta disamina: il primo riguarda le modalità di applicazione al contratto di cui si discute del D.A. n.2594/2007 edella riduzione del budget attributo al [OSCURATO:PERSONA] attuata dalla ASP e prospetta la violazione delle disposizioni con riferimento ai compiti propri della ASP ed alle competenze della Regione Sicilia; il secondo, desume la conferma della ricostruzione normativa prospettata dal ricorrente alla stregua del successivo D.A. n.912/2008. Il ricorrente sostiene, quanto al primo profilo, sul quale si sofferma anche in memoria, che alla luce della [OSCURATO:PERSONA] n.4, art.25, commi 1 e 5, l’Amministrazione sanitaria non aveva il potere di modificare unilateralmente le condizioni economiche negoziate con la struttura privata, se non sulla base di nuove e diverse determinazioni dell’Assessorato regionale circa l’aggregato provinciale e, quanto al secondo, che solo con il DA n.912/2008 era stato previsto – per l’anno 2008 e non per l’anno 2007 - che le aziende sanitarie applicassero il meccanismo di ridefinizione dei budget ex art.3 del D.A. n.2594/2007. Quindi, dopo avere rilevato che l’aggregato di spesa, nel caso specifico, era stato determinato dal D.A. n.2594/2007 per il triennio 2007/2009, ha sostenuto che, ai sensi dell’art.3 della D.A. lo ius variandi rispetto al budget originariamente determinato in sede contrattuale non potesse essere esercitato dall’ASP di Trapani come ritenuto, invece, dalla Corte di appello. 3.3.- Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendie la non censura pertinentemente. 3.4.-La Corte di appello, nel ricostruire la vicenda contrattuale da cui origina la domanda giudiziale, ha accertato – circostanza incontestata - che a seguito dell’emanazione del D.A. n.2594/2007 la ASP di Trapani ed il Centro stipularono un contratto per la specialistica convenzionata esterna in data 14 gennaio 2008, indicando il budget “provvisoriamente” assegnato per l’anno 2007 (euro 1.260.750,07=), ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.A. cit. e fermo restando lo ius variandi di cui all’art.3 del D.A., espressamente richiamato e trascritto, e che, successivamente, rilevato che l’aggregato provinciale di spesa assegnato all’ASP di Trapani era risultato inferiore al fabbisogno complessivo calcolato ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.A. cit., l’ASP dispose la rideterminazione dei nuovi budget, riconoscendo al Centro un minor budget per l’anno 2007 (pari ad euro 1.076.429,61=). La Corte di merito ha, quindi osservato che il Centro non poteva vantare alcun diritto rispetto alle somme ulteriormente previste dal D.A. n.912/2008 per la definizione dei contenziosi relativi all’anno 2007 perché non aveva accettato la proposta transattiva. 3.4.- Orbene, il ricorrente, pur deducendo nel motivo la violazione del contratto stipulato inter partesil 14 gennaio 2008 non solo non ha svolto alcuna specifica censura in ordine all’interpretazione del contratto - che costituisce la disciplina specifica del rapporto in esame vincolante per le parti e del quale si lamenta il parziale inadempimento- e ciò nonostante che la Corte di appello abbia motivato la decisione impugnata dando atto che, le parti avevano recepito nella fonte negoziale il contenutodel decreto assessoriale quanto alla provvisorietà del budget ed alla possibilità di riduzione –; inoltre il ricorrente non ha indicato le regole ermeneutiche eventualmente violatee non ha nemmeno trascritto il contenutodel contratto, limitandosi a riportarne un breve passaggio (peraltro incompleto, cosi evince dal virgolettato a fol.6, penultimo capoverso, del “fatto e svolgimento dei pregressi gradi di giudizio” del ricorso). Infine, in alcun modo il ricorrente si è confrontat o con la statuizione che, proprio sulla scorta del contratto, ha ravvisato il carattere “provvisorio” del budget originariamente convenuto tra le parti per l’anno 2007 ed ha rimarcato che lo ius variandiex art.3 del D.A. n.2594/2007 era stato espressamente richiamato dalle parti e trascritto nel contratto, divenendo vincolante tra le parti proprio perché recepito nella fonte negoziale, in disparte la generalevigenza e applicabilità del D.A. n.2594/2007. Ne consegue che la censura, svolta attraverso il mero richiamo a norme regionali ed ai D.A. risulta priva di specificità e congruenza rispetto al decisum, focalizzato sul contenuto vincolante del contratto concordato, così come intercorso tra le parti, ed è inidonea a fornire completi e complessivi elementi di valutazione apprezzabili in sede di legittimità. Segnatamente, risulta fuori centro la tesi secondo cui la rideterminazione del budget non era di competenza dell’ASP ma dell’Assessorato regionale, perché viene svolta prescindendo dall’esame del contenuto della fonte negoziale e vincolante costituita dal contratto interpartes. 3.4.-Il motivo risulta, sotto altro profilo, infondato. Vaevidenziato che l’art.1 del D.A. n.2594/2007, nel perseguire finalità di contenimento della spesa sanitaria, ha fissato l'aggregato di spesa dedicato alle strutture pre-accreditate di specialistica convenzionata esterna per il triennio 2007/2009, tenuto conto dell'importo dei fatturati prodotti al netto dei ticket nell'anno, e va osservato che il più volte invocato art.3 del detto D.A. ha stabilito che «La procedura di rideterminazione dei budget 2007 va definita da parte delle aziende sanitarie con la relativa negoziazione entro 30 giorni dalla data del presente decreto, ed essa va comunicata all'Assessorato che, ove risulti che l'aggregato di spesa dedicato di cui all'art. 1 non riesca a contenere l'importo dei nuovi budget, provvederà a ridurre la somma eccedente, proporzionalmente tra gli aggregati provinciali, dando disposizioni alle aziende di operare le relative decurtazioni prioritariamente in diminuzione sulle percentuali di riconoscibilità delle prestazioni eccessivamente superiori ai budget assegnati nel 2005.». Ne consegue che , in questo quadro normativo, - ferma la competenza assegnata alle aziende sanitarie a procedere in via negoziale alla successiva rideterminazione dei budget (come è avvenuto nel caso di specie, con il contratto del 14 gennaio 2008) e l’attribuzione sempre alle aziende sanitarie dell’esercizio dello ius variandi in termini di decurtazione dei budget su disposizione dell’Assessorato regionale, funzionale al rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa perseguiti con il D.A. in esame- nulla ostava a che il budg et venisse contrattualmente determinato in misura provvisoria, sulla scorta degli importi indicati dall’art.2 del D.A. cit., e con espresso richiamo allo ius variandi, quale strumento di concreta determinazione dell’importo da assegnare in via definitiva, e che, quindi, la decurtazione avvenisse s ulla base dell’accordo contrattuale intercorso tra le parti che aveva recepito i criteri indicati dall’art.3 cit., una volta che era stato definitivamente stabilito - a cura della Region e Sicilia - l’aggregato di spesa assegnato alla ASP di Trapani per l’anno 2007, risultato inferiore alla sommatoria dei budget provvisoriamente riconosciuti alle singole strutture operanti nella zona di competenza, come si evince dal controricorso (fol.13)non contestato sul punto. In proposito, va rilevato che questa Corte ha già avuto modo di evidenziare il carattere meramente programmatico e previsionale degli importi indicati nell'art. 2 del D.A. n. 2594/2007 (Cass. n. 29665/2017): pertanto, la pretesa dell'odierna società fondata sull’importo provvisoriamente assegnatole in applicazione del’art.2 risulta anche infondata perché non trova nemmeno in tale disposizione un fondamento normativo immodificabile e definitivo ed è stata rettamente disattesa dal giudice d'appello sulla base dell’interpretazione della fonte negoziale, non censurata. 3.5.- Non risulta conducente nemmeno l’argomento svolto dal ricorrente sulla scorta della previsione contenuta nel D.A. n.912/2008 in ordine all’applicabilità della decurtazione ex art.3 del D.A. n.2594/2007 –a suo parere riferibile solo ai budget previsti per l’anno 2008- , perché ciò è privo di rilievo in quanto non esclude, n é è incompatibile con il recepimento negoziale di tale previsione con riferimento al budget fissato in misura provvisoria per l’anno 2007, come accertato in fatto nel caso di specie dalla Corte di merito con statuizione non impugnata. 4.1.- Il secondo motivo è assorbito, atteso che la domanda risarcitoria proposta presuppone la fondatezza della prima doglianza che risulta, invece, respinta. 5.-In conclusione, il ricorso va rigettato, respinto il primo motivo ed assorbito il secondo. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. -Rigetta il ricorso; -Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legg
Sentenza Cassazione n. 31433/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris