CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10929/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Taranto visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio del difensore, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto che, in funzione Giudice del riesame ex art.309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Taranto che ha applicato al medesimo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le indagini effettuate a carico di [OSCURATO:PERSONA] hanno portato i Giudici della cautela a ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine ad ipotesi di reato poste in essere unitamente al sindaco di Roccaforzata, lacca Roberto, di tentata induzione indebita (artt. 81, 110, 56 e 319 -quater cod. pen. di cui al (J) capol), di tentata concussione (artt. 110, 56 e 317 cod. pen. di cui ai capi 6 e 7) e di induzione indebita (artt. 110 e 319-quater cod. pen. di cui al capo 8). In particolare, secondo l'accusa provvisoria, il [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il sindaco di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe: 1) posto in essere plurime condotte tese in modo non equivoco a determinare l'assegnazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lavori di ristrutturazione di un campanile comunale, quale corrispettivo per l'assunzione [OSCURATO:PERSONA], detenuto in carcere che aveva formulato istanza di attenuazione, non riuscendovi per il rifiuto opposto dai citati imprenditori (capo 1); 2) subordinato indebitamente l'affidamento della gestione del campo sportivo municipale in favore di [OSCURATO:PERSONA] alla condizione che quest'ultimo gli concedesse lo sfruttamento degli spazi pubblicitari della struttura, non riuscendovi per il rifiuto dell'imprenditore; 3) proposto a [OSCURATO:PERSONA] di gestire il parco "Salamino", a condizione che le attrezzature sportive e i materiali necessari per la ristrutturazione del parco e del bar fossero fornite dal [OSCURATO:PERSONA], nonché che la struttura fosse gestita congiuntamente, non riuscendo nell'intento per il rifiuto dell'imprenditore; 4) indotto indebitamente [OSCURATO:PERSONA] - titolare dell'azienda affidataria del servizio di nettezza urbana - ad assumere come netturbino [OSCURATO:PERSONA], figlio della compagna, quale contropartita alla possibilità di proseguire nel rapporto contrattuale in essere con l'amministrazione comunale, ma revocabile ad nutum dal Sindaco lacca per sopravvenuta scadenza dei termini. 2. Avverso tale decisione la difesa, dopo aver ripercorso le accuse mosse al ricorrente ed evidenziato i passaggi salienti della decisione impugnata, propone tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 317 e 319-quater cod. pen. Non sussiste — a detta della difesa - alcun indizio di colpevolezza a sostegno della misura cautelare applicata al ricorrente visto che: 1) in relazione ai lavori di ristrutturazione del campanile comunale, il [OSCURATO:PERSONA] si limitava a compiere atti totalmente leciti e rimaneva estraneo alla richiesta di assunzione di [OSCURATO:PERSONA]; 2) in relazione all'affidamento del campo sportivo comunale, non è stata ipotizzata a carico al [OSCURATO:PERSONA] alcuna condotta intimidatoria di rilevante entità, né questi aveva svolto alcun ruolo attivo; 3) in relazione all'affidamento del parco pubblico, il ricorrente aveva formulato solo due proposte negoziali al potenziale gestore e non realizzava alcuna condotta intimidatoria; 4) quanto alla contestata induzione indebita in relazione all'assunzione di un congiunto dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], presso la società di gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani, il ricorrente non ha avuto alcun ruolo avendo solo frequentato il responsabile della società, mentre nessuna valenza poteva assumere la circostanza di essere stato informato dei rimproveri mossi al soggetto assunto. 2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione delle condotte legittimanti la misura cautelare ex art. 273 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 317 cod. pen. I giudici di merito hanno erroneamente ravvisato nel comportamento del ricorrente e nella suggestione da questi ingenerata nelle persone offese gli atti idonei ad integrare i reati ascrittigli in realtà privi del carattere della violenza o della intimidazione. Le condotte contestate non sono idonee ad integrare il reato di concussione visto che l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo e del parco pubblico avrebbero fatto seguito a procedure concorsuali di evidenza pubblica. 2.3. Con il terzo motivo la difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Non sussiste alcun pericolo che il ricorrente commetta reati della stessa specie di quelli oggetto dell'attività investigativa, trattandosi di reati propri rispetto ai quali risulta sprovvisto della qualifica di pubblico ufficiale e non potendosi gli stessi essere equiparati per specie, così come fatto dal Tribunale, ai reati contro il patrimonio, che differiscono per bene giuridico tutelato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto generico e manifestamente infondato, è inammissibile. 2. Il primo ed il secondo motivo, che in maniera generica contestano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alle quattro contestazioni sopra delineate, risultano indeducibili in sede di legittimità. Deve ribadirsi il principio di diritto reiteratamente enunciato in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie U1-1 (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. Tanto costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 3. Ciò premesso ed a prescindere dalla meramente enunciata violazione dell'art. 273 cod. proc. pen., censura che complessivamente si risolve in una critica alla parte della decisione che ha ritenuto esistenti i gravi indizi in ordine ai delitti contestati e posti a fondamento della misura cautelare disposta, il Tribunale del riesame, con ragionamento non connotato da manifesta illogicità, ha fornito precisa risposta alle identiche doglianze avanzate in sede di riesame, facendo pertinente richiamo al quadro indiziario già delineato dal Giudice delle indagini preliminari. 3.1. Relativamente al capo 1 di tentata induzione indebita, il Tribunale della cautela ha valorizzato le condotte compiute nei confronti dei due imprenditori che, pur sprovviste singolarmente di valore indiziante rispetto alla prospettazione accusatoria, assumono rilevanza penale in virtù della loro complessiva preordinazione, nell'ambito del privilegiato rapporto tra ricorrente e primo cittadino e alla luce delle indagini svolte, a creare le condizioni per l'assunzione di [OSCURATO:PERSONA], ingenerando negli imprenditori coinvolti la certezza di poter ottenere dal Comune di Roccaforzata l'appalto a cui questi erano interessati; è stato ritenuto pacifico, in quanto non contestato dalla difesa e corroborato dalle risultanze investigative, l'essenziale contributo fornito dal ricorrente alla trattativa con gli imprenditori, in quanto intermediario tra questi ed il primo cittadino, persona vicina e di fatto eterodiretta dal ricorrente; è stata smentita la tesi difensiva secondo cui il Sindaco non avrebbe potuto determinare l'esito della procedura incriminata, deponendo in senso contrario sia i significativi poteri da costui posseduti in ragione del limitato numero di abitanti del comune (tale da determinare in capo al Sindaco poteri di amministrazione attiva), sia il fatto che, le stesse persone offese avevano rappresentato la ragionevole convinzione che l'aggiudicazione dipendesse esclusivamente dalla sua volontà a prescindere dalla concreta possibilità di incidere direttamente nell'affidamento dei lavori. 3.2. In relazione al capo 6 di tentata concussione, il Tribunale ha smentito la dedotta estraneità del ricorrente in ragione della riconducibilità della condotta al solo Sindaco, valorizzando la completa subordinazione delle complessive trattative all'espletamento di prestazioni in favore del [OSCURATO:PERSONA], circostanza che ha fatto ritenere, secondo dati di comune esperienza e non altrimenti spiegabili, che il primo cittadino agisse su mandato del ricorrente in ragione dei debiti che il primo aveva nei confronti del secondo. Del pari di quanto argomentato al capo precedente, il conferimento della gestione in esito ad una procedura pubblica non mina tale quadro, stante i rilevanti poteri del Sindaco e la prospettazione fatta alla vittima, secondo cui l'aggiudicazione della gara dipendeva dal solo volere del primo cittadino. 3.3. Quanto al capo 7 di tentata concussione il Tribunale del riesame ha valorizzato la circostanza che l'Anastasia, nell'ambito della vicenda relativa all'affidamento della gestione del parco comunale, dopo aver contattato il Sindaco veniva ricontattato a stretto giro dal [OSCURATO:PERSONA], che in tale contesto dapprima proponeva alla persona offesa di gestire insieme l'impianto, rilanciando, in seguito al rifiuto della stessa, la necessità che la fornitura dell'attrezzatura necessaria per il suo funzionamento fosse effettuata dallo stesso ricorrente; il concreto svolgimento della vicenda con particolare riferimento all'incedere dei contatti assumeva rilevanza al fine di corroborare, nei limiti del vaglio di natura cautelare, il qualificato legame esistente tra il Sindaco ed il [OSCURATO:PERSONA] che faceva ritenere irrilevante l'esistenza di una procedura di evidenza pubblica di selezione, vista la natura costrittiva che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] assumevano in virtù del fatto che dietro la sua persona vi era il determinante sostegno del Sindaco. 3.4. Anche con riferimento alla analisi dei gravi indizi di colpevolezza relativamente all'induzione indebita di cui al capo 8 la decisione impugnata evidenza i plurimi elementi - quali il noto legame tra Sindaco e ricorrente e tra questi e il soggetto assunto, gli accertati contatti tra i coimputati nel reato e il titolare della ditta che avrebbe dovuto assumere il Basile, la coincidenza temporale tra l'insediamento della nuova giunta e l'assunzione di costui, l'anomalia di tale assunzione rispetto alla prassi contrattuale della società interessata nonché la circostanza che i lavori di nettezza urbana fossero assunti dalla società in forza di un contratto che il Sindaco avrebbe potuto discrezionalmente risolvere - dai quali era emerso che l'assunzione del Basile costituiva contropartita per il mantenimento del contratto in essere con la società gestita dal Tria. 4. A fronte, pertanto, di specifica analisi delle doglianze attraverso cui, con motivazione priva di lacune e completa, è stata fornita risposta in ordine alle plurime e specifiche ragioni del proposto riesame, il ricorrente reitera in forma generica questioni già oggetto di confutazione, apoditticamente smentendo che le condotte possano aver assunto valenza significativa ai fini della realizzazione del reato ovvero che le stesse avessero valenza costrittiva nei confronti delle persone offese, critiche che, per le ragioni in sintesi evidenziate dai Giudici della cautela, non sono idonee a confutare il quadro indiziario per come delineato. 5. Generico deve ritenersi l'ultimo motivo con cui il ricorrente, in ragione dello scioglimento dell'amministrazione del Comune di Roccaforzata e del venir meno della carica di Sindaco in capo a lacca, deduce l'insussistenza di rischi di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui è procedimento, avendo il Tribunale preso in esame il pericolo con riferimento a reati contro il patrimonio e fiscali, estranei alla previsione di cui all'art. 274, commal, lett. c), cod. proc. pen. tenuto conto delle contestazioni mosse in via provvisoria afferenti a delitti contro la pubblica amministrazione. Il Tribunale del riesame ha con correttezza ravvisato l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, ritenendo non decisivo il dato connesso al venir meno della figura del Sindaco, soggetto concorrente per la realizzazione delle fattispecie contestate in via provvisoria, valorizzando le modalità di commissione dei citati delitti, tali da denotare una peculiare spregiudicatezza nel costruire, coltivare e cogliere le occasioni per conseguire illecite utilità, nonché apprezzando le condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordinanza cautelare emessa in altro procedimento il 2 luglio 2019 a carico del ricorrente, in quanto accusato di partecipazione ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurime truffe aggravate. Si tratta, in altri termini, di elementi da cui si desume un legame costante di [OSCURATO:PERSONA] con ambienti criminali e con una rete di soggetti inseriti o a contatto con le pubbliche amministrazioni, alla base delle valutazioni del Tribunale del riesame sul pericolo di recidiva. Determinante risulta, invero, la parte della motivazione in cui il Tribunale di Taranto ha ritenuto di escludere che la cessazione dalle funzioni di Sindaco dello lacca potesse far venir meno il rischio di reiterazione di reati della stessa specie, ben potendo detti reati essere reiterati, sia nell'ambito della stessa amministrazione, alla luce degli stretti legami che aveva dimostrato di possedere anche con altri soggetti legati alla lista civica con cui era stato eletto il Sindaco di Roccaforzata, sia presso altre amministrazioni della provincia di Taranto, incluso il capoluogo, ove le indagini avevano palesato l'esistenza di rapporti ben radicati. Sotto tale aspetto il ricorso si presenta, altresì, generico visto che nessuna censura viene rivolta al riguardo per smentire i diretti contatti del ricorrente con altri pubblici amministratori nella stessa ed in altra amministrazione, limitando le critiche alla sola parte della decisione in cui, anche al fine di lumeggiare la personalità del [OSCURATO:PERSONA], soggetto gravato da numerosi reati contro il patrimonio e fiscale, già attinto da misura cautelare in carcere per associazione a delinquere, erano state messe in risalto le specifiche modalità predatorie attraverso cui, anche avvalendosi di plurime società ed essendo solito elargire denaro a soggetti dei cui favori in seguito si avvaleva, riuscO g a realizzare rapporti spesso finalizzati al conseguimento di profitti illeciti. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dic