CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 ottobre 2024
Cassazione n. 30172/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 463/2025 UP - 24/06/2025 R.G.N. 2954/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della Corte militare di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, ai quali si riporta. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30172/2025 Roma, lì, 02/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 16 ottobre 2024 la Corte militare di appello di Roma, confermando la sentenza emessa in data 12 dicembre 2023 dal Tribunale militare di Roma, ha condannato il ten. col. [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di reclusione militare, con i benefici di legge, per il delitto di disobbedienza aggravata commesso il 02 ottobre 2020, per avere omesso di obbedire all'ordine impartito dal suo superiore, per motivi inerenti il servizio, di consegnargli un elaborato da lui predisposto, relativo ad omesse timbrature degli orari di servizio da parte di militari in forza al suo reggimento. La Corte di appello ha ritenuto provato il fatto dalla dichiarazione del superiore gerarchico col. Bruschi, dall'audizione di vari testimoni, dall'esame di alcun messaggi e dalla registrazione del colloquio intervenuto tra l'imputato e il predetto col. Bruschi, effettuata da quest'ultimo con il proprio telefono cellulare, dalla quale risulta che questi chiedeva al ten. col. [OSCURATO:PERSONA] di consegnargli un documento relativo a mancate registrazioni di ingressi ed uscite del personale, che a detta del [OSCURATO:PERSONA] mostrava alcune criticità, e che il ten. col. [OSCURATO:PERSONA] rifiutava la consegna dicendo che, su consiglio del proprio legale, al colloquio doveva assistere un difensore, trattandosi di una conversazione tra datore di lavoro e dipendente. La Corte di appello ha respinto la richiesta di rinnovazione della deposizione del col. Bruschi, ascoltato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., perché le domande non ammesse dal presidente del collegio giudicante di primo grado non erano pertinenti al reato contestato al ten. col. [OSCURATO:PERSONA] ed erano comunque irrilevanti. Ha ribadito l'utilizzabilità della registrazione del colloquio, in quanto effettuata da un soggetto che, in quel momento, non rivestiva la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria militare, non essendo in corso alcuna indagine di natura penale ma solo una verifica di natura ispettiva e perciò amministrativa, sottolineando peraltro la non decisività della registrazione stessa sotto il profilo probatorio. Ha ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato, non essendo fondata la tesi della contraddittorietà degli ordini impartiti dai vari superiori dell'imputato, ed ha, infine, respinto la richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sia per la gravità della condotta, stante il fatto materiale e le sue conseguenze, non essendo stato il documento mai consegnato né, quindi, conosciuto dal superiore gerarchico, sia per l'intensità del dolo dell'imputato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il ten. col. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La Corte di appello ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'esame dell'imputato di reato connesso col. Bruschi, avanzata perché l'esame svolto dai giudici di primo grado era viziato da un uso irrituale e arbitrario dell'art. 63 cod. proc. pen., con conseguente nullità dello stesso, senza valutare in modo completo e corretto le doglianze proposte sul punto. La motivazione è errata laddove la Corte di appello ha ritenuto non corretta l’affermazione secondo cui al soggetto ascoltato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. non si applica la norma di cui all'art. 197-bis, comma 4, cod. proc. pen., per cui deve sostenersi che tale soggetto è obbligato a rispondere, qualora non si avvalga della facoltà di tacere. La motivazione è errata anche nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto irrilevanti le domande non ammesse dal presidente del collegio giudicante, perché questi, in realtà, non le ha ammesse ritenendo l'eventuale risposta nociva per l'esaminato, in quanto potenzialmente autoindiziante. Tale procedura ha comportato una lesione dei diritti difensivi. