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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 22671/2023

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eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12045/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Abbiategrasso, [OSCURATO:PERSONA] n. 21. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. e MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pt., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, pubblicato in data 20.1.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha confermato la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] su comunicazione dell’Agenzia delle entrate, poiché nel 2017 l’interessato aveva superato i limiti di reddito per accedere al beneficio; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: gratuito patrocinio - non sussist a la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di revoca del patrocinio a spese dello Stato in materia penale, poiché, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato testo unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), non anche in tema di ammissione e revoca dell’ammissione che riguardi un procedimento penale, che è materia devoluta alle Sezioni penali di questa Corte (Cass. 10136/2021; Cass.4407/2011).

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12045/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Abbiategrasso, [OSCURATO:PERSONA] n. 21. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. e MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pt., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, pubblicato in data 20.1.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.6.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha confermato la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] su comunicazione dell’Agenzia delle entrate, poiché nel 2017 l’interessato aveva superato i limiti di reddito per accedere al beneficio; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: gratuito patrocinio - non sussist a la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di revoca del patrocinio a spese dello Stato in materia penale, poiché, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, ex art. 170 del citato testo unico, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), non anche in tema di ammissione e revoca dell’ammissione che riguardi un procedimento penale, che è materia devoluta alle Sezioni penali di questa Corte (Cass. 10136/2021; Cass.4407/2011). P.Q.M. La Corte rimette gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cas
Decreto Cassazione n. 22671/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris