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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 2021

Cassazione n. 37322/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 30/3/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 30/3/2021, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], D'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 1/2/2021 che gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti previsti dall'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., in quanto gravemente indiziato di avere fatto parte, con il ruolo di organizzatore, della locale di [OSCURATO:PERSONA] della cosca 'ndranghetistica facente capo alle famiglie Arena e Gentile (capo 1), nonché di essere l'organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di narcotraffico (capo 2).

2. Sestito ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. peri., l'inosservanza degli artt. 291 e 292 cod. proc. pen., norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui l'ordinanza impugnata ha respinto l'eccezione di ne bis in idem.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza riguardanti dal partecipazione dell'indagato al sodalizio di matrice 'ndranghetistica.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416- bis, secondo comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al ruolo preminente che Sestito avrebbe ricoperto all'jnterno della consorteria mafiosa.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. peri., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, nonché la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla partecipazione di Sestito all'associazione in materia di droga. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dall'analisi del primo motivo giova premettere che principio generale del divieto di bis in idem, finalizzato a impedire lo svolgimento di una pluralità di procedimenti basati sul medesimo fatto storico, trova applicazione anche in materia cautelare, ove però, diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, il divieto concerne non già la mera identità del fatto, quanto l'identità degli elementi già valutati in occasione della precedente iniziativa cautelare (cfr. Sez. 1, n. 40132 del 30/4/2019, Vertinelli, in motivazione), talché esso principio non è violato in presenza di nuovi elementi di valutazione, conseguenti al sopravvenire di sviluppi delle indagini come del successivo emergere di circostanze verificatesi prima della deliberazione del giudice della cautela o di quello del riesame, ma non conosciute, né valutate (Sez. 6, n. 4112 del 30/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235610 - 01; Sez. 5, n.5959 del 14/12/2011, dep. 2012, Amico, Rv. 252151 - 01; Sez. 6, n. 34565 del 22/5/2014, Eleuteri, Rv. 259902 - 01; Sez. 2, n. 5381 del 13/1/2015, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 2, n. 49188 del 9/9/2015, Masone, Rv. 265555 - 01; Sez. 5, n. 1241 del 2/10/2014, dep. 2015, Femia, Rv. 261724 - 01).

2.1. Tanto premesso, la difesa sostiene che la nuova imputazione, formalizzata all'esito della c.d. operazione «Golgota», sia identica a quella in relazione alla quale era stata emessa, con riferimento alla c.d. operazione «Tisifone», la misura custodiale con ordinanza in data 8/1/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, poi annullata dal Tribunale del riesame.

2.2. Tale deduzione è infondata.

L'ordinanza impugnata, infatti, ha puntualmente esplicitato le ragioni per cui doveva essere respinta l'eccezione di ne bis in idem, evidenziando la sussistenza di elementi di novità costituiti dalle «vicende (...) in materia di commercio di insaccati» (ord. impugn., pag. 22), indicative della capacità di Sestito di imporre, ai commercianti al dettaglio, i grossisti cui fare riferimento per l'approvvigionamento di prodotti alimentari, nonché dalle emergenze attestanti il ruolo di soggetto chiamato a risolvere, in ragione del proprio rango mafioso, le liti insorte tra i sodali (come nel caso del contrasto tra i cugini Capicchiano e [OSCURATO:PERSONA]); ed evidenziando, altresì, la sovrapponibilità spazio-temporale solo parziale tra le relative imputazioni.

Quanto al primo profilo, il Tribunale del riesame ha riportato la conversazione ambientale n. 38, sessione 30, del 20/6/2019, tra [OSCURATO:PERSONA], titolare di un esercizio commerciale per la vendita di prodotti alimentari, e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primo aveva detto a Sestito che «ora per comprare un sacco di patate dice che le persone dovrebbero venire da te», per poi aggiungere, riferendosi direttamente a Paparo: «devi parlare con Tonio e con Benito per darti le salsicce» (v. pag. 22 dell'ordinanza impugnata).

Mentre con riferimento al secondo aspetto, l'ordinanza applicativa ha sottolineato come Antonio e [OSCURATO:PERSONA] intendessero rivolgersi a Sestito perché potesse rimedio alla indebita pretesa di somme di denaro avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e come i due avessero desistito dal proposito di uccidere quest'ultimo dopo avere preso atto che egli poteva contare sul sostegno di Sestito, asceso nelle gerarchie criminali del clan nel corso di una riunione tenutasi nella sua abitazione in data 10/4/2018, durante la quale aveva ricevuto i «consensi».

2.2.1. Nondimeno, la difesa opina che le acquisizioni scaturite dall'attività captativa, considerate come «nuove», non implicherebbero alcun mutamento sostanziale della situazione sulla quale era intervenuta la prima decisione cautelare e non sarebbero, pertanto, idonee a evitare l'effetto preclusivo del giudicato.

Quanto alla conversazione tra Mancuso e Paparo, essa riprenderebbe una voce corrente («dice che») e sarebbe espressa in termini manifestamente canzonatori e iperbolici.

Inoltre, soltanto apparente sarebbe la motivazione con cui il Tribunale ha cercato di confutare quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], commerciante di Petronà cui si sarebbe rivolto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere una fornitura di insaccati, il quale avrebbe spiegato di conoscere Sestito unicamente per avergli occasionalmente venduto degli insaccati per importi modesti; che il rapporto commerciale con [OSCURATO:PERSONA], parente di Sestito e titolare di un supermarket si era interrotto per la sconvenienza del prezzo richiesto da Colosimo; che con Mancuso non aveva mai avuto rapporti commerciali, avendoci litigato il giorno stesso in cui lo conobbe.

2.2.2. Le considerazioni svolte dalla difesa in ordine alla novità degli elementi apprezzati dal Tribunale del riesame sono, tuttavia, infondate.

Sotto un primo profilo, va, infatti, evidenziato che la conversazione è stata oggetto di un puntuale scrutinio da parte dei Giudici di merito, i quali ne hanno offerto una lettura non manifestamente illogica, rispetto alla quale la opposta interpretazione da parte della difesa si risolve in una non consentita sollecitazione al Giudice di legittimità di scegliere tra ipotesi alternative di attribuzione di significato probatorio al compendio captativo.

Operazione pacificamente preclusa nel giudizio di cassazione.

Quanto, poi, alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini difensive, non è chiaro il tenore delle osservazioni svolte nel ricorso.

Se, infatti, si intendesse confutare l'ipotesi accusatoria sul ruolo di Sestito a partire dal fatto che un commerciante di insaccati, come Colosimo, avrebbe avuto con lui rapporti soltanto marginali (così come con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), è appena il caso di osservare che l'argomento proverebbe troppo, non potendosi generalizzare la posizione di un singolo operatore e riferirla all'ambito dell'intero contesto interessato.

Fermo restando che, in ogni caso, l'ordinanza impugnata ha ritenuto indimostrata la circostanza che il soggetto indicato come «Giuseppe di Petronà», cui Mancuso si sarebbe rivolto, dovesse identificarsi in [OSCURATO:PERSONA].

3. Venendo, quindi, al secondo motivo di censura, con cui si deduce l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione dell'indagato al sodalizio di matrice 'ndranghetistica, deve rilevarsi ch, secondo quanto si ricava dall'informazione provvisoria relativa alla recente sentenza dello scorso 27 maggio delle Sezioni unite/ «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione.

Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi».

Inoltre, «nel rispetto del principio di materialità e offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione»,

3.1. Nel caso in esame, basandosi sul contenuto di una cospicua mole di intercettazioni ambientali, il Collegio del riesame ha riepilogato le condotte partecipative ascritte a Sestito, consistenti nella formale affiliazione di Sestito alla cosca Arena, nella sua successiva, abituale, partecipazione a riti di affiliazione (sulle cui procedure egli mostrava, nel corso delle conversazioni intercettate, di essere pienamente edotto), in relazione ai quali, in particolare, aveva rivestito il ruolo di sponsor in ordine all'ingresso nella cosca di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto raccontato da quest'ultimo, il quale aveva ricevuto la prima e la seconda dote grazie al voto di Sestito.

Intercettazioni, quelle di cui trattasi, relative a conversazioni cui, secondo i Giudici di merito7(aveva partecipato anche Sestito, nonostante la diversa conclusione prospettata nella consulenza fonica della difesa, avendo la polizia giudiziaria riconosciuto la voce dell'indagato ed essendo stata la sua presenza tra i loquenti confermata nel corso di un successivo dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riportata a pag. 21 dell'ordinanza impugnata).

Inoltre, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato Sestito aveva esercitato il monopolio criminale nel commercio dei salumi a Isola di [OSCURATO:PERSONA], imponendo ai commercianti del luogo i propri grossisti, secondo quanto è stato ritenuto dimostrato, sia pure nei limiti dell'accertamento cautelare, da una conversazione cui aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito al suo ignoto interlocutore della necessità di rivolgersi a Sestito per quanti dovessero approvvigionarsi di generi alimentari in quel circondario.

Profilo rispetto al quale il Tribunale ha ritenuto non significative le indagini difensive consistite nell'acquisizione delle sommarie informazioni di tale [OSCURATO:PERSONA] (sulle quali v. supra).

Ancora, il provvedimento impugnato ha evidenziato che i cugini Capicchiano, soggetti di rilievo nel panorama 'ndranghetistico locale, avevano rinunciato a commettere l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ad essi inviso per uno sgarro su alcune somme che egli aveva preteso, una volta resisi conto che Manfredi era appoggiato da Sestito, al quale i tre malavitosi avevano deciso di rivolgersi per risolvere il problema.

E nel corso della stessa conversazione gli stessi Capicchiano avevano riferito della partecipazione di Sestito a una riunione della cosca, durante la quale costui aveva ricevuto i cd.

«consensi», acquisendo un ruolo di primo piano all'interno del 'sodalizio.

Ancora, il Tribunale ha argomentato sul traffico di stupefacenti con [OSCURATO:PERSONA] e Greco, nell'ambito di un'associazione operante nel contesto isolitano promossa da Papale°, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'interno della quale Sestito e Papaleo avevano svolto il ruolo di organizzatori, Sestito coadiuvato da Greco (indicato, nelle intercettazioni, come «Giovanni da Marcedusa») quale suo stretto collaboratore.

3.2. Gli elementi fattuali appena riassunti danno conto, in maniera congrua e logica, della condotta partecipativa ascritta a Sestito, evidenziandone non soltanto la stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, ma anche il ruolo dinamico e funzionale rivestito all'interno del gruppo mafioso, ben lontano da uno status di mera appartenenza (cfr. Sez.

U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670-01 e, nella copiosa giurisprudenza successiva, Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238838-01; Sez. 5, n. 6882 del 6/11/2015, dep. 2016, Caccamo, Rv. 266064-01; Sez. 6, n. 12554 del 1/3/2016, Archina', Rv. 267418-01; Sez. 5, n. 45840 del 14/6/2018, M., Rv. 274180-01).

Infondato è, pertanto, l'argomento difensivo secondo cui la partecipazione dell'indagato a riti di affiliaziongpnon sarebbe sufficiente a integrare gli estremi gfirt della condotta partecipativa, posto che, nel caso in esame, essa non l'unico elemento indiziario valorizzato dai provvedimenti di merito e potendo al contrario ravvisarsi, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, la presenza di specifici atti esecutivi del programma comune.

E ciò sia a partire dalle conversazioni attestanti la capacità di Sestito di imporre ai commercianti al dettaglio di [OSCURATO:PERSONA] i grossisti cui fare riferimento per l'approvvigionamento di prodotti alimentari, sia in relazione al ruolo di mediazione nella soluzione di conflitti insorti all'interno dell'organizzazione criminale attribuitogli da alcuni componenti del sodalizio (profilo in relazione al quale va rammentato quanto ritenuto da Sez. 3, n. 25994 del 22/7/2020, Gullo, Rv. 279825 - 01, secondo cui configura la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso l'attività di «paciere», svolta da parte di esponenti di primo piano di una cosca, in ordine alla composizione di contrasti interni per fatti attinenti all'attività e al funzionamento dell'organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima).

4. Parimenti infondato è il terzo motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio in relazione al ruolo di organizzatore che Sestito avrebbe ricoperto all'interno della consorteria mafiosa, non essendo emerso che egli abbia mai autonomamente gestito i proventi del clan, che abbia mai rappresentato il gruppo nei rapporti con altre organizzazioni criminali o abbia discusso con qualche sodale delle questioni nodali per la sussistenza della cosca o che abbia concorso nell'adozione delle decisioni più rilevanti per la gestione del sodalizio.

Premesso che la inevitabile fluidità dell'accertamento, proprio della fase cautelare, sarà suscettibile degli opportuni approfondimenti in sede di giudizio, l'ordinanza impugnata ha, comunque, messo in evidenza il ruolo organizzativo dell'odierno indagato, sottolineandone il ruolo centrare nei riti di affiliazione, finanche quale sponsor di soggetti di spicco dell'organizzazione, nella gestione del monopolio criminale nel settore alimentare del territorio di riferimento, nell'organizzazione del traffico di stupefacenti.

E che tale ruolo fosse percepito, in tutta la sua rilevanza, anche dagli altri partecipi del sodalizio è stato specificamente evidenziato attraverso il riferimento alla decisione dei Capicchiano di desistere nei loro propositi di vendetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] una volta saputo che costui poteva contare sull'appoggio di un soggetto che rivestiva una posizione di primo piano all'interno della consorteria.

5. Infondato è, infine, il quarto motivo di doglianza, con cui la difesa lamenta la mancata dimostrazione del ruolo di organizzatore dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti attribuito a Sestito al capo 2) dell'imputazione provvisoria.

5.1. Va premesso che, come ricordato dal Tribunale del riesame, ai fini della configurabilità della fattispecie associativa contestata è necessario che ricorra un'organizzazione criminale fondata su un accordo destinato a costituire una struttura, ancorché rúdimentale, che abbia però carattere stabile e duraturo, finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti grazie al contributo dei singoli associati.

L'esistenza, nella specie, di una struttura criminale avente tali caratteristiche è stata fondata sulle plurime conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle quali essi parlavano con chiarezza dell'acquisto dello stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], cugino di [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta spacciava la droga anche per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], detto «il marocchino».

Quanto al ruolo di Sestito svolto all'interno del sodalizio, esso è stato non illogicamente ricondotto ad alcune intercettazioni in cui si faceva riferimento all'occultamento dello stupefacente nel bar di Sestito, peraltro non rinvenuto in occasione di una perquisizione del locale (v. la conversazione ambientale n. 80, sessione 96, del 24/9/2019 tra Papaleo e tale Timpa); all'incontro tra il trafficante Papialeo, anch'egli partecipe del sodalizio mafioso, e il ricorrente, avvenuto presso la casa di quest'ultimo il 19/4/2018; nonché allo stretto rapporto con [OSCURATO:PERSONA], attestato dalla conversazione in cui costui riferiva allo stesso Sestito della cattiva condotta del «marocchino», suscitandone le ire e la richiesta di portargli Otmane «vivo o morto» e al fatto che Sestito aveva ripianato un debito di droga contratto da Marchio con tale [OSCURATO:PERSONA].

Circostanze, queste ultime, indicative del ruolo apicale rivestito da Sestito all'interno dell'associazione.

5.2. A fronte di una lettura niente affatto illogica dell'intero compendio indiziario, le censure difensive si sono indirizzate verso singoli profili, nemmeno decisivi, del relativo ragionamento, senza riuscire a disarticolarne la complessiva tenuta dimostrativa, la quale, ovviamente è il frutto della considerazione e della lettura coordinata dell'intera provvista probatoria.

Ciò è a dirsi per il mancato rinvenimento dello stupefacente nel bar di Sestito, ovviamente non indicativa della sua inesistenza, né tantomeno della consapevolezza della sua presenza in capo all'indagato, tratta, appunto, dall'insieme degli elementi indiziari.

E ad analogo rilievo si espone l'osservazione difensiva circa l'equivoco significato da annettere all'incontro tra Papaleo e Sestito presso la casa di quest'ultimo, atteso che, pur non essendovi specifici elementi investigativi che consegnino una puntuale descrizione, come scrive la difesa, di «contesto, finalità e contenuti», l'episodio assume, • comunque, un preciso significato indiziante rispetto agli accadimenti precedenti (e, dunque, alle preoccupazioni dello stesso Papaleo legate al possibile rinvenimento dello stupefacente nel bar dell'indagato) e alle conversazioni immediatamente successive di Papaleo, che non a caso, parlava con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso dei dialoghi registrati circa quattro ore dopo l'incontro tra Papaleo e Sestito.

Quanto, poi, alla identificazione del «marocchino» di cui discorrevano Sestito e Marchio, che per la difesa sarebbe da individuarsi in [OSCURATO:PERSONA], fratello di Antonio, l'ordinanza del riesame ha puntualmente risposto alla relativa censura, già articolata in sede di prima impugnazione, evidenziando gli elementi a sostegno dell'opposta ricostruzione e, al contempo, l'implausibilità della tesi difensiva; e trattandosi di interpretazione non manifestamente illogica di un dato indiziario, deve escludersi la possibilità di sindacato da parte del Giudice di legittimità.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, CY) N N Cr) con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6.1. Non comportando la presente decisione' la rimessione in libertà del d ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 94, comma ct) .ns 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 9 a CO o i [OSCURATO:PERSONA] al • J ow i_ — — Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro in data 30/3/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l'indagato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30/3/2021, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], D'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 1/2/2021 che gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti previsti dall'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen., in quanto gravemente indiziato di avere fatto parte, con il ruolo di organizzatore, della locale di [OSCURATO:PERSONA] della cosca 'ndranghetistica facente capo alle famiglie Arena e Gentile (capo 1), nonché di essere l'organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di narcotraffico (capo 2). 2. Sestito ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. peri., l'inosservanza degli artt. 291 e 292 cod. proc. pen., norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui l'ordinanza impugnata ha respinto l'eccezione di ne bis in idem. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza riguardanti dal partecipazione dell'indagato al sodalizio di matrice 'ndranghetistica. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416- bis, secondo comma, cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al ruolo preminente che Sestito avrebbe ricoperto all'jnterno della consorteria mafiosa. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. peri., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, nonché la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla partecipazione di Sestito all'associazione in materia di droga. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Muovendo, secondo l'ordine logico, dall'analisi del primo motivo giova premettere che principio generale del divieto di bis in idem, finalizzato a impedire lo svolgimento di una pluralità di procedimenti basati sul medesimo fatto storico, trova applicazione anche in materia cautelare, ove però, diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, il divieto concerne non già la mera identità del fatto, quanto l'identità degli elementi già valutati in occasione della precedente iniziativa cautelare (cfr. Sez. 1, n. 40132 del 30/4/2019, Vertinelli, in motivazione), talché esso principio non è violato in presenza di nuovi elementi di valutazione, conseguenti al sopravvenire di sviluppi delle indagini come del successivo emergere di circostanze verificatesi prima della deliberazione del giudice della cautela o di quello del riesame, ma non conosciute, né valutate (Sez. 6, n. 4112 del 30/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235610 - 01; Sez. 5, n.5959 del 14/12/2011, dep. 2012, Amico, Rv. 252151 - 01; Sez. 6, n. 34565 del 22/5/2014, Eleuteri, Rv. 259902 - 01; Sez. 2, n. 5381 del 13/1/2015, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 2, n. 49188 del 9/9/2015, Masone, Rv. 265555 - 01; Sez. 5, n. 1241 del 2/10/2014, dep. 2015, Femia, Rv. 261724 - 01). 2.1. Tanto premesso, la difesa sostiene che la nuova imputazione, formalizzata all'esito della c.d. operazione «Golgota», sia identica a quella in relazione alla quale era stata emessa, con riferimento alla c.d. operazione «Tisifone», la misura custodiale con ordinanza in data 8/1/2019 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, poi annullata dal Tribunale del riesame. 2.2. Tale deduzione è infondata. L'ordinanza impugnata, infatti, ha puntualmente esplicitato le ragioni per cui doveva essere respinta l'eccezione di ne bis in idem, evidenziando la sussistenza di elementi di novità costituiti dalle «vicende (...) in materia di commercio di insaccati» (ord. impugn., pag. 22), indicative della capacità di Sestito di imporre, ai commercianti al dettaglio, i grossisti cui fare riferimento per l'approvvigionamento di prodotti alimentari, nonché dalle emergenze attestanti il ruolo di soggetto chiamato a risolvere, in ragione del proprio rango mafioso, le liti insorte tra i sodali (come nel caso del contrasto tra i cugini Capicchiano e [OSCURATO:PERSONA]); ed evidenziando, altresì, la sovrapponibilità spazio-temporale solo parziale tra le relative imputazioni. Quanto al primo profilo, il Tribunale del riesame ha riportato la conversazione ambientale n. 38, sessione 