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta utilizzabilità della registrazione effettuata dal col. Bruschi. Tale registrazione doveva essere dichiarata inutilizzabile perché equiparabile ad una intercettazione ambientale non autorizzata, stante la qualità degli interlocutori e la sua effettuazione nel corso di un'indagine interna e per ragioni di servizio. L'affermazione delle due sentenze di merito, secondo cui il col. Bruschi non agiva quale ufficiale di polizia giudiziaria, è errata, perché egli stesso, nonché il suo superiore gerarchico, il gen. Vergori, hanno dichiarato che, nell'ambito di quella indagine, il primo operava quale ufficiale di polizia giudiziaria militare. Il Tribunale di primo grado, in realtà, aveva riconosciuto al col. Bruschi la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, erroneamente dichiarando una registrazione tra privati inutilizzabile solo se effettuata tra un ufficiale di polizia giudiziaria e un indagato, e la Corte di appello ha di fatto smentito tale assunto, pur affermando di aderirvi, e ha dichiarato la registrazione utilizzabile per una ragione diversa, cioè negando la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria del soggetto intercettante. Peraltro la stessa Corte di appello ha ammesso che la conversazione in questione non avveniva tra privati, ma era effettuata da un soggetto che stava svolgendo funzioni amministrative di polizia militare, per cui la sua registrazione è comunque inutilizzabile nel processo, perché sulla base di essa è stata iniziata un'azione penale. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Come sostenuto dall'imputato in entrambi i gradi di giudizio, egli ricevette due ordini contrastanti, uno proveniente dal col. Bruschi, di consegnargli il documento in questione, e l'altro proveniente dal gen. Vergori che invece, informato dal ricorrente della richiesta del col. Bruschi, gli ordinò di attendere le sue disposizioni. I giudici di merito hanno affermato che il ricorrente era consapevole che la convocazione da parte del col. Bruschi e l'ordine di consegnargli il documento derivavano da una precisa richiesta del gen. Vergori, ma tale affermazione costituisce un travisamento della prova, perché una simile consapevolezza non emerge da alcun elemento probatorio. Il col. Bruschi ha detto di essere stato delegato dal gen. Vergori, ma solo a farsi esibire il documento, e dai messaggi scambiati via whatsapp con il gen. Vergori risulta che il ricorrente ha ricevuto da quest'ultimo un messaggio che lo preavvertiva di future disposizioni, per cui, quando egli si è recato dal col. Bruschi, non gli ha consegnato il documento perché attendeva le disposizioni preannunciate dal predetto superiore gerarchico. Il dolo, anche nel reato di disobbedienza, è escluso in caso di errore di fatto, e il ricorrente può avere errato nel ritenere che vi fosse un contrasto tra gli ordini ricevuti, ma aveva in ogni caso il diritto di non ottemperare ad essi, e di evidenziare la loro contraddittorietà. 2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione al diniego di applicazione del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. La motivazione della Corte di appello è illegittima perché si fonda sulla natura dei reati militari, parametro non contemplato dalle norme, e su un travisamento probatorio, in quanto il documento non è mai uscito dalla disponibilità dell'ufficio ed è stato consegnato dal ricorrente stesso alla Procura militare, mentre il suo contenuto poteva comunque essere acquisito dal col. Bruschi, trattandosi di una mera stampa dell'elenco di ingressi ed uscite dalla caserma, che poteva essere facilmente riprodotta. L'omessa consegna, pertanto, non ha cagionato, in concreto, alcun pregiudizio all'andamento del servizio, ed anche per tale motivo l'intensità del dolo doveva essere ritenuta praticamente inesistente, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello senza una valida motivazione. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria orale, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nel suo complesso, non è fondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è inammissibile, perché privo di specificità e basato su affermazioni in palese contrasto con il testo delle norme citate, e con la loro interpretazione giurisprudenziale. 2.1. Il ricorrente si duole dell'avere la Corte di appello respinto la sua richiesta di rinnovare l'esame del col. Bruschi, nonostante che quello svolto nel giudizio di primo grado fosse nullo, per avere il presidente del collegio giudicante vietato molte delle domande della difesa asserendo erroneamente che il predetto colonnello, in quanto sentito ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., aveva il diritto di non rispondervi, e così limitando fortemente i diritti dell'imputato. La doglianza attiene esclusivamente all'asserita erronea applicazione dell'art. 210 cod. proc. pen., e il ricorrente non si confronta, quindi, con la motivazione della sentenza impugnata, che ha respinto la richiesta di rinnovazione di tale esame non solo perché lo ha ritenuto non viziato in relazione alle domande non ammesse, e comunque non affetto da alcuna nullità o inutilizzabilità con riferimento alle domande ammesse, ma «soprattutto per la preliminare constatazione che si tratta di domande non pertinenti rispetto ai fatti contestati al ten. col. [OSCURATO:PERSONA]». La ragione prioritaria del rigetto della richiesta di rinnovazione della prova, pertanto, consiste nella valutazione della non indispensabilità di tale rinnovazione, essendo la prova già svolta utilizzabile, ed essendo del tutto irrilevanti le domande non ammesse, che il ricorrente voleva formulare mediante la rinnovazione stessa. Il ricorso non si confronta con questa motivazione, in quanto omette del tutto di spiegare per quali ragioni le domande non ammesse, e che concernevano le modalità con cui il col. Bruschi aveva registrato il colloquio con il ricorrente, sarebbero indispensabili per l'accertamento della responsabilità di quest'ultimo per il reato a lui ascritto. La valutazione della necessità di rinnovare una prova già svolta nel giudizio di primo grado è obbligatoria per il giudice di appello, che deve disporre tale rinnovazione, secondo il disposto dell'art. 603 cod. proc. pen., solo se ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ovvero se la ritenga «assolutamente necessaria». Con riferimento ai fatti di cui è processo, la valutazione della non indispensabilità di rinnovare tale prova appare motivata in modo logico e non contraddittorio, non avendo il difensore indicato di dover formulare domande attinenti alla condotta del suo assistito ed avendo la Corte di appello, alla pag. 17 della motivazione, valutato la sostanziale irrilevanza di un accertamento relativo alla correttezza della registrazione in questione, dal momento che «anche a prescindere dal contenuto della citata registrazione, è comunque acquisita agli atti la piena prova della consapevole realizzazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del fatto indicato in imputazione». Il ricorso, come detto, non si confronta affatto con tali valutazioni, limitandosi a sostenere la violazione dei diritti difensivi ma senza neppure affermare l'indispensabilità, per l'accertamento del reato oggetto del presente processo, delle domande di cui lamenta la mancata ammissione. Esso, pertanto, sotto questo profilo deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, in applicazione del principio secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634). 2.2. Questo motivo di ricorso è, peraltro, inammissibile anche per la sua manifesta infondatezza. L'ordinamento non prevede sanzioni di inutilizzabilità o di nullità dell'intera prova, nel caso di violazione delle regole per l'esame dibattimentale di un indagato per reato connesso o collegato, se non nei casi stabiliti dagli artt. 63, 64 e 197-bis, comma 5, cod. proc. pen., funzionali alla tutela del dichiarante stesso: in particolare, non è prevista alcuna sanzione di inutilizzabilità dell'intero esame, nel caso di mancata ammissione di singole domande. La Corte di appello, pertanto, ha ritenuto che tale esame, svolto nelle forme di cui all'art.210 cod. proc. pen. essendo il col. Bruschi sottoposto ad indagine per il reato di abuso d'ufficio, collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. in quanto commesso in occasione di quello qui giudicato, sia stato condotto in modo corretto, nel rispetto delle prescrizioni normative. Il soggetto ascoltato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. non è un testimone, potendo essere sentito quale teste assistito, ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., solo quando nei suoi confronti sia stata pronunciata, per il reato per il quale era imputato, una sentenza irrevocabile, oppure quando, sottoposto ad interrogatorio nel procedimento a suo carico, abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. In entrambi i casi, l'ordinamento tutela la sua posizione di indagato e il suo conseguente diritto a non essere rendere dichiarazioni autoincriminanti, per cui egli non può essere obbligato a rispondere a domande concernenti la sua responsabilità per i fatti per i quali è sottoposto ad indagine o è stato condannato, come stabilito dall'art. 197-bis, comma 4, cod. proc. pen., che, ai sensi dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen., si applica al caso dell'esame del col. Bruschi. Non è corretta l'affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui il soggetto ascoltato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. può solo decidere di avvalersi della facoltà di non rispondere ma, in caso contrario, è obbligato a rispondere a qualunque domanda, perché l'art. 197- bis, comma 4, cod. proc. pen., come detto, stabilisce che anche detto soggetto «non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti». Il giudice del dibattimento, poi, ha l'onere di verificare il rispetto delle norme relative alle modalità di svolgimento dell'esame di un testimone o di un altro dichiarante, e ha il dovere di intervenire per assicurare la pertinenza delle domande e la lealtà dell'esame, come previsto dall'art. 499, comma 6, cod. proc. pen. È perciò suo dovere non ammettere le domande non pertinenti o quelle alle quali il soggetto, per la sua particolare posizione, non è obbligato a rispondere (si veda, tra le molte, Sez. 6, n. 6231 del 15/01/2020, Rv. 278343). 3. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per mancanza di specificità, oltre che per manifesta infondatezza. Il ricorrente deduce la sussistenza di una violazione di legge processuale e di un vizio di motivazione in merito alla ritenuta utilizzabilità della registrazione del colloquio con il ricorrente stesso, effettuata dal col. Bruschi, ma la doglianza è manifestamente infondata perché la sentenza si è conformata, sul punto, al costante indirizzo di questa Corte. Risale alla sentenza Sez. U, n. 36747 del 18/05/2003, Torcasio, l'insegnamento secondo cui la registrazione di un colloquio tra persone presenti, eseguita da un soggetto partecipe alla conversazione stessa, «non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione», per cui non sottostà alle relative regole di utilizzazione processuale, dovendo essere qualificata come una prova documentale, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. Una simile registrazione non è utilizzabile quando eseguita, occultamente, «da appartenenti alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone informate sui fatti», e quando si tratti di dichiarazioni sulle quali la testimonianza è radicalmente preclusa. La Corte di appello, in applicazione di tale principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, ha in primo luogo operato una approfondita disamina della diversità tra le funzioni di polizia militare e quelle di polizia giudiziaria militare, ed ha quindi motivatamente escluso che il col. Bruschi stesse operando quale ufficiale di polizia giudiziaria, essendo egli impegnato in un'attività meramente amministrativa, così come il ricorrente, il quale si trovava a colloquio con il suo superiore non quale persona sottoposta ad indagine ma quale responsabile dell'attività amministrativa oggetto del controllo. Tale motivazione appare logica, approfondita e conforme alle risultanze processuali, risultando evidente che non era in corso alcuna indagine di natura penale ma una mera attività amministrativa, circostanza che esclude l'applicabilità della normativa dettata dal codice di procedura penale per l'attività di intercettazione. Il ricorrente sostiene, di fatto, che le regole degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. devono applicarsi anche alle conversazioni registrate nell'ambito di operazioni di natura amministrativa, solo in virtù della qualità di ufficiale di polizia militare del col. Bruschi, ma si tratta di una interpretazione non sorretta da alcuna norma e non condivisibile, perché in contrasto con il testo di legge, palesemente dettato solo per le intercettazioni da svolgere nell'ambito delle indagini penali, finalizzate all'accertamento di reati. Erroneamente, poi, il ricorrente afferma che la registrazione in questione è stata utilizzata per l'apertura del presente procedimento penale: esso è stato aperto a seguito della comunicazione di notizia di reato inviata alla Procura militare e sulla base della dichiarazione accusatoria del col. Bruschi, mentre la registrazione allegata ad essa ha una funzione di conferma di tale dichiarazione, in quanto documenta il rifiuto opposto dal ricorrente, costituente l'elemento oggettivo del delitto contestato, rifiuto che peraltro egli non ha mai negato di avere pronunciato. Questo motivo di ricorso, inoltre, deve essere dichiarato inammissibile anche perché il ricorrente non effettua la doverosa “prova di resistenza”, ed anzi non si confronta con la valutazione della non decisività di tale registrazione, contenuta alla già citata pag. 17 della sentenza di appello: l'esistenza del rifiuto opposto dall'imputato è stata dichiarata, come detto, dal col. Bruschi, è confermata dal messaggio che l'imputato stesso inviò al gen. Vergori, e non è stata peraltro mai negata dal ricorrente, che ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato a lui ascritto, ma non dell'elemento oggettivo. Deve applicarsi, pertanto, il principio di questa Corte secondo cui «È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della c.d. “prova di resistenza”» (Sez. 3, n.39603 del 03/10/2024, Rv. 287024). 4. Il terzo motivo di ricorso è infondato, e deve perciò essere rigettato. La Corte di appello ha valutato, con motivazione approfondita, logica e non contraddittoria, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ed ha ritenuto infondata la tesi difensiva dell'avere il ricorrente ricevuto ordini contraddittori in merito alla doverosità di consegnare o meno al col. Bruschi il documento in questione, sia perché ha ritenuto insussistente l'affermata contraddittorietà, sia perché ha valutato che il ricorrente, quale subordinato, doveva in ogni caso eseguire l'ordine di consegna impartito dal suo diretto superiore, il col. Bruschi, dal momento che il chiedere ulteriori istruzioni ad un ufficiale di più alto grado, quale il gen. Vergori, costituiva una negazione dell'autorità del superiore stesso. Il ricorrente ribadisce la propria tesi difensiva attraverso una ricostruzione del fatto non corrispondente a quanto riportato nelle due sentenze di merito, senza smentire il loro contenuto: egli, infatti, sostiene di avere rifiutato la consegna del documento al col. Bruschi perché il gen. Vergori, mediante un messaggio, gli aveva ordinato di attendere sue ulteriori istruzioni, ma nel primo messaggio inviato al gen. Vergori, riportato alle pagg. 18-19 della sentenza di appello, il ricorrente riferiva a quest'ultimo di avere già ricevuto dal col. Bruschi, il pomeriggio precedente, l'ordine di consegnargli il documento, e di non avere per il momento ottemperato. Il ricorrente, pertanto, aveva già ricevuto detto ordine o ne aveva quanto meno ricevuto l'annuncio, e non lo aveva eseguito; a tale messaggio, peraltro, il gen. Vergori rispose con le sole parole “ricevuto” e “seguiranno dettagli”: la valutazione della sentenza impugnata, che tali frasi non costituissero affatto un ordine contrastante con quello già ricevuto, e non fossero idonee a creare nel ricorrente un fondato dubbio sulla condotta da tenere, è logica e conforme alla predetta risultanza processuale. Altrettanto logica è l'affermazione dell'evidenza della legittimità dell'ordine impartito dal col. Bruschi: questi, come ammesso dallo stesso ricorrente, era stato delegato dal gen. Vergori ad occuparsi della questione a cui il documento era attinente, e la sua richiesta di ottenere il documento stesso, al fine di visionarlo e rilevarne eventuali criticità, era palesemente finalizzata al corretto adempimento dell'attività che gli era stata delegata. Il ricorrente sostiene altresì che il proprio rifiuto non costituirebbe una disobbedienza perché, in caso di ordini contrastanti, l'art. 729 del d.P.R. n. 90/2010 impone al militare di non eseguirli ma di far presente il contrasto tra l'ordine appena ricevuto e quello impartitogli in precedenza. Il richiamo a tale disposizione, però, oltre a non essere corretto, dal momento che detta norma, al comma 1, lett. c), impone al militare di obbedire comunque al nuovo ordine ricevuto, non è pertinente, perché dalla ricostruzione del fatto contenuta alla pag. 9 della sentenza di primo grado e richiamata alla pag. 4 di quella di appello, ricostruzione mai smentita dal ricorrente, risulta che questi rifiutò di obbedire all'ordine di consegnare il documento adducendo non il suo contrasto con un diverso ordine impartitogli dal gen. Vergori, ma adducendo ragioni di tutela personale, asserendo cioè di essersi consultato con un legale e di avere il diritto di farsi assistere da questi durante il colloquio. Questa condotta conferma, pertanto, le conclusioni raggiunte dai giudici di merito, circa l'insussistenza di ordini contrastanti e circa la non plausibilità di un errore di fatto commesso dal ricorrente quanto all'esistenza di un simile contrasto, e conferma la valutazione della sussistenza di una piena prova dell'elemento del dolo nella consumazione del reato contestato. 5. Infine è infondato il quarto motivo di ricorso. La sentenza impugnata ha motivato ampiamente, e in modo logico e non contraddittorio, il diniego del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ritenendo che la condotta tenuta non possa essere qualificata come «di particolare tenuità», sia perché è consistita in una negazione dell'autorità del proprio superiore diretto, come affermato alla pag. 19, sia perché ha impedito a quest'ultimo di svolgere l'attività che gli era stata delegata, impedendogli di accedere non a tutti i dati informatici, rimasti sempre in possesso dell'ufficio, ma allo specifico documento su cui si appuntavano i sospetti di una gestione anomala di quei dati, come affermato alla pag. 21, e infine per la «significativa intensità del dolo», come indicato alla pag. 22. A tale motivazione il ricorrente oppone soltanto una propria, diversa valutazione circa la gravità del fatto e l'intensità del dolo, entrambi ritenuti molto lievi, senza un adeguato confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata ed affermando erroneamente l'insufficienza del riferimento alla sola gravità del fatto, mentre questa Corte ha più volte affermato che «Ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo» (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678). 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]