CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 14557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N. 10120/2016 ORDINANZA sul ricorso 10120/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dei curatori avv. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - contro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento; Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento; - intimati - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 10120/2016 Numero sezionale 626/2022 Numero di raccolta generale 14557/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 avverso la sentenza n. 79/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 16/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto quindici motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Trento ha rigettato il reclamo contro la sentenza del Tribunale di Trento che ne aveva dichiarato il fallimento dopo la revoca dell’ammissione al concordato preventivo, per atti di frode ex art. 173 l.fall.; - il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha resistito con controricorso; - in data 11/01/2022 il ricorrente, stante la sopravvenuta chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 130, co. 2, l.fall., ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c. chiedendo l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese; - in data 14/01/2022 il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia e di rinunciare a sua volta al controricorso, aderendo alla richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate. Considerato che: - sussistono i presupposti per l’estinzione del processo senza statuizione sulle spese, a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c.; - non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. 13636/2015, 3542/2017, 15996/2018). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/02/2022 Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l