30, del 20/6/2019, tra [OSCURATO:PERSONA], titolare di un esercizio commerciale per la vendita di prodotti alimentari, e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primo aveva detto a Sestito che «ora per comprare un sacco di patate dice che le persone dovrebbero venire da te», per poi aggiungere, riferendosi direttamente a Paparo: «devi parlare con Tonio e con Benito per darti le salsicce» (v. pag. 22 dell'ordinanza impugnata). Mentre con riferimento al secondo aspetto, l'ordinanza applicativa ha sottolineato come Antonio e [OSCURATO:PERSONA] intendessero rivolgersi a Sestito perché potesse rimedio alla indebita pretesa di somme di denaro avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e come i due avessero desistito dal proposito di uccidere quest'ultimo dopo avere preso atto che egli poteva contare sul sostegno di Sestito, asceso nelle gerarchie criminali del clan nel corso di una riunione tenutasi nella sua abitazione in data 10/4/2018, durante la quale aveva ricevuto i «consensi». 2.2.1. Nondimeno, la difesa opina che le acquisizioni scaturite dall'attività captativa, considerate come «nuove», non implicherebbero alcun mutamento sostanziale della situazione sulla quale era intervenuta la prima decisione cautelare e non sarebbero, pertanto, idonee a evitare l'effetto preclusivo del giudicato. Quanto alla conversazione tra Mancuso e Paparo, essa riprenderebbe una voce corrente («dice che») e sarebbe espressa in termini manifestamente canzonatori e iperbolici. Inoltre, soltanto apparente sarebbe la motivazione con cui il Tribunale ha cercato di confutare quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], commerciante di Petronà cui si sarebbe rivolto [OSCURATO:PERSONA] per ottenere una fornitura di insaccati, il quale avrebbe spiegato di conoscere Sestito unicamente per avergli occasionalmente venduto degli insaccati per importi modesti; che il rapporto commerciale con [OSCURATO:PERSONA], parente di Sestito e titolare di un supermarket si era interrotto per la sconvenienza del prezzo richiesto da Colosimo; che con Mancuso non aveva mai avuto rapporti commerciali, avendoci litigato il giorno stesso in cui lo conobbe. 2.2.2. Le considerazioni svolte dalla difesa in ordine alla novità degli elementi apprezzati dal Tribunale del riesame sono, tuttavia, infondate. Sotto un primo profilo, va, infatti, evidenziato che la conversazione è stata oggetto di un puntuale scrutinio da parte dei Giudici di merito, i quali ne hanno offerto una lettura non manifestamente illogica, rispetto alla quale la opposta interpretazione da parte della difesa si risolve in una non consentita sollecitazione al Giudice di legittimità di scegliere tra ipotesi alternative di attribuzione di significato probatorio al compendio captativo. Operazione pacificamente preclusa nel giudizio di cassazione. Quanto, poi, alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di indagini difensive, non è chiaro il tenore delle osservazioni svolte nel ricorso. Se, infatti, si intendesse confutare l'ipotesi accusatoria sul ruolo di Sestito a partire dal fatto che un commerciante di insaccati, come Colosimo, avrebbe avuto con lui rapporti soltanto marginali (così come con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), è appena il caso di osservare che l'argomento proverebbe troppo, non potendosi generalizzare la posizione di un singolo operatore e riferirla all'ambito dell'intero contesto interessato. Fermo restando che, in ogni caso, l'ordinanza impugnata ha ritenuto indimostrata la circostanza che il soggetto indicato come «Giuseppe di Petronà», cui Mancuso si sarebbe rivolto, dovesse identificarsi in [OSCURATO:PERSONA]. 3. Venendo, quindi, al secondo motivo di censura, con cui si deduce l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione dell'indagato al sodalizio di matrice 'ndranghetistica, deve rilevarsi ch, secondo quanto si ricava dall'informazione provvisoria relativa alla recente sentenza dello scorso 27 maggio delle Sezioni unite/ «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla "messa a disposizione" del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi». Inoltre, «nel rispetto del principio di materialità e offensività della condotta, l'affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l'espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione», 3.1. Nel caso in esame, basandosi sul contenuto di una cospicua mole di intercettazioni ambientali, il Collegio del riesame ha riepilogato le condotte partecipative ascritte a Sestito, consistenti nella formale affiliazione di Sestito alla cosca Arena, nella sua successiva, abituale, partecipazione a riti di affiliazione (sulle cui procedure egli mostrava, nel corso delle conversazioni intercettate, di essere pienamente edotto), in relazione ai quali, in particolare, aveva rivestito il ruolo di sponsor in ordine all'ingresso nella cosca di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto raccontato da quest'ultimo, il quale aveva ricevuto la prima e la seconda dote grazie al voto di Sestito. Intercettazioni, quelle di cui trattasi, relative a conversazioni cui, secondo i Giudici di merito7(aveva partecipato anche Sestito, nonostante la diversa conclusione prospettata nella consulenza fonica della difesa, avendo la polizia giudiziaria riconosciuto la voce dell'indagato ed essendo stata la sua presenza tra i loquenti confermata nel corso di un successivo dialogo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riportata a pag. 21 dell'ordinanza impugnata). Inoltre, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato Sestito aveva esercitato il monopolio criminale nel commercio dei salumi a Isola di [OSCURATO:PERSONA], imponendo ai commercianti del luogo i propri grossisti, secondo quanto è stato ritenuto dimostrato, sia pure nei limiti dell'accertamento cautelare, da una conversazione cui aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito al suo ignoto interlocutore della necessità di rivolgersi a Sestito per quanti dovessero approvvigionarsi di generi alimentari in quel circondario. Profilo rispetto al quale il Tribunale ha ritenuto non significative le indagini difensive consistite nell'acquisizione delle sommarie informazioni di tale [OSCURATO:PERSONA] (sulle quali v. supra). Ancora, il provvedimento impugnato ha evidenziato che i cugini Capicchiano, soggetti di rilievo nel panorama 'ndranghetistico locale, avevano rinunciato a commettere l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ad essi inviso per uno sgarro su alcune somme che egli aveva preteso, una volta resisi conto che Manfredi era appoggiato da Sestito, al quale i tre malavitosi avevano deciso di rivolgersi per risolvere il problema. E nel corso della stessa conversazione gli stessi Capicchiano avevano riferito della partecipazione di Sestito a una riunione della cosca, durante la quale costui aveva ricevuto i cd. «consensi», acquisendo un ruolo di primo piano all'interno del 'sodalizio. Ancora, il Tribunale ha argomentato sul traffico di stupefacenti con [OSCURATO:PERSONA] e Greco, nell'ambito di un'associazione operante nel contesto isolitano promossa da Papale°, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'interno della quale Sestito e Papaleo avevano svolto il ruolo di organizzatori, Sestito coadiuvato da Greco (indicato, nelle intercettazioni, come «Giovanni da Marcedusa») quale suo stretto collaboratore. 3.2. Gli elementi fattuali appena riassunti danno conto, in maniera congrua e logica, della condotta partecipativa ascritta a Sestito, evidenziandone non soltanto la stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, ma anche il ruolo dinamico e funzionale rivestito all'interno del gruppo mafioso, ben lontano da uno status di mera appartenenza (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670-01 e, nella copiosa giurisprudenza successiva, Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238838-01; Sez. 5, n. 6882 del 6/11/2015, dep. 2016, Caccamo, Rv. 266064-01; Sez. 6, n. 12554 del 1/3/2016, Archina', Rv. 267418-01; Sez. 5, n. 45840 del 14/6/2018, M., Rv. 274180-01). Infondato è, pertanto, l'argomento difensivo secondo cui la partecipazione dell'indagato a riti di affiliaziongpnon sarebbe sufficiente a integrare gli estremi gfirt della condotta partecipativa, posto che, nel caso in esame, essa non l'unico elemento indiziario valorizzato dai provvedimenti di merito e potendo al contrario ravvisarsi, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, la presenza di specifici atti esecutivi del programma comune. E ciò sia a partire dalle conversazioni attestanti la capacità di Sestito di imporre ai commercianti al dettaglio di [OSCURATO:PERSONA] i grossisti cui fare riferimento per l'approvvigionamento di prodotti alimentari, sia in relazione al ruolo di mediazione nella soluzione di conflitti insorti all'interno dell'organizzazione criminale attribuitogli da alcuni componenti del sodalizio (profilo in relazione al quale va rammentato quanto ritenuto da Sez. 3, n. 25994 del 22/7/2020, Gullo, Rv. 279825 - 01, secondo cui configura la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso l'attività di «paciere», svolta da parte di esponenti di primo piano di una cosca, in ordine alla composizione di contrasti interni per fatti attinenti all'attività e al funzionamento dell'organizzazione, avendo essa la funzione di assicurare la stabilità e la tenuta di quest'ultima). 4. Parimenti infondato è il terzo motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio in relazione al ruolo di organizzatore che Sestito avrebbe ricoperto all'interno della consorteria mafiosa, non essendo emerso che egli abbia mai autonomamente gestito i proventi del clan, che abbia mai rappresentato il gruppo nei rapporti con altre organizzazioni criminali o abbia discusso con qualche sodale delle questioni nodali per la sussistenza della cosca o che abbia concorso nell'adozione delle decisioni più rilevanti per la gestione del sodalizio. Premesso che la inevitabile fluidità dell'accertamento, proprio della fase cautelare, sarà suscettibile degli opportuni approfondimenti in sede di giudizio, l'ordinanza impugnata ha, comunque, messo in evidenza il ruolo organizzativo dell'odierno indagato, sottolineandone il ruolo centrare nei riti di affiliazione, finanche quale sponsor di soggetti di spicco dell'organizzazione, nella gestione del monopolio criminale nel settore alimentare del territorio di riferimento, nell'organizzazione del traffico di stupefacenti. E che tale ruolo fosse percepito, in tutta la sua rilevanza, anche dagli altri partecipi del sodalizio è stato specificamente evidenziato attraverso il riferimento alla decisione dei Capicchiano di desistere nei loro propositi di vendetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] una volta saputo che costui poteva contare sull'appoggio di un soggetto che rivestiva una posizione di primo piano all'interno della consorteria. 5. Infondato è, infine, il quarto motivo di doglianza, con cui la difesa lamenta la mancata dimostrazione del ruolo di organizzatore dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti attribuito a Sestito al capo 2) dell'imputazione provvisoria. 5.1. Va premesso che, come ricordato dal Tribunale del riesame, ai fini della configurabilità della fattispecie associativa contestata è necessario che ricorra un'organizzazione criminale fondata su un accordo destinato a costituire una struttura, ancorché rúdimentale, che abbia però carattere stabile e duraturo, finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti grazie al contributo dei singoli associati. L'esistenza, nella specie, di una struttura criminale avente tali caratteristiche è stata fondata sulle plurime conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle quali essi parlavano con chiarezza dell'acquisto dello stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], cugino di [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta spacciava la droga anche per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], detto «il marocchino». Quanto al ruolo di Sestito svolto all'interno del sodalizio, esso è stato non illogicamente ricondotto ad alcune intercettazioni in cui si faceva riferimento all'occultamento dello stupefacente nel bar di Sestito, peraltro non rinvenuto in occasione di una perquisizione del locale (v. la conversazione ambientale n. 80, sessione 96, del 24/9/2019 tra Papaleo e tale Timpa); all'incontro tra il trafficante Papialeo, anch'egli partecipe del sodalizio mafioso, e il ricorrente, avvenuto presso la casa di quest'ultimo il 19/4/2018; nonché allo stretto rapporto con [OSCURATO:PERSONA], attestato dalla conversazione in cui costui riferiva allo stesso Sestito della cattiva condotta del «marocchino», suscitandone le ire e la richiesta di portargli Otmane «vivo o morto» e al fatto che Sestito aveva ripianato un debito di droga contratto da Marchio con tale [OSCURATO:PERSONA]. Circostanze, queste ultime, indicative del ruolo apicale rivestito da Sestito all'interno dell'associazione. 5.2. A fronte di una lettura niente affatto illogica dell'intero compendio indiziario, le censure difensive si sono indirizzate verso singoli profili, nemmeno decisivi, del relativo ragionamento, senza riuscire a disarticolarne la complessiva tenuta dimostrativa, la quale, ovviamente è il frutto della considerazione e della lettura coordinata dell'intera provvista probatoria. Ciò è a dirsi per il mancato rinvenimento dello stupefacente nel bar di Sestito, ovviamente non indicativa della sua inesistenza, né tantomeno della consapevolezza della sua presenza in capo all'indagato, tratta, appunto, dall'insieme degli elementi indiziari. E ad analogo rilievo si espone l'osservazione difensiva circa l'equivoco significato da annettere all'incontro tra Papaleo e Sestito presso la casa di quest'ultimo, atteso che, pur non essendovi specifici elementi investigativi che consegnino una puntuale descrizione, come scrive la difesa, di «contesto, finalità e contenuti», l'episodio assume, • comunque, un preciso significato indiziante rispetto agli accadimenti precedenti (e, dunque, alle preoccupazioni dello stesso Papaleo legate al possibile rinvenimento dello stupefacente nel bar dell'indagato) e alle conversazioni immediatamente successive di Papaleo, che non a caso, parlava con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso dei dialoghi registrati circa quattro ore dopo l'incontro tra Papaleo e Sestito. Quanto, poi, alla identificazione del «marocchino» di cui discorrevano Sestito e Marchio, che per la difesa sarebbe da individuarsi in [OSCURATO:PERSONA], fratello di Antonio, l'ordinanza del riesame ha puntualmente risposto alla relativa censura, già articolata in sede di prima impugnazione, evidenziando gli elementi a sostegno dell'opposta ricostruzione e, al contempo, l'implausibilità della tesi difensiva; e trattandosi di interpretazione non manifestamente illogica di un dato indiziario, deve escludersi la possibilità di sindacato da parte del Giudice di legittimità. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, CY) N N Cr) con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6.1. Non comportando la presente decisione' la rimessione in libertà del d ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 94, comma ct) .ns 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 9 a CO o i [OSCURATO:PERSONA] al • J ow i_ — — Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
Sentenza Cassazione n. 37322/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris